LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15880-2019 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 163, presso lo studio dell’avvocato ASTA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato MUNDO FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
G.F., S.E., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIVININI N. 105, presso lo studio dell’avvocato MELE RENATO, rappresentati e difesi dall’avvocato VETERE VINCENZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 230/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. G.F., S.E. e V.A. convennero in giudizio M.V., con ricorso proposto davanti al Tribunale di Castrovillari, Sezione specializzata agraria, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione, per la data del 10 novembre 1997, del contratto di affitto, firmato con scrittura privata dal comune dante causa S.A. in data 3 marzo 1961, avente ad oggetto un fondo agricolo costituito di più appezzamenti sito nel Comune di Amendolara.
Si costituì in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda e condannò la convenuta al rilascio dei soli terreni censiti in catasto al foglio *****, particelle *****, *****, *****, *****, ***** e *****, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dagli originari attori e in via incidentale dalla M. e la Corte d’appello di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 19 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale per tardività, ha accolto l’appello principale e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato la M. al rilascio anche dei terreni censiti in catasto al foglio *****, particelle *****, *****, *****, *****, *****, ***** e *****, oltre che al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre M.V. affidato ad un unico motivo contenente tre diverse censure.
Resistono G.F., S.E. e V.A. con un unico controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la prima parte dell’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe violato le regole sull’onere della prova; nella motivazione, infatti, pur avendo l’odierna ricorrente contestato di avere nella sua disponibilità le ulteriori particelle di terreno indicate dalla sentenza d’appello, la Corte avrebbe imputato alla stessa di non aver adeguatamente contestato la domanda di rilascio. In tal modo, secondo la ricorrente, il mancato supporto probatorio degli originari attori si sarebbe risolto in un danno della convenuta, che nulla era tenuta a dimostrare.
2. Con la seconda parte dell’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso che la denuncia del contratto verbale di affitto compiuta dalla ricorrente nel 1992 potesse costituire prova dell’effettiva indicazione dei terreni oggetto del contratto stesso.
3. Con la terza parte dell’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cit., dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 118 norme di attuazione c.p.c., rilevando che la Corte d’appello avrebbe solo in apparenza motivato la sua decisione, in realtà rendendo incomprensibile l’iter logico seguito per accogliere l’appello principale.
4. Osserva la Corte che le tre diverse prospettazioni contenute nell’unico motivo di ricorso possono essere trattate congiuntamente, in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente, e sono in parte inammissibili ed in parte infondate.
La sentenza impugnata, infatti, non ha invertito le regole sull’onere della prova, ma, partendo dalla corretta premessa per cui dovevano essere le parti attrici (poi appellanti principali) a dimostrare l’esatta consistenza dei fondi oggetto del contratto di affitto, ha compiuto una valutazione complessiva e globale di tutto il materiale probatorio a sua disposizione. La sentenza ha quindi valutato il contenuto del contratto del 1961 (che pure non conteneva un’indicazione esatta dei terreni), affermando che dallo stesso si deduceva che la locazione aveva ad oggetto un fondo unitario; ha considerato la comparsa di risposta della M., reputando generica la contestazione ivi contenuta; ha poi affermato che la denuncia del contratto di affitto compiuta da quest’ultima non era attendibile in quanto recante la sola firma della M. ed ha infine dato valore di rincalzo, se così può dirsi, alla dichiarazione di successione compiuta dagli originari attori rispetto al defunto dante causa. La Corte d’appello, inoltre, ha anche posto in luce come la M. avesse inizialmente soltanto sostenuto che il terreno oggetto del contratto era stato, da un certo momento in poi, effettivamente condotto dalla figlia, destinataria di una “donazione” imposta dall’avanzare dell’età; mentre solo in sede di conclusioni si era fatto cenno alla richiesta subordinata di limitare l’ordine di rilascio ad una parte dei terreni oggetto della domanda.
Si tratta, dunque, di una ricostruzione che la Corte calabrese ha compiuto senza violazione delle regole sull’onere della prova ed esercitando il tipico potere del giudice di merito di dare alle prove una valutazione globale, ritenendo complessivamente più credibile la tesi degli appellanti principali. Per cui, in definitiva, le presunte violazioni di legge non sussistono ed il ricorso si risolve, in ultima analisi, nel tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021