Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18694 del 01/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2798-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MASSAFRA, ANGELO GUADAGNINO;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA GROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 9/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 9 gennaio 2019, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di L’Aquila aveva definito il gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Pescara sulla domanda proposta da L.S. nei confronti dell’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della predetta decisione, fermo restando la statuizione di rigetto della domanda di ricalcolo dell’indennità di buonuscita, condannava l’INPS al pagamento in favore del L. delle differenze retributive rivenienti dalle mansioni superiori, svolte dal 4.9.2001 al 31.12.2005, quale dirigente di seconda fascia, in forza del CCNI per il personale dirigente dell’Area 1 del 5.4.2001, tenuto conto della misura minima sia della retribuzione di posizione sia della retribuzione di risultato;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto enunciato da questa Corte, per il quale l’ipotesi della reggenza, implicando mera sostituzione del titolare assente o impedito solo allorchè sia contrassegnata da straordinarietà e temporaneità, non si riscontra, determinandosi gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, se non sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, spettante, a seguito dell’accertamento dello svolgimento continuo per numerosi anni e in un contesto di carenza di dirigenti titolari nelle sedi periferiche, il trattamento economico proprio delle superiori mansioni dirigenziali esercitate dal L., in luogo della corrisposta indennità di reggenza;

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il L.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– che l’Istituto ricorrente ha poi depositato memoria.

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, come interpretato in una con l’art. 6 CEDU, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento del principio di diritto enunciato ai fini dal rinvio da questa Corte, assumendo l’erroneità della lettura della pronunzia nel senso dell’intervenuto accertamento dell’esercizio da parte del L. di funzioni dirigenziali e di aver pertanto trascurato l’acquisizione della prova del livello dirigenziale delle posizioni dallo stesso ricoperte nelle sedi di assegnazione;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., comma 2, come interpretato in una con l’art. 6 CEDU, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento in relazione al medesimo error in procedendo denunciato con il primo motivo e attinente all’aver ecceduto i limiti del giudizio di rinvio;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, essendosi la Corte territoriale puntualmente conformata al principio di diritto enunciato da questa Corte, per risultando ivi presupposto, anche in relazione al riconoscimento in favore del L. per la copertura delle posizioni assegnate di una indennità di reggenza, l’impiego del medesimo da parte dell’allora INPDAP in posizioni la cui titolarità competeva a dipendenti con qualifica superiore a quella posseduta, il che implicava, in ragione dei disconosciuti caratteri di straordinarietà e transitorietà della reggenza, l’esercizio di mansioni superiori ed il ricollegarsi alla circostanza dell’effetto del riconoscimento del trattamento corrispondente alla qualifica superiore;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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