Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18796 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2961-2020 proposto da:

GRAND GRIMOD SNC DI B.I. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’Avvocato LUCA PERONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI BORNEY;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRESSAN, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIERCARLO CARNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2019 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.

RITENUTO IN FATTO

– che la società Grand Grimod S.n.c. di B.I. & Co. S.n.c. (d’ora in poi, “Grand Grimod”) ricorre sulla base di un unico motivo -ex art. 348-ter c.p.c., comma 3 – per la cassazione della sentenza n. 209/19, del 12 giugno 2019, del Tribunale di Aosta (già oggetto di gravame esperito dalla stessa e dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Torino, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.), sentenza che ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto alla rinnovazione, fino al 31 maggio 2022, del contratto di locazione immobiliare concluso con il Comune di Gressan, registrato l’8 settembre 2010;

– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale aostano sul presupposto che, in difetto di tempestiva disdetta del contratto “de quo” nel periodo 2010/2016, lo stesso si sarebbe rinnovato fino al 31 maggio 2022;

– che il primo giudice, tuttavia, escludeva l’avvenuta tacita rinnovazione in assenza di disdetta, sul rilievo che, trattandosi di contratto concluso da una pubblica amministrazione e come tale richiedente la forma scritta a pena di nullità, la rinnovazione tacita perverrebbe al risultato “di elidere il requisito formale suddetto”;

– che avverso la sentenza del primo giudice ha proposto ricorso “per saltum” la società Grand Grirnod, sulla base di unico motivo, che ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) -violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28;

– che il Comune di Gressan ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio dell’1 l febbraio 2021;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è privo del requisito speciale di ammissibilità costituito dall’indicazione dei motivi di appello e del contenuto dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.;

– che, difatti, l’odierno ricorrente, in nessuna parte dell’odierno atto di impugnazione, ha provveduto a menzionare i motivi di gravame allora proposti avverso la sentenza oggi oggetto di ricorso “per saltum”, nè il contenuto dell’ordinanza con cui il suo appello fu dichiarato inammissibile per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;

– che trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame” (Cass. Sez. 6-3, ord. 15 maggio 2014, n. 10722, Rv. 630702-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 23 dicembre 2016, n. 26936, Rv. 642322-01; Cass. Sez. 1, ord. 3 dicembre 2020, n. 27703, Rv. 659884-02);

– che secondo questa Corte, nella peculiare ipotesi di ricorso `per saltum” previsto dalla norma in esame, nonostante “la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento di secondo grado con quello originario di primo grado”, mantiene pienamente vigore “la regola generale dell’art. 329 c.p.c., visto che il processo si è comunque sviluppato secondo le ordinarie sue regole e, solo, il grado di appello ha avuto uno svolgimento compresso e sommario”, di talchè “il conseguimento della definitività della pronuncia di primo grado per tardività della proposizione dell’appello, come ogni altra definizione in rito del gravame derivante dal riscontro meramente estrinseco ed esteriore dell’atto di gravame e non quindi da una valutazione del gravame stesso in rito o in merito”, comporta “il consolidamento del giudicato e la preclusione di ogni ulteriore mezzo di impugnazione, rilevabile anche di ufficio dalla corte di legittimità” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 10722 del 2014, cit.);

– che, in questa prospettiva, pertanto, si è precisato che “oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.: in particolare, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado comporta la preclusione, nel corso del medesimo processo, delle relative questioni”, donde, allora, la necessità che la proposizione di tale peculiare ricorso rechi l’indicazione dei motivi su quali si fondava l’appello dichiarato inammissibile per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 10722 del 2014, cit.);

– che, questo appena illustrato, è un principio, come detto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha anche precisato come “il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall’art. 348-ter c.p.c., comma 3, ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, prevista all’art. 366 c.p.c., n. 3) da intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado, e dunque le domande ed eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte o rimaste assorbite, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato” (così Cass. Sez. 6-3, ord. n. 26936 del 2016, cit.);

– che d’altra parte, è stato anche escluso che “l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.” si ponga “in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno” (cfr. nuovamente, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 26936 del 2016, cit.);

– che a contrastare tale esito non valgono i rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2;

– che, difatti, non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui risulterebbe evidente (dalla “conclusioni degli atti difensivi” e dal “dispositivo sia della sentenza di primo grado che dell’ordinanza della Corte di appello”, le une come gli altri riprodotti nel presente ricorso) come con l’atto di appello fosse stata riproposta l’unica questione dell’applicabilità della L. n. 392 del 1978, art. 28;

– che, a tacer d’altro, è lo stesso ricorso ad attestare (pag. 6) che con l’atto di gravame essa società Grand Grimod chiese la riforma della sentenza impugnata “per i motivi tutti dedotti in narrativa”, donde l’uso del plurale (di cui è conferma a pag. 7 del ricorso, secondo cui “si propongono, quali motivi di cassazione della sentenza di primo grado, i motivi già formulati nell’atto di appello”), attesta che l’appello venne proposto sulla base non di un unico motivo, donde allora la necessità – per ragioni che non sono di mero formalismo – di conoscere, sia pure per sintesi, i motivi tutti del proposto gravame (e della declaratoria di inammissibilità dello stesso);

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società Grand Grimod S.n.c. di B.I. & Co. a rifondere al Comune di Gressan le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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