LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17139-2019 proposto da:
D.B.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati NUOVO ALESSIA ROSANNA ELISABETTA e MOSCATIELLO NICOLA;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4994/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. D.B.S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Bari, l’Allianz s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’investimento, da parte di una vettura Lancia Y10 rimasta non identificata, avvenuto nel mentre egli stava attraversando sulle strisce pedonali una via cittadina. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Bari, con sentenza del 28 novembre 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Bari ricorre D.B.S. affidato a quattro motivi. Resiste l’Allianz s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 283 Codice delle assicurazioni, degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe rigettato erroneamente la domanda risarcitoria in base al solo fatto che il danneggiato non aveva sporto denuncia dell’investimento subito all’Autorità giudiziaria.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 2) e 4), per inesistenza del requisito della motivazione della sentenza.
Rileva il ricorrente che la sentenza, la cui motivazione sarebbe apodittica ed incomprensibile, e perciò nulla, sarebbe anche contraddittoria perchè, rifiutando di dare corso alla richiesta c.t.u., avrebbe poi rigettato la domanda senza dare all’attore la possibilità di dimostrarne la fondatezza.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 283 Codice delle assicurazioni, dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 116 del c.p.c.
Secondo il ricorrente, la sentenza non avrebbe fatto un uso corretto della prova per presunzioni ed avrebbe, valutando in modo atomistico i singoli dati probatori, negato il carattere della precisione e concordanza ad una serie di elementi, tra i quali la scheda del pronto soccorso ospedaliero (dove si fa riferimento ad un incidente) e le deposizioni dei testimoni, che sarebbero prive di contraddizioni.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, insistendo sulla non corretta valutazione delle prove testimoniali e sul fatto che, essendo l’incidente avvenuto a tarda sera, era comprensibile che i testimoni non ricordassero con precisione il punto dell’impatto tra la vettura e l’investito.
5. I motivi, da valutare congiuntamente in considerazione della loro evidente connessione, sono tutti, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
5.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che la sentenza impugnata, confermando il rigetto della domanda già compiuto dal Giudice di pace, ha rigettato il gravame sulla base di una serie di considerazioni tra loro connesse. In particolare, il Tribunale ha evidenziato 1) che le deposizioni dei testimoni erano tra loro in contraddizione, e perciò non attendibili; 2) che era poco credibile la circostanza per cui costoro, pur avendo assistito al presunto investimento, non ricordassero il punto d’urto tra il veicolo e il pedone e non si fossero attivati, nell’immediatezza del fatto, a chiedere l’intervento di un’ambulanza o dei vigili urbani; 3) che assumeva rilievo la circostanza per cui il danneggiato non aveva esibito la denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica, impedendo in tal modo di accertare a quanto tempo di distanza essa era stata sporta e quale ne fosse il contenuto; 4) che il referto del pronto soccorso non conteneva alcun riferimento al presunto investimento da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, ma solo, genericamente, al fatto dell’investimento.
5.2. A fronte di tale motivazione, appare evidente che le doglianze sono in parte inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e sollecitano questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito; ed in parte infondate, perché le lamentate violazioni di legge non sussistono.
Non risponde al vero che la sentenza abbia respinto la domanda a causa della mancata presentazione della denuncia querela, perché questo elemento è stato considerato solo come supporto della motivazione, e poi la sentenza non nega la presentazione della denuncia, ma solo la mancata esibizione della medesima (primo motivo).
Parimenti, non è esatto che la motivazione della sentenza sia incomprensibile; né può affermarsi che la domanda sia stata rigettata per la mancata ammissione della c.t.u., posto che questa non è un mezzo di prova; e poi, comunque, una volta ritenuta insufficiente la prova del fatto storico, non aveva alcun senso procedere ad una consulenza tecnica (secondo motivo).
Quanto, infine, al terzo e quarto motivo, il Collegio osserva che -fermo restando l’evidente tentativo di rimettere in discussione, in questa sede, gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito -non corrisponde al vero che la sentenza qui impugnata abbia compiuto una valutazione atomistica e disarmonica delle prove; essa, al contrario, ha svolto il compito tipico del giudice di merito, cioè raccogliere le prove e valutarle con un giudizio globale, al quale la Corte di legittimità non può e non deve sostituirsi.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente A pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021
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