LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34299-2019 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato CATALANO GIANDOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRASCONA LORELLA;
– controricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRUNZI GIUSEPPE MARIA;
– resistente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 199/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 7 maggio 2019, la Corte d’appello di Brescia accertava la sussistenza del diritto di ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.) a procedere ad esecuzione forzata anche per i crediti portati da due cartelle non oggetto di impugnazione da B.P. avverso l’intimazione di pagamento di Euro 856.542,22, relativa ad una serie di cartelle riguardanti crediti Inps e premi Inail, notificata dall’allora Equitalia il 15 dicembre 2016;
2. essa riformava così la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato l’inesistenza di un tale diritto, per intervenuta prescrizione quinquennale tra la notificazione delle cartelle (mai impugnate) e l’intimazione di pagamento, ad eccezione che per una cartella, cui era applicabile la prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., tempestivamente interrotta;
3. in particolare, la Corte territoriale escludeva la rilevanza del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 (di possibilità per l’ufficio, in caso di sopravvenuta conoscenza, per le entrate tributarie dello Stato, di nuovi elementi reddituali o patrimoniali dello stesso soggetto, di reiscrizione a ruolo delle somme già discaricate, purchè non decorso il temine di prescrizione decennale), siccome regolante i rapporti tra ente creditore e concessionari della riscossione ed il riferimento al regime prescrizionale ordinario, applicabile in materia di crediti erariali, in funzione meramente parametrica per l’esercizio dell’azione esecutiva; senza alcuna interferenza nel regime di diritto sostanziale dei crediti previdenziali, “di stretta osservanza e insuscettibile di interpretazione analogica”;
4. con atto notificato il 7 novembre 2019, ADER ricorreva per cassazione con unico motivo, cui l’Inail e Pierino Bana resistevano con distinti controricorsi; l’Inps, ritualmente intimato, non svolgeva difese; Pierino Bana comunicava memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 5 (ora 6) e L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197, per la conversione fin dal 1999 della prescrizione breve (quinquennale) in ordinaria (decennale) anche dei crediti previdenziali per effetto dell’iscrizione a ruolo (unico motivo);
2. esso è manifestamente infondato;
3. secondo insegnamento consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pure restando irrilevante la previsione dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 di un termine di prescrizione decennale per la riscossione, siccome riguardante il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferente con lo specifico termine previsto per azionare il credito; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 invece che la regola generale sussidiaria prevista dall’art. 2946 c.c. (Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. 4 dicembre 2018, n. 31352; Cass. 26 aprile 2019, n. 11335; 27 gennaio 2020, n. 1826; Cass. 22 luglio 2020, n. 15606);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, a carico di ADER in favore di entrambi i controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario di Pierino Bana, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna ADER alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuno in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario di B.P..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021