Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18778 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 194/2016 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Toniolo n. 6, presso lo studio dell’avvocato Morera Umberto, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.R.M., T.G., e T.M., quali uniche eredi di T.P., e To.Ma.Ra.;

elettivamente domiciliate in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/d, presso lo studio dell’avvocato Fazi Rinaldo, rappresentate e difese dall’avvocato Di Stefano Franco, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 849/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 04/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata il 29.6.06, To.Ma.Ra., in proprio e quale erede di T.P., M.R., G. e T.M., quali eredi di T.P., convennero innanzi al Tribunale di Foggia la Banca MPS s.p.a., chiedendo che: fosse dichiarato il grave inadempimento della Banca 121 (poi assorbita dalla suddetta MPS) nell’esecuzione del contratto d’acquisto delle obbligazioni della società Tecnodiffusione, con pronuncia di risoluzione contrattuale, condannando la convenuta alla restituzione della somma di Euro 100.111,33 oltre interessi e rivalutazione dal 3.7.01, oltre al risarcimento dei danni; in subordine, fosse dichiarata la nullità del contratto d’acquisto dei titoli, condannando la banca convenuta alla restituzione della suddetta somma; in via ancora più subordinata, fosse accertata la responsabilità precontrattuale e extracontrattuale della MPS s.p.a., condannandola al pagamento della stessa somma. In particolare, gli attori esponevano che To.Ma.Ro. aveva acquistato le obbligazione della Tecnodiffusione s.p.a. il 3.7.01 per la somma complessiva di Lire 222.483.387 su sollecitazione del direttore della ex banca 121, filiale di ***** (banca poi incorporata dalla Banca MPS s.p.a.); che nessun dipendente aveva mai riferito della possibilità di perdita totale o parziale del capitale; che alla scadenza dei titoli, privi di rating, la Tecnodiffusione s.p.a. era stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Pisa e posta in amministrazione straordinaria.

Si costituì Banca MPS s.p.a., resistendo alla domanda, eccependo che: To.Ma.Ro., con il marito T.P., aveva regolarmente sottoscritto il contratto-quadro, ricevendo i documenti sui rischi generali; i vari obblighi informativi erano stati rispettati;

l’operazione d’investimento era stata adeguata al profilo di rischio degli attori.

Con sentenza emessa il 6.5.09, il Tribunale rigettò la domanda. Avverso tale sentenza proposero appello gli attori, riportandosi alle domande introduttive; si costituì la banca, chiedendo in via subordinata e riconvenzionale che, in caso d’accoglimento dell’appello, gli appellanti fossero condannati a restituire gli interessi percepiti sulle obbligazioni per cui è causa, le plusvalenze conseguite con la rivendita di parte di esse nel novembre 2001, e gli eventuali rimborsi conseguiti nella procedura concorsuale. Gli appellanti dedussero che il Tribunale avesse errato: nel ritenere l’adeguatezza dell’operazione d’investimento, classificabile ad alto rischio; nell’escludere che la banca convenuta fosse stata inadempiente all’art. 21 TUF, lett. d), per non essersi dotata di “procedure idonee a verificare la reale sussistenza ed esperienza in capo all’investitore”, limitandosi a raccogliere le dichiarazioni rese dalla cliente in sede di sottoscrizione della scheda relativa al “profilo del cliente”; nel ritenere che la banca non avesse violato l’obbligo di fornire al cliente le informazioni essenziali sulla natura e sui rischi dell’investimento.

A seguito del decesso di To. M. R., si costituirono gli eredi T.R.M., G. e M..

Con sentenza emessa il 4.6.15, la Corte d’appello di Bari accolse l’impugnazione, condannando la banca convenuta, a titolo di risarcimento dei danni, a restituire agli appellanti – previa restituzione delle obbligazioni per cui è causa – la somma di Euro 100.111,33, pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto delle obbligazioni – di Euro 114.903,08 – e le somme di Euro 6716,33 e 8075,42 ricevute per la vendita di parte delle stesse obbligazioni il 9.11.2001, da cui detrarre le eventuali somme incassate per le cedole dei titoli e dalla procedura concorsuale. Al riguardo, la Corte territoriale osservò che: la banca convenuta non aveva fatto compilare al cliente l’apposito questionario relativo alla propria situazione patrimoniale e finanziaria, per cui nessuna informazione era stata richiesta in ordine alle disponibilità finanziarie dell’investitore, alla consistenza del suo patrimonio, alla sua capacità reddituale, al suo grado d’istruzione, nonchè all’esistenza e alla tipologia di eventuali precedenti investimenti; la mancanza di tali informazioni rendeva inutile, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’investimento in questione, l’indicazione dell’esperienza finanziaria e della propensione al rischio dell’investitore; la banca intermediaria avrebbe avuto il dovere di segnalare al cliente che vi erano particolari motivi di rischio d’insolvenza della Tecnodiffusione s.p.a., rischio che la stessa banca avrebbe dovuto conoscere atteso che l’obbligazione acquistata dagli attori originari era abbinata ai “warrant azioni ordinarie Tecnodiffusione Italia 2000-04”; l’obbligazione in questione aveva durata di 5 anni e cedola del 2%, con rapporto di opzione di una obbligazione ogni sei azioni, per cui vi era uno stretto rapporto tra il valore dell’azione e quello dell’obbligazione; l’acquirente dei titoli era una signora di 78 anni il cui marito aveva venduto btp per finanziare l’acquisto delle obbligazioni Tecnodiffusione s.p.a.; entrambi i coniugi, pensionati, ex-agricoltori, avevano un basso profilo d’istruzione; i titoli oggetto di causa non avrebbero dunque potuto essere suggeriti ai suddetti clienti senza adeguata informazione sulla relativa rischiosità. Pertanto, secondo l’argomentare del giudice di secondo grado, a fronte dell’accertata violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento, la banca convenuta non aveva provato la non imputabilità dell’inadempimento.

Banca MPS s.p.a ricorre in cassazione con cinque motivi; resistono i T. con controricorso.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ovvero manifestamente perplessa ed incomprensibile. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia affermato la responsabilità contrattuale della convenuta pur avendo premesso che gli attori originari non avessero proposto tale domanda; pertanto, la ricorrente si duole anche della contraddittorietà della motivazione, tale da renderla a suo dire incomprensibile, in quanto la Corte territoriale, muovendo dal presupposto di una domanda di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale, ha accertato invece una responsabilità contrattuale.

li secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e violazione degli artt. 1218,1337, c.c. e art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe qualificato le domande proposte, aventi ad oggetto la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, come relative alla responsabilità contrattuale, senza tener conto dei fatti prospettati in citazione che erano incompatibili con tale riqualificazione della domanda, trattandosi di diversi fatti costitutivi. Si denuncia, in buona sostanza, l’ultrapetizione per avere la Corte territoriale accolto una domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, che in realtà non era stata proposta, essendo stato, nelle conclusioni di controparte, richiesto il risarcimento del danno come conseguenza della risoluzione o della nullità contrattuale, in realtà non pronunciate, mentre il risarcimento era stato richiesto al diverso titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale.

Il terzo motivo, in subordine ai primi due motivi, deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1337,2043, c.c., D.Lgs. n. 5 del 2003, artt. 6 e 9, lamentando che gli attori originari avessero inammissibilmente proposto la domanda contrattuale solo nella memoria ex art. 6, ribadendola nella successiva precisazione delle domande contenuta nell’istanza di fissazione dell’udienza, secondo le norme del c.d. rito “societario”.

I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi, sono infondati. Va osservato che nell’atto di citazione gli attori chiesero che fosse pronunciata la risoluzione del contratto d’acquisto delle obbligazioni della Tecnodiffusione s.p.a., a titolo di grave inadempimento della Banca 121 per inosservanza degli obblighi informativi e del principio di adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio del cliente, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 100.111,33 oltre interessi e rivalutazione dal 3.7.01, e risarcimento dei danni; in subordine, fu poi chiesto l’accertamento della nullità contrattuale e della responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale.

Pertanto, il primo capo della domanda è chiaramente fondato sulla responsabilità contrattuale della banca convenuta.

Non è altresì contestato che sin dall’atto di citazione iniziale l’attrice avesse indicato i fatti posti a base delle sue pretese, aventi ad oggetto l’inadempimento dell’intermediaria, chiedendo il risarcimento del danno. Peraltro, giova rilevare che, lamentando la ricorrente che la domanda risarcitoria fosse stata erroneamente collegata a responsabilità contrattuale, verrebbe in rilievo solo un errore di qualificazione del titolo della responsabilità invocata- extracontrattuale o precontrattuale, anzichè contrattuale – che ben avrebbe potuto e può essere rettificato d’ufficio dal giudice (iura novit curia).

Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al nesso di causalità diretta ed immediata tra l’inadempimento degli obblighi informativi ed il danno, la cui entità, peraltro, non sarebbe stata appurata.

Il motivo è infondato. Invero, la Corte territoriale, dopo aver accertato la violazione degli obblighi informativi e l’inadeguatezza degli investimenti, ha ritenuto che il danno consistesse nella differenza tra la somma impiegata per l’acquisto dei titoli e le somme incassate dagli attori per la vendita di parte dei titoli e per le cedole periodiche, oltre agli eventuali rimborsi da parte della procedura concorsuale. Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, secondo la quale dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 7905/2020; n. 4727/18; n. 15936/18).

Nel caso concreto, la banca non ha superato la presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e danni subiti dagli attori, avendo solo allegato la propensione al rischio di quest’ultimi desunta da alcuni pregressi investimenti, fatto irrilevante ai fini della valutazione dell’adeguatezza degli investimenti (v. Cass., n. 8333/18; n. 18702/16). Nè coglie nel segno la censura sul vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte di merito motivato sul nesso di causalità in questione.

Il quinto motivo denunzia nullità della sentenza per omesso esame di molteplici fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, quali: la vendita di parte dei titoli, in ordine alla prova dell’insussistenza del suddetto nesso causale; l’insolvenza della Tecnodiffusione s.p.a., emersa oltre tre anni dopo l’acquisto dei titoli allorquando essa non era prevedibile; la dichiarazione degli attori di propensione alta al rischio, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’investimento; la contestazione circa il mancato abbinamento tra le obbligazioni e i warrant, in quanto i titoli acquistati, destinati ad operatori qualificati, non erano complessi, Il motivo è infondato. Al riguardo, è dirimente rilevare che i fatti addotti dalla ricorrente risultano tutti esaminati nella sentenza impugnata; inoltre, la critica presenta anche un profilo d’inammissibilità in ordine alla decisività dei fatti il cui esame sarebbe stato omesso, essendo diretta a provocare un riesame del merito.

Il sesto motivo, in subordine ai precedenti motivi, denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.; in particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur senza pronunciare la risoluzione contrattuale, abbia disposto la restituzione delle prestazioni reciproche, senza tener conto delle cedole corrisposte e degli eventuali riparti effettuati nel corso della procedura concorsuale cui la Tecnodiffusione s.p.a. fu sottoposta.

Il motivo è fondato. Invero, la Corte territoriale ha erroneamente pronunciato sulla liquidazione del danno sofferto dagli investitori, nella parte in cui ha condannato entrambe le parti alla restituzione delle prestazioni reciproche che, però, non può conseguire al mero accertamento dell’inadempimento contrattale della banca convenuta, trattandosi di effetto inerente alla pronuncia di nullità o di risoluzione contrattuale, secondo i principi generali codicistici.

Orbene, atteso che la Corte territoriale non ha dichiarato la nullità contrattuale o pronunciato la risoluzione contrattuale, in presenza di un vincolo contrattuale valido ed efficace, ancorchè inadempiuto, deve ritenersi accoglibile la doglianza formulata dalla ricorrente, per la quale il danno era da liquidare in una somma pari alla differenza tra la somma investita e il valore residuo delle obbligazioni – che restano di proprietà della parte acquirente – detratti altresì il prezzo di rivendita di parte delle obbligazioni stesse nonchè l’ammontare delle cedole riscosse e degli eventuali riparti percepiti nella procedura di amministrazione straordinaria. Il giudice di secondo grado ha pertanto errato, da un lato, nel disporre la restituzione delle obbligazioni per cui è causa e, dall’altro, nel non tener conto del valore residuo delle stesse (che, in realtà, non ha costituito oggetto dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello).

Per quanto esposto, in accoglimento del sesto motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello competente, anche per le spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo, respinti gli altri, e cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta.

Rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche perchè provveda sul regime delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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