Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18797 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3210-2020 proposto da:

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 26, presso lo studio dell’avvocato CESARE SANZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA GRAVINA;

– ricorrente –

contro

D.L.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA MARIA CORDARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 627/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 05/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. Nel 2008, D.L.G. convenne in giudizio il Comune di Scaletta Zanclea al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito a un incidente avvenuto mentre percorreva un sottopassaggio comunale che collega la strada al mare, utilizzando lo scivolo in luogo delle scale in quanto teneva per le mani una biciletta.

In particolare, l’attore dedusse che mentre era intento ad utilizzare lo scivolo trovò una improvvisa interruzione cadendo all’indietro rovinosamente. Per tali ragioni D.L. chiese di accertare la responsabilità del Comune ex art. 2043 per la presenza di una situazione di pericolo non adeguatamente segnalata nè percepibile con l’ordinaria diligenza ed ex art. 2051 per omessa custodia dello scivolo.

Il Comune si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e lamentando il difetto di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1936/2010, condannò il Comune al risarcimento di Euro 78.294,00 in favore dell’attore. Invero, dopo aver espletato adeguata attività istruttoria, accertò il potere di fatto del Comune sul passaggio e quindi la sua responsabilità ex art. 2051 per non aver vigilato sullo stato dei luoghi e per non aver preso adeguati provvedimenti per l’interruzione dello scivolo, peraltro,in nessun modo segnalata. Circa la dinamica del sinistro, questa fu ritenuta accertata per come descritta dall’attore, non essendoci testimoni e non avendo il Comune convenuto contestato nulla se non tramite una eccezione di difetto di prova ritenuta però tardiva e inammissibile dai giudici in quanto presentata dopo la comparsa di costituzione.

2. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 627/2019, pubblicata il 05/08/2019, ha rigettato il gravame proposto dal Comune di Scaletta Zanclea con il quale lamentava una scorretta applicazione del principio di non contestazione circa la dinamica del sinistro da parte dei giudici di prime cure.

I giudici di merito hanno condiviso il ragionamento seguito dal Tribunale, ritenendo accertata la dinamica del sinistro così come descritta dal danneggiato. Secondo la Corte, anche prima della novella del 2009, era principio consolidato ritenere che sia nel rito speciale che in quello ordinario la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore equivalesse ad ammissione dei fatti principali tra i quali sicuramente rientra la verificazione del sinistro.

3. Avverso la suddetta pronuncia il Comune di Scaletta Zanclea propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115,167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione”. Si duole della scorretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. dato che il principio di non contestazione non troverebbe applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, come nel caso di specie. Inoltre, il danneggiato non avrebbe adeguatamente provato, così come invece richiede l’art. 2051 c.c., il fatto dannoso e il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia per cui mancherebbe la prova dei fatti di causa. Tale ultimo profilo sarebbe stato oggetto di una eccezione presentata dal Comune ma ritenuta erroneamente tardiva dal Tribunale, in quanto sarebbe onere del giudice, a prescindere dalle eccezioni presentate, verificare il raggiungimento della prova da parte dell’attore, secondo quanto previsto dall’art. 2697 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte Territoriale ha puntualizzato ‘non che il Comune non abbia contestato il fatto storico, bensì che lo abbia persino ammesso e dato per accaduto, articolando ogni propria difesa proprio sul presupposto della verificazionè (cfr. pag. 9 sentenza impugnata). ò Sostiene quindi la Corte che il Comune, più che non contestare, ha ammesso e dato per accaduto il fatto, articolando ogni difesa sul presupposto della sua verificazione. Pertanto il giudice dell’Appello ha fondato la propria decisione non sulla nuda non contestazione, integrante un contegno passivo, ma sull’ammissione, che è un contegno attivo. Tale ratio non è stata adeguatamente impugnata. L’accertamento della sussistenza di una contestazione, ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione”, diventa inammissibile (Cfr. Cass. 27490/2019; Cass. 3680/2019).

Pertanto non è in discussione, come sostiene il ricorrente, la questione dell’applicabilità del principio di non contestazione, tra l’altro applicabile anche ai processi antecedenti alla novella della L. n. 69 del 2009 da ultimo Cass. n. 5429/2020) e solo ai fatti noti alla parte che avrebbe l’onere di contestare (Cass. n. 14652/2016) perchè il giudice di merito, non ha fatto applicazione di tale principio.

In ogni caso, come sopra detto, il principio di non contestazione, sancito dall’art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69 del 2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice. Questo principio era stato già affermato in precedenza dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 2002 la quale aveva osservato che il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto poichè ritenuto non controverso vincolando il giudice a tenerne conto.

Il ricorrente inoltre censura profili riguardanti l’onere probatorio la cui valutazione rientra nell’esclusiva valutazione del giudice di merito e pertanto non può essere sindacato in questa sede, precisando comunque che sia il Tribunale che la Corte hanno ritenuto provati i fatti di causa secondo una motivazione scevra da vizi sia giuridici che formali e hanno applicato correttamente i principi che governano la responsabilità ex art. 2051. Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto provato da parte dell’attore danneggiato il fatto e il nesso di causa tra il danno e la cosa in custodia, mentre non sufficientemente provato da parte del Comune il caso fortuito in grado di spezzare il nesso di causalità. Invero è principio consolidato ritenere che anche la condotta del danneggiato, che pone in essere un comportamento imprevedibile o disattento rispetto a ciò che sarebbe chiesto secondo ordinaria diligenza o che non coglie eventuali segnali di pericolo o allerta, integri il caso fortuito. Si prospetta perciò una sorta di responsabilità oggettiva sul custode, il quale si libera se prova la presenza del caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie, non avendo il Comune contestato la dinamica così come descritta dall’attore ed essendo dunque provata l’assenza di segnali di pericolo presso il sottopassaggio, inseriti dal Comune solo successivamente all’accaduto.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delU controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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