Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18641 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12335-2020 proposto da:

I.I., in qualità di unico erede del sig. I.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Atanasio Kircher 7, presso lo studio dell’avvocato Stefania Iasonna, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Sodano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 9710/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/05/2021 dal Presidente LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” I.I. ha chiesto la correzione dell’errore materiale asseritamente esistente nella ordinanza di questa Corte n. 9710/2019, consistente nel fatto che la condanna alla rifusione delle spese è stata pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo al giudizio, anzichè nei confronti del Ministero della Giustizia, parte del giudizio di cassazione; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; il ricorso risulta fondato e va accolto, in quanto l’ordinanza è stata emessa nell’ambito di un giudizio nel quale la parte era il Ministero della Giustizia, e non il Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– va pertanto disposta la correzione della anzidetta sentenza, nel senso che, nel dispositivo, le parole “condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze” siano sostituite dalle parole “condanna il Ministero della Giustizia”;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della natura amministrativa dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 12184 del 22/06/2020).

P.Q.M.

dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 9710/2019, nel senso che, nel dispositivo, le parole “condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze” sono sostituite dalle parole “condanna il Ministero della Giustizia”.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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