Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18682 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26638/2020 r.g. proposto da:

A.O.E., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Gianfranco Passaretti, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Prassitele n. 8.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 15.4.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da A.O.E., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a *****; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato dalla famiglia della fidanzata.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, lacunoso e contraddittorio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè neanche rilevava la situazione interna della Nigeria come ragione di vulnerabilità, non essendo neanche condizione sufficiente l’integrazione del ricorrente nel contesto sociale italiano nè la dichiarata patologia depressiva che non rivestiva condizioni di gravità.

2. La sentenza, pubblicata il 15.4.2020, è stata impugnata da A.O.E. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c e art. 17, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè vizio omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si evidenzia l’erroneità della valutazione espressa sul profilo della credibilità del racconto che peraltro non aveva preso in considerazione la patologia depressiva da cui è affetto il ricorrente. Si contesta inoltre la valutazione sulla situazione di sicurezza interna della Nigeria.

1.1 Il motivo è inammissibile 1.1.1 Quanto alle doglianze espresse sulla valutazione di non credibilità del racconto, va subito osservato che le censure intendono sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione in fatto del giudizio tramite la rilettura degli atti istruttori, scrutinio che invece è inibito a questa Corte perchè rimesso all’esclusiva cognizione dei giudici del merito.

1.1.2 Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato, anche tramite la consultazione di c.o.i. aggiornate, che negli Stati del sud della Nigeria non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 2 Cost., in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Osserva il ricorrente che la corte distrettuale non avrebbe valutato correttamente la condizione di soggetto vulnerabile perchè affetto da grave sindrome depressiva.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Anche tale doglianza vorrebbe far ripetere alla Corte un nuovo scrutinio di merito sulla documentazione medica allegata nel corso dei giudizi di merito per accreditare una nuova valutazione della condizione di soggettiva vulnerabilità, profilo quest’ultimo che è stato invece scrutinato dalla corte di appello con motivazione in fatto adeguata e scevra da criticità argomentative e che non è più censurabile in questo giudizio se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per come declinato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte: ss.uu. 8053/2014), vizio neanche dedotto dal ricorrente e comunque insussistente nel caso in esame.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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