Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18776 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15158/2017 proposto da:

D.B.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Sinopoli Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avvocato Lovelli Alfredo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Mineo Massimiliano, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3151/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, del 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ha rigettato il reclamo proposto da D.B.L. avverso il provvedimento di primo grado con il quale è stata respinta la sua domanda L. n. 898 del 1970, ex art. 9, volta alla revoca dell’assegno di divorzio nei confronti della ex moglie P.R. per costituzione di nuova famiglia di fatto.

A sostegno della decisione, la Corte d’appello ha escluso che la circostanza di fatto dedotta come nuova lo fosse effettivamente, rilevando che la stabile convivenza more uxorio preesisteva alla sentenza di divorzio che aveva raccolto le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti, passata in giudicato, alla luce dell’ampia istruttoria di cui il provvedimento impugnato dava puntuale riscontro, anche in relazione al profilo fattuale costituito dall’attestazione dell’ufficiale dell’Anagrafe di Bari del 23/9/2010.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione D.B.L. con due motivi. Ha resistito con controricorso P.R..

Nel primo motivo è stata dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, in relazione all’art. 5, comma 6 e art. 4, comma 16, del medesimo testo normativo. Ha affermato il ricorrente che la sentenza che recepisce le condizioni concordate dalle parti non si fonda su un accertamento effettivo delle condizioni fattuali poste a base delle determinazioni economiche del divorzio. Il giudice non può sindacare le conclusioni congiunte. Ne consegue che il recepimento dell’accordo delle parti non comporta alcuna valutazione di merito sui fatti costitutivi delle domande.

La censura è manifestamente infondata in relazione alla dedotta diversità degli effetti con riferimento al giudicato della sentenza di divorzio derivante da un procedimento contenzioso o conseguente al raggiungimento di condizioni congiunte. Entrambe producono i medesimi effetti costitutivi dello scioglimento del vincolo e delle determinazioni economiche, ancorchè rebus sic stantibus. In entrambe alla data della pronuncia e, in relazione alla situazione preesistente, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e si estende alle condizioni impeditive o limitative del diritto all’assegno preesistenti alla pronuncia stessa. La censura è, tuttavia, anche inammissibile in relazione all’insindacabile accertamento di fatto, conseguito alla precisa e completa valutazione delle emergenze probatorie in relazione al difetto di novità della circostanza dedotta. La sopravvenienza del fatto allegato a sostegno della domanda di revisione costituisce un elemento costitutivo della stessa che non può essere sostituito dalla rilevanza o decisività dello stesso se preesistente.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione del citato art. 9, in correlazione con l’art. 2 Cost., per non avere la Corte d’Appello rilevato il novum dall’attestazione anagrafica prodotta in giudizio relativamente al trasferimento temporaneo del convivente a Bari nel 2010.

La censura è inammissibile dal momento che la Corte d’Appello ha preso in esame la documentazione prodotta e l’ha ritenuta recessiva rispetto all’univoco quadro probatorio attestante la risalenza della convivenza more uxorio della madre.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 2100 per compensi, E 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Oscuramento dati personali. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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