LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1416-2020 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE PERNA;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO SEGNALINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO PASSERO;
– controricorrente –
contro
TECNOMOTOR SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2750/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che P.F. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2750/19, del 21 maggio 2019, della Corte di Appello di Napoli, che – rigettando il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 1468/14, dell’8 maggio 2014, del Tribunale di Nola – ha confermato la reiezione della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente nei confronti delle società Tecnomotor di G.S. & Co. S.a.s. (d’ora in poi, “Tecnomotor”) e INA-Assitalia S.p.a. (poi divenuta Generali Italia S.p.a.), in relazione ad un sinistro di cui rimase vittima, in Volla, il giorno 22 luglio 2004;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che – nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio indicate – mentre era intento a chiudere la sponda posteriore del camion da lui condotto, avendo appena finito di scaricare materiali dal mezzo, veniva investito da un autocarro di proprietà della Tecnomotor (assicurato per la “RCA” con la società INA-Assitalia), il cui conducente, nell’eseguire una manovra di retromarcia, gli procurava lo schiacciamento della mano sinistra contro la suddetta sponda del veicolo;
– che convenute in giudizio la Tecnomotor e la sua assicuratrice, istruita dal primo giudice la causa mediante l’escussione di un teste e lo svolgimento di CTU medico-legale, all’esito della stessa, l’adito Tribunale nolano – revocata l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. precedentemente concessa – rigettava la domanda risarcitoria, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall’attore soccombente;
– che avverso la sentenza della Corte partenopea il P. ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;
– che, in particolare, l’odierno ricorrente – sul presupposto di aver censurato, in appello, la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese da esso P. nell’immediatezza del sinistro e trasfuse nel certificato di pronto soccorso redatto dai sanitari che gli prestarono le prime cure, dichiarazioni in cui qualificava come “incidente sul lavoro” il sinistro occorsogli – si duole di quanto affermato, sul punto, dalla Corte territoriale;
– che, in particolare, l’odierno ricorrente censura l’assunto del giudice di appello secondo cui “l’assenza di qualsiasi riferimento ad un incidente provocato appariva di difficile spiegazione”, così come la circostanza “che l’addetto di Pronto soccorso non abbia chiesto spiegazioni” sull’accaduto;
– che tale ricostruzione del giudice di appello sarebbe “del tutto illogica”, considerato che esso P. giunse al nosocomio in stato di choc e non firmò nemmeno il referto, visto che la mano con cui avrebbe dovuto sottoscriverlo era proprio quella infortunata;
– che il secondo motivo denuncia, parimenti, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”;
– che, in questo caso, si taccia di “illogicità” la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che esso P., nella propria lettera di messa in mora all’assicuratrice di Tecnomotor, non accennava al fatto che l’incidente avvenne mentre egli era intento a scaricare il proprio camion;
– che, difatti, ai sensi della legislazione vigente al momento del sinistro (L. 24 dicembre 1969, n. 990), le richieste di risarcimento alle compagnie assicuratrici “potevano indicare una generica dinamica circa le modalità di verificazione dell’evento dannoso”;
– che errata, inoltre, sarebbe la valutazione della deposizione dell’unico teste escusso, laddove la Corte napoletana afferma che dalla stessa (come dall’atto di citazione del giudizio di primo grado) si indica l’assenza di contatto tra la mano del P. e l’altro veicolo, atteso che il teste avrebbe, invece, confermato l’avvenuto schiacciamento della stessa;
– che “arbitraria” sarebbe la motivazione della sentenza impugnata quando reputa che esso P. possa aver suggestionato le dichiarazioni del teste “solo perchè questi lo aveva incontrato dopo circa un anno”;
– che, inoltre, si censura la sentenza impugnata in quanto “negli atti del giudizio non vi è alcuna dichiarazione di un rappresentante della Tecnomotor” che “nega l’evento o riporta una diversa dinamica del sinistro”, contestandosi, poi, la decisione della Corte partenopea, laddove valorizza il fatto che il teste escusso neppure avrebbe ricordato le persone presenti in occasione del sinistro e la tipologia del mezzo che procurò l’incidente, giacchè – evidenzia il ricorrente – tali circostanze non gli furono nemmeno chieste;
– che, infine, entrambi i giudici di merito non avrebbero neppure verificato che nella relazione medico-legale del Dott. C. si confermava esattamente la dinamica del sinistro” e si “sanciva il nesso di causalità tra le lesioni riportate e l’evento come descritto nell’atto di citazione”;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Generali Italia S.p.a., chiedendo la reiezione del ricorso;
– che è rimasta intimata, invece, la società Tecnomotor S.a.s.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per l’11 febbraio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei due motivi in cui si articola;
– che, difatti, entrambi denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, prospettando, così, un vizio di legittimità che non trova più rispondenza nel vigente testo dell’art. 360 c.p.c.;
– che, invero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire solo l’omesso “esame” di un “fatto” decisivo per il giudizio, con la conseguenza di circoscrivere lo scrutinio di legittimità sulla parte motiva della sentenza entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01);
– che il vizio motivazione, dunque, può ormai ipotizzarsi solo al cospetto di una motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che in caso di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), ipotesi, tutte, non prospettate nè ravvisabili nel caso che qui occupa, mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01);
– che nel caso di specie il ricorrente, oltretutto, addebita alla Corte territoriale un cattivo (e, in taluni casi, omesso) apprezzamento di risultanze istruttorie, sebbene prospettato sotto il profilo della “illogicità” della motivazione;
– che così facendo, tuttavia, viene, innanzitutto, disatteso il principio secondo cui il “controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione” – ovvero, il solo che permane dopo la riformulazione del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e che consente “la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge” – presuppone “che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata);
– che, in secondo luogo, la censura relativa alla non corretta valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile, atteso che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618);
– che le censure formulate, infine, neppure trovano spazio di applicazione allorchè prospettano l’omesso esame di risultanze istruttorie (come nel caso della relazione medico-legale del Dott. C.), l’inammissibilità, in tal caso, discendendo – a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – dalla constatazione che il ricorrente avrebbe dovuto non solo dedurre il fatto “omesso”, ma anche (ciò che non risulta avvenuto) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01);
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando P.F. a rifondere alla società Generali Italia S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021