LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3782-2020 proposto da:
CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE “GIULIO PASTORE”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO DI VIA LUIGI VOLPICELLI N. 19, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PELLEGRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CERRONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4265/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Consorzio tra cooperative edilizie Giulio Pastore ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 24 giugno 2019, n. 4265/2019, resa dalla Corte d’appello di Roma.
Il Condominio via L. Volpicelli 19, Roma, resiste con controricorso.
2. La Corte di Roma, pronunciando sull’appello formulato dal Consorzio tra cooperative edilizie Giulio Pastore, ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto la procura rilasciata all’avvocato Simone Ciccotti a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado affermava: “delego a rappresentarmi e difendermi per il presente giudizio”, senza fare perciò riferimento al giudizio o alla fase d’appello.
3. Il motivo del ricorso del Consorzio tra cooperative edilizie Giulio Pastore allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c..
4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
5. Il motivo di ricorso è fondato.
Per unanime orientamento di questa Corte, al quale la Corte d’appello di Roma non si è attenuta, senza fornire elementi idonei a superare lo stesso, in relazione al disposto dell’art. 83 c.p.c., u.c. (secondo cui la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa una volontà diversa), il giudice del merito, nell’accertare se possa o meno ritenersi estesa al giudizio di appello la procura, apposta, nella specie, a margine della comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, deve sempre considerare, come elementi favorevoli ad una conclusione estensiva, che il giudizio può non esaurirsi nel medesimo procedimento di primo grado. In particolare, ove la procura conferita in primo grado rechi l’espressione “per il presente giudizio” (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, essa risulta esprimere la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., u.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (Cass. Sez. L, 13/11/2009, n. 24092; Cass. Sez. L, 06/12/2016, n. 24973; Cass. Sez. 5, 22/10/2010, n. 21696; Cass. Sez. L, 17/03/1999, n. 2432).
6. Va dunque accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021