Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18711 del 01/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2047-2020 proposto da:

A.O., quale socio accomandatario della Esterpelli di O.A. sas, nonchè quale socio accomandante della Parisienne snc, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’Avvocato NATALE POLIMENI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FRANCESCO POLIMENI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’Avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI ARENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 1/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che A.O., quale socio accomandatario della società Esterpelli di O.A. S.a.s., nonchè quale socio accomandante della società Parisienne S.n.c., ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 500/19, del 10 luglio 2019, della Corte di Appello di Messina, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla società Unicredit Business Integrated Solution S.p.a. (d’ora in poi, “Unicredit”) contro la sentenza n. 2193/14, del 4 novembre 2014, del Tribunale di Messina – ha condannato, per quanto ancora di interesse, l’odierna ricorrente a pagare alla predetta società la somma di Euro 19.367,13, a titolo di restituzione del deposito cauzionale relativo a contratto di locazione immobiliare corrente “inter partes”, oltre interessi dalla domanda al soddisfo (ad eccezione di quelli maturati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, ammontanti a Euro 1.355,69, atteso che gli stessi risultavano portati in detrazione dal canone di luglio 2011);

– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver conseguito dal Tribunale messinese un decreto ingiuntivo, nei confronti di Unicredit, per l’importo di Euro 276.236,38, a titolo di canoni maturati e non corrisposti sino alla data del 9 settembre 2012, in relazione alla locazione di un immobile destinato ad uso di agenzia di banca, come da contratto registrato in Messina il *****;

che proposta opposizione dalla debitrice ingiunta, depositata però tardivamente in cancelleria, la predetta società chiedeva, tra l’altro, per quanto qui ancora interessa, la restituzione (o eventualmente la compensazione con il credito della convenuta opposta) dell’import Euro 19.367,13, oltre interessi e rivalutazione, importo già versato a titolo di deposito cauzionale;

– che il giudice di prime cure confermava il provvedimento monitorio, dichiarando improcedibile l’opposizione, in quanto tardiva, condannando la società Unicredit al pagamento di Euro 294.782,05;

– che esperito gravame dall’attrice opponente, il giudice di appello lo accoglieva, sebbene limitatamente alla pretesa di conseguire la restituzione del deposito cauzionale, oltre rivalutazione e interessi maturati, da calcolarsi dalla data di costituzione del deposito fino al soddisfo;

– che avverso la sentenza della Corte messinese l’ A., nella già indicata qualità, ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi;

– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

– che secondo la ricorrente la società Unicredit, in sede di gravame, “riferiva erroneamente” che essa A. “avrebbe omesso di restituire il deposito cauzionale, maggiorato degli interessi maturati nel corso del rapporto di locazione”, mentre tale assunto “non corrisponde al vero”, visto che l’appellata, nella propria comparsa di costituzione in appello, aveva dedotto che “la conduttrice” ebbe, negli anni, “con scadenza semestrale, a trattenere gli interessi maturati sulla somma iniziale, versata a titolo di caparra cauzionale, detraendoli dai canoni di locazione corrisposti”;

– che, pertanto, allorchè Unicredit detrasse – dalla somma liquidata dal Tribunale in favore dell’ A., all’esito della declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione al decreto ingiuntivo -l’importo corrispondente tanto al deposito cauzionale (Euro, 19.367,13), quanto agli interessi sullo stesso (Euro 24.043,37), secondo quanto risulterebbe da nota del 16 marzo 2015 inviata dalla predetta società, essa A. richiese, con nota del 20 aprile 2015, la restituzione dell’importo corrispondente agli interessi, in quanto da Unicredit “trattenuti due volte”;

– che, del resto, Unicredit – riscontrando tale nota – “rispondeva dichiarando la propria disponibilità a restituire” non l’intero, ma “la somma pari a Euro 22.743,12 in luogo di Euro 24.043,00 già detratti”, e ciò “sostenendo che la differenza pari a Euro 1.299,98 sarebbe stata trattenuta a titolo di interessi maturati sul deposito a far data dalla cessazione del rapporto”, data dalla stessa individuata nel 1 agosto 2011;

– che essa A., “per necessità”, ovvero “al fine di evitare ulteriori ritardi nel pagamento”, si sarebbe indotta “ad accettare la proposta di restituzione per come articolata da Unicredit”;

– che, pertanto, non si comprenderebbe – secondo l’odierna ricorrente – l’iter logico seguito dalla Corte territoriale nel condannarla al pagamento di una somma “assolutamente non dovuta, anzi in parte ripetibile”, risultando il motivo di appello sulla mancata restituzione del deposito cauzionale, maggiorato degli interessi, “infondato in fatto in diritto” ed “oggetto di tempestiva confutazione, corredata di documentazione probatoria”;

– che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale dell’opponente, quantunque fosse stata dichiarata la tardività dell’opposizione e con essa l’inammissibilità della domanda principale;

– che, difatti, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di merito, la domanda riconvenzionale dell’opponente non può ritenersi dotata di autonomia funzionale e sostanziale rispetto all’opposizione, sicchè sarebbe anch’essa travolta dall’inammissibilità di quest’ultima;

– che con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole della disposta compensazione delle spese del grado di appello, giacchè proprio il mancato rilievo dell’inammissibilità della domanda riconvenzionale ha comportato l’accoglimento parziale dell’opposizione e la conseguente compensazione, mentre “una corretta pronuncia della Corte avrebbe senz’altro dato luogo alla piena soccombenza” di Unicredit, e con essa alla sua condanna “al pagamento delle spese e competenze del giudizio” di appello;

– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società Unicredit, chiedendo la reiezione del ricorso;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per l’11 febbraio 2021;

– che la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che il primo motivo è inammissibile;

– che, infatti, anche ad accedere alla ricostruzione dello stesso, come meglio puntualizzata dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2 (avendo essa indicato quale oggetto del denunciato omesso esame, addebitato alla Corte territoriale, non il fatto – processuale – che “non corrisponde al vero” l’assunto di Unicredit circa la mancata restituzione, da parte di essa A., oltre che del deposito cauzionale anche degli interessi, bensì il fatto – naturalisticamente inteso – della già avvenuta percezione degli interessi da parte del conduttore, in costanza di rapporto contrattuale, “sub specie” di detrazione dal canone locatizio), il motivo risulta, comunque, inammissibile;

– che, invero, la proposizione della censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) presuppone – pena, altrimenti, l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – la deduzione non solo del fatto “omesso”, ma anche del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e, infine, della sua “decisività” (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 65102801);

– che, nella specie, la “circostanza prettamente fattuale” (per riprendere l’espressione utilizzata dalla ricorrente nella citata memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2) dell’avvenuta detrazione dal canone locatizio, e dunque già in costanza di rapporto, di quanto dovuto dal locatore al conduttore a titolo di restituzione degli interessi sul deposito cauzionale, emergerebbe dalla “tempestiva confutazione, corredata di documentazione probatoria”, compiuta da essa A. “sia in comparsa di costituzione e risposta, sia in sede di precisazione delle conclusioni, con deposito di memorie autorizzate”;

– che, in particolare, l’odierna ricorrente individua, quale “dato” dal quale emergerebbe l’omissione dell’esame di tale circostanza, la propria comparsa di costituzione in appello (pagg. 20, 21 e 22), ed in particolare la documentazione ivi richiamata;

– che tale documentazione, difatti, attesterebbe che, quando Unicredit, all’esito del giudizio di primo grado, compensò – dalla somma della quale era stata riconosciuta debitrice, in relazione all’accertata morosità del pagamento dei canoni di locazione -l’importo corrispondente tanto al deposito cauzionale (Euro 19.367,13), quanto agli interessi sullo stesso (Euro: 24.043,37), secondo quanto risulta da nota del 16 marzo 2015 inviata dalla predetta società all’ A., quest’ultima, a propria volta, richiese, con nota del 20 aprile 2015, la restituzione dell’importo corrispondente agli interessi, in quanto da Unicredit “trattenuti due volte”, per essere già stati scomputati dal canone di locazione in costanza di rapporto;

– che, inoltre, in relazione a tale richiesta la predetta società Unicredit “rispondeva dichiarando la propria disponibilità a restituire” non l’intero, ma “la somma pari a Euro 22.743,12 in luogo di Euro 24.043,00 già detratti”, e ciò “sostenendo che la differenza pari a Euro 1.299,98 sarebbe stata trattenuta a titolo di interessi maturati sul deposito a far data dalla cessazione del rapporto”, da essa individuata nel 1 agosto 2011;

– che, tanto premesso, la presente censura – in disparte il rilievo che la Corte messinese ha esaminato, diversamente da quanto lamentato dall’odierna ricorrente, il fatto relativo alla già avvenuta percezione da parte della conduttrice, in costanza di rapporto contrattuale e sotto forma di detrazione dal canone locatizio, della somma dovuta a titolo di interessi sul deposito cauzionale, visto che la sentenza impugnata ha ritenuto di escludere dall’importo dell’obbligazione restitutoria, posta a carico della già locatrice, gli interessi maturati dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, ammontanti a Euro 1.355,69, atteso che gli stessi risultavano portati in detrazione dal canone di luglio 2011 (sicchè, in definitiva, la presente censura, lungi dal prospettare un vizio di omesso esame del fatto, si traduce, nella sostanza, nella deduzione di un cattivo apprezzamento dello stesso, censura estranea all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 65093101; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618) – non risulta, preliminarmente, soddisfare il requisito di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

– che, difatti, la ricorrente individua, come detto, quale dato “testuale” dalla quale emergerebbe il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame i propri scritti defensionali (in particolare, la comparsa di costituzione in appello, della quale riproduce, in effetti, uno stralcio alle pagg. 8 e 9 del ricorso) e la documentazione ad essi allegata (segnatamente, le note intercorse tra le parti del presente giudizio, dopo la decisione del primo giudice, in data 16 marzo e 20 aprile 2015, più altra nota successiva, neppure, tuttavia, meglio identificata quanto alla sua collocazione temporale);

– che, nondimeno, perchè potesse ritenersi soddisfatta la condizione di ammissibilità della censura di cui al già più volte richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre uno stralcio anche dei documenti in questione, nonchè procedere alla loro precisa “localizzazione” nel fascicolo di parte (non essendo, per vero, chiaro se la numerazione quali “doc. 5, 6 e 7”, riferita alle suddette note, sia da intendere alla collocazione nel fascicolo di appello – che neppure si dà atto nel ricorso essere stato depositato – oppure nel fascicolo depositato nel presente giudizio di legittimità);

– che, pertanto, va dato seguito al principio – affermato da questa Corte al suo massimo livello nomofilattico – secondo cui “sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso”, ovvero, laddove riprodotti (ciò che nella specie, comunque, non è avvenuto), “senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01);

– che, d’altra parte, il presente motivo neppure potrebbe essere esaminato, come prospettato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, sotto il profilo della assoluta carenza di motivazione;

– che, infatti, anche a prescindere dal rilievo che tale vizio risulta denunciato per la prima volta solo nella citata memoria, ciò che di per sè ne comporta l’inammissibilità (posto che tale scritto defensionale “non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte”; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17893, Rv. 658757-01), il medesimo esito si impone anche per un’ulteriore ragione;

– che, per vero, il “controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione” – ovvero, il solo che permane dopo la riformulazione del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) e che consente “la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge” -presuppone “che esso emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata), mentre è proprio il mancato confronto con le risultanze processuali ciò che si addebita alla sentenza impugnata sul piano della carenza motivazionale;

– che, per concludere sul punto, il primo motivo di ricorso è pertanto inammissibile;

– che il secondo motivo di ricorso – che ipotizza violazione dell’art. 36 c.p.c., per avere la Corte territoriale esaminato (ed accolto) la domanda riconvenzionale dell’opponente a decreto ingiuntivo, pur ritenendo inammissibile l’opposizione è manifestamente infondato;

– che, sul punto, va ribadito che “l’inammissibilità o l’improponibilità dell’opposizione non osta a che l’opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163-bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 aprile 2010, n. 9442, Rv. 612571-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8083, Rv. 588539-01; Cass. Sez. 2, sent. 15 marzo 2001, n. 3769, Rv. 544801-01; Cass. Sez. Un., 19 aprile 1982, n. 2387, Rv. 420267-01);

– che questo collegio, sebbene non ignori l’esistenza di un orientamento di segno contrario – emerso nella più recente giurisprudenza di merito – al quale si richiama l’odierna ricorrente, ritiene, tuttavia, di dover dare continuità alla propria giurisprudenza;

– che, per un verso, va confermato che “la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo – di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell’attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell’eccezione riconvenzionale – deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale” (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 27 ottobre 2016, n. 21731, non massimata sul punto; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2004, n. 1666, Rv. 569793-01);

– che tale indirizzo tradizionale, per altro verso, appare rispondente alla necessità di garantire il rispetto del diritto alla “effettività della tutela giurisdizionale”, riconosciuto, ormai, nello stesso diritto dell’Unione Europea, atteso che l’art. 6, par. 3, del Trattato sull’Unione Europea (come modificato dal cd. Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con L. 2 agosto 2008, n. 130), recepisce nel diritto dell’Unione i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e, tra questi, appunto, quello all’effettività della tutela giurisdizionale;

– che, difatti, se alla stregua di tale diritto – e non più del solo art. 1367 c.c. – risulta imposto il ricorso al criterio ermeneutico della “interpretazione utile” degli atti processuali, in forza del quale essi, ove “scontino un non insuperabile tasso di ambiguità”, debbono essere interpretati “nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 5, sent. 23 gennaio 2019, n. 1787, Rv. 652321-01), a maggior ragione, il rilievo che ha assunto a livello anche unionale il diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, impone che una domanda autonoma, qual è la riconvenzionale che acceda alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo, non subisca le conseguenze derivanti dall’inammissibilità di questa;

– che, pertanto, il secondo motivo di ricorso va rigettato;

– che il terzo motivo, infine, è inammissibile;

– che in tema di spese processuali, infatti, il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato o ad accertare che “non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (e tale non è stata in appello la condizione dell’odierna ricorrente), “per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01), oppure a verificare che il giudice, nel “provvedere alla loro quantificazione”, lo abbia fatto “senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01);

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando A.O. a rifondere alla società Unicredit Business Integrated Solution S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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