LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19782/2016 proposto da:
C.A., e L.C.P.R.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cosseria 2, presso lo Studio Placidi e rappresentati e difesi dall’avvocato Iolanda Caruselli, in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Comune Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Vaccaro, in forza di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
C.A. e L.C.P.R.R., elettivamente domiciliati in Roma Via Cosseria 2, presso lo Studio Placidi e rappresentati e difesi dall’avvocato Iolanda Caruselli, in forza della predetta procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 401/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/04/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 16/10/2009 C.A. e L.C.P.R.R. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il Comune di Canicattì, per ivi vederlo condannare al risarcimento del danno da espropriazione illegittima di un fondo di cui erano comproprietari, sito nel territorio del Comune e censito a catasto al foglio *****, part. *****, di estensione complessiva di mq. 6.839,47.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Canicattì ha, in primo luogo, eccepito l’avvenuta prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere dagli odierni ricorrenti e, in via riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento dell’acquisto a titolo originario del fondo de quo in forza di usucapione ventennale, ovvero l’acquisto di una servitù di passaggio sul fondo basata su un’asserita dicatio ad patriam da parte degli attori.
Esperita consulenza tecnica, con sentenza del 6/6/2013 il Tribunale di Agrigento – sezione distaccata di Canicattì, ha in primo luogo rigettato le eccezioni formulate dal Comune; in secondo luogo, ha rilevato che i terreni in questione erano stati acquisiti dal Comune per via dell’accessione invertita, risalente al 1992; di conseguenza, ha condannato lo stesso a risarcire gli ex-proprietari del danno da espropriazione illegittima, quantificato complessivamente in Euro 450.783,10, corrispondente al valore venale dei terreni considerati di natura edificabile ai fini del calcolo, con favore di spese.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il Comune soccombente, per un verso, riproponendo le eccezioni relative all’an della pretesa risarcitoria ed inerenti l’usucapione della proprietà ovvero la costituzione della servitù per mezzo di dicatio ad patriam; per altro verso, contestando la quantificazione del danno operata dal Tribunale, che aveva considerato edificabile il fondo illegittimamente espropriato.
Al gravame hanno resistito gli appellati C. e L.C. proponendo gravame incidentale.
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 29/2/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha significativamente ridotto le somme attribuite agli appellati a Euro 31.398,08 a favore di C.A. e a Euro 94.167,27 a favore di L.C.P.R.R..
La Corte di appello ha rigettato il primo ordine di eccezioni concernenti l’an della pretesa risarcitoria ma ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla quantificazione del danno; secondo la Corte di appello palermitana, il fondo illegittimamente espropriato, pur legalmente edificabile al momento in cui si era verificato l’evento ablatorio (nel 1992), risultava però, di fatto, privo già al tempo di ulteriori potenzialità edificatorie perchè la relativa volumetria era stata già sfruttata in favore di altra superficie degli stessi appellati.
Segnatamente, la Corte di Appello ha rilevato che “Nel caso di specie è stato accertato (…) che il terreno non edificato, all’epoca in cui è stato occupato dal Comune per la realizzazione del tratto di *****, era stato asservito a quello edificato, in quanto, ai fini del calcolo della volumetria assentibile per la concessione delle necessarie autorizzazioni a costruire, è stata presa in considerazione la superficie di entrambi” (pag. 9 della sentenza impugnata).
Considerando quindi di fatto inedificabile il terreno illegittimamente espropriato, la Corte di Appello ha ridotto significativamente la misura del danno sulla base del suo minor valore di mercato.
3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 26/8/2016 hanno proposto ricorso per cassazione C.A. e L.C.P.R.R., svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 10/10/2016 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Comune di Canicattì, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
Con controricorso notificato il 27/10/2016 i ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale avversario.
I ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del controricorso recante ricorso incidentale del Comune di Canicattì perchè notificato tardivamente il 10/10/2016 e all’indirizzo dell’avv. Iolanda Caruselli di via ***** e non al domicilio eletto con il ricorso per cassazione, in Roma presso lo studio Placidi in via *****.
1.1. L’eccezione processuale ancipite così formulata appare infondata.
1.2. Il ricorso principale è stato notificato in data 27/8/2016, a quanto ammette nel proprio controricorso il Comune di Canicattì.
Ex art. 369 c.p.c., il termine per il deposito scadeva venti giorni dopo la sospensione feriale sino al 31/8/20216 e quindi il 20/9/2016.
Il termine per la notifica del controricorso ex art. 370 c.p.c., scadeva venti giorni dopo e quindi il 10/10/2016, e quindi proprio il giorno in cui il Comune lo ha, tempestivamente, notificato.
1.3. I ricorrenti non si possono poi dolere, come sembrano voler fare, sia pure con formulazione lessicale non priva di una dose di ambiguità, del fatto che il controricorso sia stato notificato al loro difensore all’indirizzo del suo studio professionale di Canicattì e non al domicilio eletto in Roma.
Da un lato, la notificazione è stata eseguita nella mani proprie del difensore avv. Caruselli ex art. 138 c.p.c., dall’altro, l’atto ha conseguito evidentemente il suo scopo, procurando la conoscenza legale dell’atto difensivo in capo al difensore costituito con modalità evidentemente più comode e agevoli di quelle risultanti dalla consegna dell’atto al domiciliatario romano.
2. Per ragioni di priorità logico-giuridica appare opportuno esaminare preliminarmente i tre motivi proposti dal Comune di Canicattì con il proprio ricorso incidentale, i quali presentano carattere assorbente in quanto volti a contestare lo stesso an debeatur mentre i motivi di ricorso principale attengono al quantum.
3. I primi due motivi di ricorso incidentale del Comune di Canicattì, entrambi dedicati al rigetto dell’eccezione di usucapione e dei relativi motivi di gravame, sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune ricorrente incidentale denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 922,1031 e 1158 c.c., con riferimento al rigetto dell’eccezione di usucapione del diritto di proprietà o del diritto di servitù di uso pubblico, la cui astratta ammissibilità era stata erroneamente negata da parte della Corte palermitana.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento al possesso ventennale del Comune sull’area in questione, destinata a pubblico transito tra il 1973 e il 1983.
3.3. La Corte di appello (pag. 6), tenuto conto della giurisprudenza della Corte EDU preclusiva di istituti giurisprudenziali di acquisto della proprietà per effetto di fatti illeciti, ha affermato che l’occupazione di un fondo privato da parte della Pubblica Amministrazione, posta in essere al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, e la conseguente trasformazione integra un illecito a carattere permanente e non è utile ai fini dell’usucapione, perchè diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento strumenti di espropriazione indiretta e larvata.
3.4. L’affermazione così introdotta dalla Corte territoriale, in termini generali e assoluti, preclusiva in generale della possibilità di usucapione di beni immobili da parte della Pubblica Amministrazione ha mutuato le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza amministrativa.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l’occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un bene privato, al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, costituisce illecito permanente e non è idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione, poichè altrimenti si finirebbe con il reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU (Cons. di Stato, sez. 4, n. 3838/2017, n. 329/2016, 3988/2015).
Quest’affermazione viene fondata sia sul rilievo della capacità di diritto privato della pubblica amministrazione, il cui corollario è la soggezione della stessa alle conseguenze ripristinatorie e risarcitorie previste dal diritto comune quando essa sia responsabile di illeciti, sia sulla tipicità dei modi con cui la Pubblica Amministrazione può acquistare la proprietà dei beni nell’ambito del procedimento espropriativo; sarebbe incongruo, in mancanza di alcun espresso referente normativo, che dall’esercizio illegittimo di poteri di imperio essa possa ricavare un utile, divenendo proprietaria del bene, senza erogare alcunchè al privato spogliato.
La medesima giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’usucapione ventennale sarebbe ancora possibile ma solo in limiti assai ristretti, cioè a condizione che sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta, che la Pubblica Amministrazione deduca e dimostri in quale momento sia intervenuta in suo favore l’interversione del possesso e che si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. n. 327 del 2001, ex art. 2935 c.c., avendo solo l’art. 43 (e poi 42 bis) del testo unico sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva (v. Cons. di Stato, ad. pl., n. 2/2016; sez. 4, nn. 494 e 3730/2017).
3.5. Occorre però rammentare che nella fondamentale sentenza n. 735 del 19/1/2015 le Sezioni Unite hanno affermato che la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire “in buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione, sicchè il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente; tuttavia la stessa sentenza, pur escludendo che vi possa essere acquisto della proprietà pubblica per effetto della trasformazione del bene privato illecitamente acquisito, poco importa se in difetto di dichiarazione di pubblica utilità o dopo la sua decadenza, non ha affatto rifiutato diritto di cittadinanza in subiecta materia all’istituto dell’usucapione.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che alla luce della costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell’amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all’amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni.
In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell’occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell’illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, ne è stata affermata la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, o di un accordo transattivo, o della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (nello stesso senso: Sez. 1, n. 22929 del 29/09/2017, Rv. 645525-02).
3.6. Bisogna infatti precisare che una cosa è che l’occupazione e la trasformazione del fondo occupato producano di per sè l’acquisto del diritto di proprietà (o altro diritto reale) in capo alla Pubblica Amministrazione, evenienza sicuramente esclusa dalla giurisprudenza della Corte EDU e delle Sezioni Unite; altra, e ben diversa, è escludere che il prolungato possesso del bene, pur illecitamente acquisito, goduto uti dominus nell’inerzia del proprietario per un ventennio, possa produrre l’acquisto della proprietà ex art. 1158 c.c., ricorrendone tutte le condizioni e i presupposti.
3.7. Questa Corte, occupandosi specificamente dell’argomento, con l’ordinanza della Sez. 1, n. 10289 del 27/04/2018, Rv. 649106 – 01, ha ribadito che in tema di occupazione illegittima, la condotta illecita della Pubblica Amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare, quale che ne sia la forma di manifestazione (occupazione usurpativa, acquisitiva o appropriativa, vie di fatto) l’acquisizione del fondo; ha tuttavia aggiunto che nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla Pubblica Amministrazione come detenzione in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione d’urgenza, ecc.), occorre l’allegazione e la prova da parte della Pubblica Amministrazione della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141 c.c., comma 2, cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore.
3.8. Non sono infatti sufficienti a tal fine nè il prolungarsi della detenzione, nè il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso, che di per sè denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
In particolare, la sentenza citata ha affrontato il quesito se la Pubblica Amministrazione, responsabile di un’occupazione illegittima, possa efficacemente eccepire l’usucapione ventennale allo scopo sia di fare cessare l’illecito permanente, sia di acquisire senza oneri la proprietà del bene, avvalendosi della retroattività reale propria dell’usucapione che estinguerebbe ogni pretesa risarcitoria e indennitaria.
E’ stato così condivisibilmente affermato che nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla Pubblica Amministrazione come detenzione, in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, decreto di occupazione d’urgenza, ecc.), occorre l’allegazione e la prova da parte della Pubblica Amministrazione della trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem, ex art. 1141 c.c., comma 2, cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario-possessore, non essendo sufficienti il prolungarsi della detenzione nè il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso che di per sè denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Se poi invece il possesso della Pubblica Amministrazione consegue ad un atto illecito usurpativo, compiuto in modo violento o clandestino, ai sensi dell’art. 1163 c.c., il decorso del tempo produce effetti solo da quando la violenza o la clandestinità sono cessate.
3.8. Nella specie è stata accertata una occupazione appropriativa, preceduta da dichiarazione di pubblica utilità decaduta (sentenza impugnata, pag. 4, primo paragrafo) e il Comune ricorrente incidentale non ha dedotto con il motivo di aver formulato la debita opposizione per determinare l’effetto indispensabile per l’usucapione della preventiva interversione della detenzione in possesso, nè per vero risulta aver formulato tale deduzione nell’ambito del giudizio di merito.
Infatti, ai sensi dell’art. 1142 c.c., comma 2, se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finchè il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
3.9. Non sussiste poi l’omesso esame del possesso ventennale, denunciato con l’accessorio secondo motivo di ricorso, perchè la Corte di appello ha considerato il fatto e lo ha ritenuto ininfluente all’esito di una valutazione in diritto; in ogni caso, il motivo segue comunque la sorte del precedente sulle cui fondamenta giuridiche si regge.
3.10. In secondo luogo, comunque, nel caso di specie sarebbe assente anche il secondo presupposto necessario per il perfezionamento dell’usucapione, vale a dire il possesso ultraventennale.
Per pacifica ammissione dello stesso Comune di Canicattì, infatti, le aree oggetto della presente controversia potevano ritenersi occupate e irrimediabilmente trasformate soltanto nel 1983.
Sul punto, però, la sentenza del Tribunale di Agrigento ha accertato che nel 1992 il Comune di Canicattì ha acquisito la proprietà degli immobili per via dell’accessione invertita verificatasi a seguito degli interventi di viabilità sugli stessi. In base a tale rilievo, dunque, risulta infondata la doglianza del Comune, atteso che l’usucapione, nel 1992, non poteva essersi ancora perfezionata, dal momento che non era spirato il termine di vent’anni prescritto dall’art. 1158 c.c..
D’altra parte, il Comune di Canicattì non ha chiarito nel proprio ricorso come e in che termini avesse impugnato tale statuizione, che, alla luce della sentenza impugnata (pag. 5,p. 3, secondo paragrafo) risulta gravata dal Comune con il secondo motivo solo in relazione alla qualificazione dell’occupazione come “appropriativa” anzichè “usurpativa”, stante la mancanza di una relazione formale, quale la dichiarazione di pubblica utilità, tra la irreversibile trasformazione del bene e l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.
3.11. I due motivi di ricorso devono quindi essere rigettati.
4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 825 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla costituzione di una servitù di uso pubblico avvenuta mediante dicatio ad patriam.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività uti cives, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Sez. 2, 14/06/2018, n. 15618; Sez. 2, 21/02/2017, n. 4416; Sez. 1, 11/03/2016, n. 4851; Sez. 1, 27/06/2018, n. 16979).
4.2. Appare utile ripercorrere l’iter argomentativo dispiegato dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto che “Alla stessa conclusione si deve pervenire con riferimento alla ritenuta costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, anche perchè tale istituti ha, come suo indefettibile presupposto, l’asservimento del bene all’uso pubblico nello stato in cui il bene stesso si trovi, e non in quello realizzabile, come nel caso di specie, a seguito di manipolazioni (cfr. Cass. n. 12181 dell’1.12.1998)”.
La Corte distrettuale ha poi aggiunto anche che “La dicatio ad patriam, peraltro, quale modo di costituzione di una servitù ad uso pubblico, postula un comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, e non di mera tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività assoggettandolo al relativo uso (cfr. Cass. n. 875 del 22.01.2001)” (p. 7, sentenza gravata).
4.3. Dunque, la decisione della Corte di appello sul punto è sorretta da due distinte ed autonome motivazioni (l’incompatibilità con l’istituto di ulteriori manipolazioni e l’esigenza di volontario assoggettamento, con carattere di continuità e non espressivo di mera tolleranza).
La Corte di appello ha negato, cioè, l’applicabilità dell’istituto innanzitutto perchè esso indefettibilmente presuppone l’asservimento del bene nello stato in cui si trova e non in quello realizzabile a seguito di manipolazioni; inoltre ha escluso che il comportamento necessario a tal fine potesse consistere nella sottomissione alle prescrizioni contenute nelle varie concessioni edilizie rilasciate dal Comune con le quali si disponeva che l’area esterna potrà essere destinata ad uso pubblico senza indennizzi, posto che il trasferimento al Comune non era stato realizzato con un diverso e necessario atto pubblico.
Il motivo non affronta e non confuta entrambe tali motivazioni.
4.4. In secondo luogo, il Comune fa riferimento nelle sue difese a una dichiarazione dei “precedenti proprietari”, non determinati nè nel chi, nè nel quando, incongruamente riferita alla data del 14/2/2015 e comunque non trascritta, nè sintetizzata.
Il Comune inoltre non espone nel motivo le argomentazioni basate su tale documento che dimostrerebbero essere avvenuta la pretesa dicatio e per giunta non riferisce neppure se, come e quando tali deduzioni basate sul documento siano state sottoposte nella dialettica del contraddittorio al giudice del merito.
4.5. Quindi il Comune con riferimento ai sedimi occupati dai prolungamenti delle vie ***** e all’area S3 di m.q. 3753,65 si diffonde in argomentazioni imperniate sull’occupazione degli stessi con strade e circa alcune deliberazioni della Giunta Comunale, prive però di puntuali e inequivoci riferimenti ad attività e manifestazioni di volontà dei signori L.C. e C..
Del tutto incomprensibile, infine, il riferimento all’impegno del 14/2/2015 degli imprecisati “precedenti proprietari del terreno”, frutto forse di un errore materiale nella datazione, quale atto idoneo a costituire una servitù di pubblico passaggio.
5. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti principali denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, comma 1, come sostituito del D.Lgs. n. 302 del 2002, art. 1 e successivamente della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e), D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, comma 3, D.P.R. n. 32 del 2001, art. 37.
5.1. Secondo i ricorrenti occorreva aver riguardo alla data di occupazione dei terreni e di realizzazione delle strade, di gran lunga anteriore al settembre del 1996, come ammesso dalla controparte, come riportato in sentenza (in parte fra il 1970 e il 1983 e in parte dal 1983 al 1992), come accertato dal Consulente tecnico nominato in primo grado e come sostanzialmente confermato dal Consulente tecnico nominato in secondo grado.
Aggiungono i ricorrenti che il criterio valutativo adottato dalla Corte di appello (basato sull’edificabilità legale integrata dall’edificabilità di fatto) era stato applicato erroneamente a un caso di occupazione usurpativa poichè la stima doveva essere ancorata alla data dell’acquisizione, non ancora avvenuta, e non già retroattivamente all’epoca dell’ultimazione delle strade.
Le prime sette autorizzazioni edilizie considerate dalla Corte di appello ai fini della neutralizzazione della volumetria dei terreni in questione non potevano costituire un riferimento perchè tutte anteriori all’approvazione dello strumento urbanistico (PRG) nel 1980.
Per le altre due concessioni edilizie le aree già destinate e utilizzate a strada in zona B2 non potevano esprimere alcuna cubatura.
5.2. Il motivo presenta sia profili di inammissibilità, sia profili di infondatezza.
Preliminarmente, è bene ricordare – come peraltro rappresentato anche dal Comune di Canicattì nella propria difesa che del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, è una disposizione che è stata inserita nel nostro ordinamento soltanto nel 2011, ad opera del D.L. n. 98 del 2011, art. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha previsto che “Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.
La suddetta disposizione regola, quindi, l’ipotesi della c.d. acquisizione sanante, con cui la Pubblica Amministrazione acquista, a titolo derivativo ex nunc, la titolarità di un bene immobile che occupa abusivamente.
5.3. Nel caso di specie, tuttavia, i fatti di causa sono avulsi da tale cornice normativa, poichè, da un lato, la vicenda risale ad un’epoca antecedente al concepimento di suddetta disposizione e, dall’altro lato, la Pubblica Amministrazione non ha esercitato il diritto potestativo di acquisire la proprietà del bene in base a tale normativa.
Il Tribunale di Agrigento – sezione distaccata di Canicattì – ha riconosciuto agli attori il risarcimento del danno con riferimento al valore del bene alla data (1992) della sua irreversibile trasformazione per effetto di occupazione c.d. “appropriativa”, in ragione della avvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e sul punto i ricorrenti non hanno interposto appello, avendo proposto gravame incidentale solo in relazione al quantum liquidato, prestando così acquiescenza alla predetta statuizione ex art. 329 c.p.c., comma 2.
Tale pronuncia è stata impugnata solo da parte del Comune con i suoi motivi secondo e terzo per sostenere l’usucapione della proprietà o almeno della servitù di uso pubblico sui terreni: e certamente tale impugnazione avversaria non può giovare ai ricorrenti.
5.4. I ricorrenti vorrebbero distinguere fra la data di ultimazione delle strade e la data di acquisizione, peraltro neppure diversamente individuata e senza corredare la pretesa con una chiara argomentazione a supporto.
La tesi dei ricorrenti comunque si infrange sullo scoglio della prestata acquiescenza alla sentenza di primo grado, senza che possa per tal ragione applicarsi alla fattispecie il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 735 del 19/01/2015 (Rv. 634017-01).
Secondo questa sentenza, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, per cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione; pertanto il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente; secondo la stessa sentenza l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorchè il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria che ha sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso.
Nel caso di specie il Tribunale ha accertato l’acquisizione del diritto di proprietà nel 1992 da parte del Comune e i ricorrenti non hanno impugnato tale statuizione.
5.5. In secondo luogo, comunque, non si comprende agevolmente come lo spostamento della data di acquisizione – invero non praticabile ut supra – alla data della domanda giudiziale potrebbe favorire i ricorrenti, posto che gli sfruttamenti della volumetria dei terreni occupati, valorizzati dalla Corte territoriale in sede di valutazione della loro reale edificabilità di fatto, sarebbero comunque stati posti in essere in data molto anteriore all’una e all’altra data: i nulla osta e le concessioni edilizie citati vanno dal 1966 al 1983 (ricorso, pag. 16), l’irreversibile trasformazione è stata situata dal Tribunale nel 1992 e la domanda giudiziale è del 16/10/2009.
5.6. In terzo luogo, la censura formulata, da un lato, difetta di specificità e autosufficienza, in difetto di trascrizione del contenuto della relazione peritale, delle autorizzazioni edilizie e delle disposizioni degli strumenti urbanistici in relazione ai quali queste ultime dovrebbero essere valutate, e dall’altro chiama indebitamente questa Corte a invadere il terreno del merito per rivalutare i fatti accertati dal Consulente e per relationem dalla Corte di appello circa il vincolo apposto alle superfici in favore di altre unità immobiliari.
5.7. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55 (modificato del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1 e successivamente sostituito della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. e)) ha stabilito che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30/9/1996, il risarcimento del danno debba liquidato in misura pari al valore venale del bene, e ciò anche nei giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997.
E tuttavia la Corte di appello ha ritenuto di liquidare il risarcimento in misura pari al ritenuto valore venale del bene, stimandolo però in misura differente da quella sostenuta dai ricorrenti.
5.8. Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, in tema di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, aggiunto D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1, non assume parimenti rilievo, sia perchè nella fattispecie non vi è stato provvedimento di acquisizione, sia perchè soprattutto i ricorrenti non hanno impugnato la statuizione di primo grado relativa all’acquisizione del bene per irreversibile trasformazione nel 1992; e comunque appare assorbente il fatto che sempre all’effettivo valore venale del bene la Corte palermitana ha correttamente inteso far riferimento.
6. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 167 e 183 c.p.c..
6.1. Secondo i ricorrenti, la Corte di appello e il Consulente da essa nominato avevano dato rilievo alla documentazione tardivamente e irritualmente prodotta dal Comune nel giudizio di primo grado (e cioè solo con la memoria di osservazioni del 28/11/2011 alla consulenza tecnica svolta in primo grado), ossia alle nove predette autorizzazioni e concessioni edilizie, recanti date comprese fra il 1966 e il 1983.
6.2. La sentenza impugnata (pag. 8-9) ha accolto il quarto motivo di appello del Comune, affermando, sulla base della condivisa relazione tecnica (pag. 16 e seguenti) dell’arch. A., consulente tecnico nominato in grado di appello, che la parte di terreno attoreo non edificata era stata asservita alla parte edificata e così sfruttata ai fini del calcolo della volumetria utilizzabile per la concessione delle necessarie autorizzazioni a costruire; per esse infatti era stata presa in considerazione la superficie di entrambe le porzioni.
A pagina 10, ultimo capoverso, la Corte di appello si è data carico delle obiezioni processuali degli appellati – attuali ricorrenti relativamente ai documenti riguardanti gli immobili edificati accanto alle aree oggetto di occupazione, affermando a tal proposito che si trattava di “documenti indispensabili per pervenire ad una corretta valutazione di tutti i terreni interessati dalla presente domanda risarcitoria”.
Evidentemente in tal modo la Corte territoriale ha inteso riferirsi all’indispensabilità dei documenti in questione, con riferimento dell’art. 345 c.p.c., comma 3.
6.3. Al riguardo è pur vero che del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, così come convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso dell’art. 345 c.p.c., comma 3, le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”, che seguivano le parole “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo”.
La norma transitoria di cui dell’art. 54 , comma 2, predetta non ha però disposto l’immediata applicazione del comma 0b) relativo all’abrogazione della clausola di indispensabilità.
Giova ricordare che secondo questa Corte (Sez. 3, n. 20793 del 20/08/2018, Rv. 650412 – 01), in caso di giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30/4/1995, ancora pendenti in primo grado alla data del 4/7/2009 e conclusi con sentenza appellata prima del 12/8/2012, trova applicazione, quanto al giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 18, in virtù della norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, prevalente, quale lex posterior, su quella di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 90, comma 2; in tal caso ne consegue che, in presenza di dette condizioni, le parti non possono produrre nuovi documenti, nè chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile.
L’art. 345, comma 3, precedentemente era stato modificato della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, che aveva inserito le parole “e non possono essere prodotti nuovi documenti” e le parole “o produrli”, così risolvendo la querelle giurisprudenziale circa la possibilità di produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello, quali prove “precostituite”.
Ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, la disposizione, come modificata, si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.
E’ pertanto evidente che la soluzione giurisprudenziale sopra ricordata vale anche, a maggior ragione, per i giudizi iniziati dopo il 1995, per i quali una parte della giurisprudenza ammetteva la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello e l’altra li assoggettava allo stesso regime delle nuove prove, inclusa la clausola di indispensabilità.
In un caso e nell’altro, nel regime normativo anteriore alla Novella del 2012, applicabile ratione temporis, era ben possibile produrre nuovi documenti indispensabili nel giudizio di secondo grado.
6.4. In ogni caso. la specifica affermazione della Corte territoriale circa l’indispensabilità dei documenti in questione ai fini della decisione è rimasta indenne dalle censure dei ricorrenti che non l’hanno nè rilevata, nè affrontata criticamente.
Tanto basta a rendere inammissibile il motivo di ricorso, eccentrico rispetto alla ratio decidendi, anche a prescindere dall’art. 194 c.p.c., invocato dal Comune 7. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti perchè la sentenza impugnata aveva mancato di esaminare fatti decisivi discussi fra le parti con riferimento all’anteriorità temporale di occupazione dei terreni rispetto alle data di rilascio dei nulla osta e delle concessioni edilizie e all’inesistenza di un vincolo di asservimento trascritto nei registri immobiliari, mai dedotto dal Comune.
7.1. Il motivo è inammissibile sia perchè gli stessi ricorrenti riconoscono che due concessioni edilizie non erano successive all’occupazione dei terreni da parte del Comune di Canicattì, peraltro da loro indicata del tutto genericamente con riferimento ad un esteso arco temporale, sia e soprattutto perchè il fatto segnalato non è affatto decisivo, visto che la Corte di appello ha accertato che la volumetria di competenza del terreno non edificato era stata sfruttata a favore dell’edificazione di altro terreno contiguo.
7.2. I ricorrenti allegano che i nulla osta e le autorizzazioni edilizie sono stati rilasciati al più tardi nel 1978 (pag. 17 del ricorso). Tuttavia, il referente temporale, preso in considerazione dalla Corte di appello per quantificare l’obbligazione di valore risarcitoria, è stato individuato nell’anno 1992, momento in cui si è verificato il definitivo ed irrimediabile mutamento per mano pubblica del terreno di cui erano proprietari i sigg. L.C. e C..
Dunque, è con riferimento a tale data che la Corte di appello ha correttamente quantificato l’ammontare della somma dovuta dal Comune a titolo risarcitorio; per farlo, coerentemente, ha preso in considerazione le condizioni di edificabilità di fatto e di diritto presenti al 1992.
7.3. Quanto alla mancata trascrizione di vincoli o asservimenti del terreno occupato a favore di altri terreni, sono gli stessi ricorrenti a dichiarare (pag. 17, secondo capoverso) di aver dedotto tale circostanza solo con la memoria di replica in appello e pertanto in una fase processuale successiva alla chiusura del contraddittorio, in cui non è ammessa replica ulteriore, sicchè il fatto non potrebbe comunque dirsi essere stato “oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
7.4. La questione non sarebbe comunque decisiva – e per vero neppur rilevante – dal momento che i ricorrenti non hanno affatto dedotto che vi sia stata circolazione della proprietà dei terreni asserviti con la cessione di cubatura e una correlativa esigenza di protezione dell’affidamento degli acquirenti.
Nel caso di specie, infatti, non risulta che sia stato stipulato alcun contratto di cessione di cubatura. Invero le volumetrie disponibili non sono state cedute ad altro proprietario, ma, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, sono rimaste nella piena titolarità dei ricorrenti. Ciò che è accaduto, piuttosto, è che le volumetrie disponibili in base al PRG sono state convogliate, in forza di un accordo con la Pubblica Amministrazione, su di un determinato lotto di proprietà dei medesimi ricorrenti. Di conseguenza, non è stato perfezionato alcun ipotetico accordo traslativo di diritti edificatori.
In base a tali rilievi, non è affatto pertinente l’art. 2643 c.c., comma 1, n. 2-bis), il quale prevede la trascrizione per “i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale”.
7.5. In ogni caso, secondo la giurisprudenza dei Supremi giudici amministrativi, ai fini del rilascio della concessione edilizia, il trasferimento di volumetria da un fondo all’altro è in funzione del vincolo edilizio connesso al rapporto area-volume (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies, comma 8, aggiunto della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17) e la cessione di cubatura da parte del proprietario di un fondo confinante al fine di consentire il rilascio della concessione a costruire nel rispetto del rapporto area-volume non necessita di atto negoziale ad effetti obbligatori o reali, essendo sufficiente l’adesione del cedente, che può essere manifestata o sottoscrivendo l’istanza e/o il progetto del cessionario, o rinunciando alla propria cubatura a favore di questi, o notificando al Comune tale sua volontà, mentre il c.d. vincolo di asservimento rispettivamente a carico ed a favore del fondo si costituisce, sia per le parti sia per i terzi, per effetto del rilascio della concessione edilizia, che legittima lo ius aedificandi del cessionario sul suolo attiguo, con la conseguenza che nessun risarcimento è dovuto al cedente. Pertanto, il trasferimento di volumetria a favore del fondo di terzi, che ai fini del rilascio della concessione edilizia si realizza soltanto col provvedimento amministrativo, ha natura di contratto atipico ad effetti obbligatori, senza oneri di forma pubblica o di trascrizione (Consiglio di Stato, sez. V, 28/06/2000, n. 3637).
Neppure rileva in questa sede la questione di massima importanza recentemente rimessa alle Sezioni Unite ad opera della ordinanza interlocutoria del 15/9/2020 n. 19152, che riguarda i profili dell’efficacia obbligatoria o meno dell’accordo negoziale di cessione di cubatura fra i privati, irrilevante in questa sede, laddove gli stessi proprietari hanno vincolato la volumetria di un terreno di loro proprietà in favore dell’edificazione di un altro loro terreno limitrofo ottenendo in tal modo il rilascio dell’autorizzazione edilizia da parte della P.A..
8. Pertanto debbono essere rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021