Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.18820 del 02/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23270/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

I.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 455/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/04/2015 R.G.N. 882/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PATRIZIA CIACCI, per delega verbale Avvocato EMANUELA CAPANNOLO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 3.4.2015, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dall’INPS nei confronti di I.M.G., in relazione a ratei di assegno sociale da lei percepiti dal 2006 al 2010. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l’indebita fruizione di ratei di assegno sociale andasse assoggettata alla disciplina di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13 e avendo accertato che nessun dolo poteva predicarsi in capo alla pensionata, dal momento che costei, nel periodo in questione, aveva presentato dichiarazioni dei redditi conformi al vero, ha reputato irripetibile l’indebito.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura. I.M.G. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 13,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e art. 2033 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione oggetto di ripetizione andasse assoggettata alla disciplina generale dell’indebito previdenziale, pur trattandosi di prestazione assistenziale per la quale opererebbe invece la disciplina generale dell’art. 2033 c.c..

Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza debba essere corretta.

Va anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell’indebito previdenziale anche “la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26”, altrettanto non può dirsi dell’assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma”, si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l’assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.

Si tratta di una conclusione alla quale questa Corte è già implicitamente pervenuta (v. in tal senso Cass. n. 23097 del 2013, che ha escluso l’indebita fruizione di ratei di assegno sociale dall’ambito di operatività delle previsioni dettate per l’indebito in materia previdenziale, e Cass. n. 13223 del 2020, che ha applicato all’indebita fruizione di ratei di assegno sociale la disciplina propria dell’indebito in materia assistenziale) e che qui va ribadita sull’ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi); ed è giusto il caso di aggiungere che, mentre la ratio dell’assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell’emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l’unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull’INPS, restando le altre a carico del Ministero dell’Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l’INPS soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell’indebita corresponsione dell’assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un’ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute.

Deve tuttavia escludersi che l’impossibilità di far luogo all’applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, debba comportare l’assoggettamento dell’indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell’art. 2033 c.c.: benchè un’opzione del genere sia stata espressamente fatta propria da Cass. n. 23097 del 2013, già cit., sul rilievo che, successivamente all’emanazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5 (conv. con L. n. 326 del 2003), che ha disposto che non si dovesse procedere “alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, non sarebbe più dato rilevare alcuna norma speciale del settore che valga a sottrarre l’indebito assistenziale alla regola generale di cui all’art. 2033 c.c., si tratta di una soluzione che è stata espressamente sconfessata da Cass. n. 28771 del 2018, sul rilievo che dalla disposizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 42, non si può ricavare un’abrogazione implicita per incompatibilità sopravvenuta delle previgenti disposizioni di carattere generale contenute rispettivamente nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter, (conv. con L. n. 29 del 1977) e nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell’accertamento da parte dell’ente dell’indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l’indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all’erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell’ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l’ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l’accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019).

Tale affidamento meritevole di tutela è precisamente ciò che la Corte di merito ha accertato ricorrere nel caso di specie: si legge infatti a pag. 3 della sentenza impugnata che l’odierna intimata “ha dimostrato di avere presentato al proprio patronato, in relazione al periodo in esame, delle dichiarazioni dei redditi conformi al vero”. Di talchè, corretta nei suesposti termini la motivazione, il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimata svolto attività difensiva.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021

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