Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1862 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23286/2019 proposto da:

S.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Bonsegna, con studio in Nardò (LE) via L.Da Vinci 54;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositata il 30/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– S.S. ricorre avverso il decreto di rigetto della protezione internazionale nella forma del rifugio, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, decise dal Tribunale di Bari sezione specializzata in materia di immigrazione;

– la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

– l’intimato Ministero si è tardivamente costituito ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della condizione di vulnerabilità dedotta per la prima volta con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. e riguardante la diffusione della pandemia da Covid-19;

– con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto impugnato in relazione al mancato rispetto del principio dell’immediatezza perchè nel collegio che ha definito l’impugnazione proposta dal ricorrente non era presente il giudice, nella specie un giudice onorario di tribunale (GOT), dinanzi al quale è stata istruita la causa e dinanzi al quale si è svolta la discussione finale;

– è inammissibile sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

– è infatti stato chiarito che in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs., esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (cfr. Cass. 3356/2019; id. 4887/2020; id. 7878/2020);

– deve,pertanto, escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile la denunciata nullità;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità del provvedimento impugnato per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla vicenda personale narrata dal ricorrente;

– a sostegno della domanda di protezione il ricorrente aveva allegato di aver abbandonato il Senegal, ed in particolare la regione della Casamance, di cui era originario, a seguito di un conflitto familiare insorto con gli zii in ordine alla sottrazione di alcuni capi di bestiame; aveva riferito che nell’ambito di tale contrasto, un giorno al rientro a casa aveva trovato il padre gravemente ferito dallo zio e che le minacce erano state rivolte anche nei suoi confronti;

– la censura appare inammissibile perchè non attinge le specifiche ragioni che hanno giustificato la conclusione di non credibilità svolta dal tribunale secondo gli indici di credibilità soggettiva del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

– in realtà, il ricorrente richiama principi giurisprudenziali in materia di rilevanza dei conflitti intra familiari ai fini del riconoscimento della protezione internazionale che non risultano essere stati violati nel caso di specie, dal momento che, in prima battuta, il racconto non è stato ritenuto credibile e, in seconda battuta, nella vicenda riferita non sono state ravvisate ragioni per escludere che le autorità competenti in patria non siano in grado di assicurare adeguata tutela al ricorrente (cfr. Cass. 9043/2019);

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per omesso esame della situazione esistente nella zona di provenienza del ricorrente;

-la censura è inammissibile perchè il tribunale barese ha specificamente esaminato le COI degli anni 2016-2017 relativamente alla regione Senegalese della Casamance ed i dati raccolti da ACLED aggiornato al 2018, dai quali risultano sporadici episodi di violenza;

– l’esclusione della violenza indiscriminata dovuta a conflitto interno o internazionale con la quale è stato motivato il diniego della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., appare pertanto legittima;

– con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame della vicenda personale narrata dal ricorrente in relazione alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria anche in ragione dell’esperienza carceraria vissuta in Libia;

-la censura è inammissibile poichè il rigetto della protezione umanitaria è motivato sulla scorta della mancata allegazione di specifica situazione personale denotante vulnerabilità e ciò anche con riguardo alla esperienza vissuta in Libia e rispetto alla quale il tribunale ha evidenziato la mancata allegazione di specifiche conseguenze apprezzabili in termini di una persistente ed attuale vulnerabilità personale utilmente apprezzabile dal giudice della protezione;

– osserva da ultimo il collegio la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dal ricorrente in ordine al rito come modificato con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con mod. con L. n. 46 del 2017, ed alla mancata previsione dell’appello, avendo questa corte già evidenziato come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado (cfr. Cass. 27700/2018);

– l’inammissibilità di tutti i motivi determina l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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