LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20738/2019 R.G. proposto da:
C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Marino;
– ricorrente –
contro
Comune di Benevento, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto in Roma, Via dei Gracchi, n. 91, presso l’Avv. Salvatore Maria Antonelli (studio legale Avv. Luigi Canale);
– controricorrente –
e nei confronti di:
GE.SE.SA. S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 5834/2018, depositata il 19 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
in riforma della sentenza di primo grado la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da C.L. contro il Comune di Benevento (che aveva chiamato in manleva la GE.SE.SA. S.p.a.) per i danni subiti dalle strutture, dagli arredi e dai prodotti del salone per acconciature da uomo di cui egli era titolare, a seguito di un violento nubifragio abbattutosi sulla città di Benevento il 13 settembre 2009;
ha infatti ritenuto non costituire prova idonea dei danni (quantificati in domanda in Euro 5.516,82) la prodotta perizia di parte, in quanto non suffragata da prova orale diretta a provare le circostanze accertate dal consulente di parte, nè accompagnata dalla produzione di fatture attestanti le riparazioni asseritamente resesi necessarie o l’acquisto dei prodotti e delle attrezzature presenti nei locali al momento dell’allagamento;
ha anche negato rilevanza alle fotografie che ritraevano i luoghi interessati dall’allagamento, in mancanza di prova orale che dimostrasse “la corrispondenza dello stato dei luoghi, ivi raffigurato, a quello nel quale versava il locale del C. alla data dell’evento”, potendo queste “al più dimostrare che l’acqua sia penetrata all’interno dell’esercizio commerciale, ricoprendone in parte la superficie”, ma non anche “l’effettiva entità dei danni”;
ha infine escluso che l’esistenza e l’entità dei danni potesse ritenersi oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c., operando tale istituto solo per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti, e presupponendo esso, peraltro, la specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati: specificità nella specie mancante e non desumibile dall’esame dei documenti prodotti dalla parte;
avverso tale sentenza il C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste il Comune di Benevento, depositando controricorso;
l’altra intimata non svolge difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia in ordine all’eccezione di non contestazione, da parte del Comune, della quantificazione dei danni operata in domanda;
lamenta poi (v. ricorso pag. 13, dal sestultimo rigo in avanti) che, “nel non accogliere” tale eccezione, la corte d’appello ha violato l’art. 115 c.p.c.;
contesta le considerazioni svolte in sentenza, circa la genericità delle allegazioni al riguardo contenute nell’atto introduttivo, rilevando che specifiche indicazioni erano contenute nella perizia estimativa dei danni cui l’atto introduttivo faceva rimando;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per avere la corte d’appello omesso di provvedere alla liquidazione dei danni in via equitativa;
afferma che, anche a “non ritenere raggiunta la prova del danno per l’intero importo richiesto (e liquidato in primo grado), alla luce delle: prove allegate, della perizia estimativa, delle fotografie e del video, (la corte d’appello, n.d.r.) avrebbe potuto procedere ad una liquidazione equitativa del danno avendo come parametro ed indizio tutto quanto dedotto ed allegato”;
le due diverse censure svolte (peraltro senza soluzione di continuità nè grafica nè argomentativa) con il primo motivo, al di là della loro evidente incompatibilità, si palesano entrambe inammissibili;
quella di omessa pronuncia lo è non soltanto perchè evidentemente contraddetta dalle specifiche considerazioni che alla questione sono dedicate in sentenza (come del resto emerge dal successivo sviluppo delle tesi censorie), ma, prima ancora, per non essere tale vizio, già in astratto, configurabile rispetto a questioni di natura processuale;
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. ex multis Cass. n. 26439 del 20/11/2020; n. 2343 del 29/01/2019; n. 21424 del 10/10/2014; n. 7406 del 28/03/2014);
la censura di violazione del principio di “non contestazione”, ora positivizzato nell’art. 115 c.p.c., è poi inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo la corte territoriale sul punto deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e non offrendo, l’esame dei motivi, elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
in particolare, il rilievo secondo cui i fatti (da ritenere, secondo il ricorrente, non bisognevoli di prova perchè non contestati) dovevano in realtà considerarsi specificamente allegati attraverso il rimando all’elencazione contenuta nella perizia di parte, oltre ad essere aspecifico e inosservante dell’onere di specifica indicazione dell’atto richiamato imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (non essendo riprodotto, nè localizzato in atti, l’atto introduttivo del giudizio nella parte in cui conterrebbe tale rinvio), non si confronta – nè tanto meno vale a superare – l’assunto, correttamente svolto in sentenza in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la specificità delle allegazioni richiesta perchè possa attivarsi lo speculare onere di specifica contestazione in capo al convenuto costituito non può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (v. ex multis Cass. n. 3306 del 11/02/2020; n. 9992 del 10/04/2019; n. 27723 del 30/10/2018; n. 11032 del 09/05/2018; n. 22055 del 22/09/2017; n. 12748 del 21/06/2016);
peraltro, non risulta nemmeno sottoposto a critica l’ulteriore rilievo svolto in sentenza, idoneo da solo a sorreggere la decisione sul punto, secondo cui non avrebbe potuto comunque predicarsi un onere di specifica contestazione in capo al comune, trattandosi di dato – quello relativo ai danni riportati dall’attore – non conosciuto dall’ente convenuto;
è altresì inammissibile il secondo motivo;
anche sul punto la decisione impugnata si conforma a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la quale ha da lungo tempo evidenziato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. e pluribus Cass. 30/04/2010, n. 10607; 12/10/2011 n. 20990; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n. 4310);
più precisamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone:
a) la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno);
b) l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere “oggettiva”, cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e “incolpevole”, cioè non dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere della prova (v., da ultimo, Cass. 17/11/2020, n. 26051);
nella specie, pertanto, del tutto correttamente la corte di merito, avendo escluso la prova dell’esistenza di un danno risarcibile, ha (implicitamente) ritenuto precluso l’esercizio del detto potere di liquidazione equitativa;
le critiche che poi con il motivo sono svolte proprio con riferimento a detta premessa (della mancanza di prova dell’esistenza stessa del danno), oltre a rivelarsi eccentriche rispetto al vizio denunciato, si appalesano del tutto generiche e apodittiche, in sostanza risolvendosi nella mera sollecitazione di una inammissibile nuova valutazione del materiale istruttorio;
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021
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