LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4832-2020 proposto da:
CONDOMINIO DI SAN DONATO MILANESE (MI) VIA CESARE BATTISTI 17, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ACCOSSANO;
– ricorrente –
contro
ALLUFRA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TIZIANO BARBETTA, NICOLETTA ILARIA BARBETTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4479/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Condominio via Cesare Battisti 17 di San Donato Milanese ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4479/2019 del 12 novembre 2019.
Resiste con controricorso la Allufra s.r.l.
La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame avanzato dalla Allufra s.r.l. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 21 novembre 2017. Il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare 5 ottobre 2011, intrapreso dalla Allufra s.r.l., in quanto la riassunzione, a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di pace quale giudice di primo grado, era stata eseguita dall’attrice mediante notifica dell’11 marzo 2016 e deposito dell’atto il marzo 2016 in forma cartacea e non telematica. La Corte d’appello ha escluso la nullità della comparsa di riassunzione per violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, ed ha poi dichiarato invalida la delibera impugnata ex art. 1137 c.c.
L’unico motivo del ricorso del Condominio via Cesare Battisti 17 denuncia la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, e degli artt. 156,121 e 50 c.p.c., in quanto la riassunzione, quale atto endoprocessuale, andava compiuta con modalità esclusivamente telematiche, non potendosi adattare a tale fattispecie il principio di conseguimento dello scopo.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Conformemente a principio già enunciato da questa Corte in analoghe fattispecie, deve affermarsi che nei procedimenti civili dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, l’inosservanza delle forme di deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti, come dettate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2, e poi modificato dal D.L. n. 83 del 2015, convertito in L. n. 132 del 2015, allorchè non arrechi alle controparti alcun pregiudizio alla conoscenza dell’atto ed al concreto esercizio del diritto di difesa, non dà luogo ad una nullità dell’atto stesso, ma ad una mera irregolarità. Ne consegue che, ove, come nella specie, l’atto di riassunzione del processo precedentemente introdotto dinanzi al giudice incompetente da parte del difensore della parte già costituita sia stato depositato in forma cartacea anzichè con modalità telematica, è comunque integrato il raggiungimento dello scopo della tempestività della riassunzione alla stregua degli artt. 50 e 305 c.p.c. e dell’art. 307 c.p.c., comma 3, rivelandosi l’atto idoneo al ripristino del contraddittorio nel giudizio che si intende proseguire e perciò ad impedire l’estinzione del processo (arg. da Cass. Sez. 1, 17/07/2019, n. 19151; Cass. Sez. 6 – 1, 23/01/2019, n. 1717; Cass. Sez. L, 04/11/2016, n. 22479; Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9772).
Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021