LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22729/2019 R.G. proposto da:
Generali Italia p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Ruffilli, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Roberto Ardigò, n. 31, presso lo studio del Dott. Arcangelo D’Ambrosio;
– ricorrente –
contro
G.G., e G.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Bellaroba, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Bragadin, n. 128, presso lo studio dell’Avv. Silvia Arpaia;
– controricorrenti –
e nei confronti di:
G.A., Ge.An., G.M. e L.C.T.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 676/2019, depositata l’8 febbraio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado solo con riferimento alla condanna della società convenuta (odierna ricorrente) al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, l’ha confermata nella parte in cui aveva condannato Generali Italia S.p.A., quale impresa designata per la gestione dei danni a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento, in solido con L.C.T., dei danni subiti da G.A., nonchè da Ge.An., G., A. e M., per la morte di M.R. – rispettivamente moglie di G.A. e madre degli altri – in conseguenza di sinistro stradale occorso in data ***** ed ascritto a colpa del L.C., proprietario e conducente dell’autovettura investitrice, risultata priva di copertura assicurativa;
per la cassazione di tale sentenza Generali Italia S.p.A. propone ricorso articolando tre motivi, cui resistono G.A. e G., depositando controricorso;
gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;
i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115,116 c.p.c., dell’art. 2700 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 19, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, comma 1, lett. b), (Codice delle assicurazioni) “per aver erroneamente la Corte di Appello ritenuto provata la scopertura assicurativa del veicolo Fiat Punto tg. ***** da una “dichiarazione della Fata Assicurazioni S.p.a. del 20.03.2012"” prodotta in copia e ciò nonostante i VV.UU. di Ariano Irpino avessero accertato che il predetto veicolo avesse esposto il contrassegno assicurativo della predetta assicurazione” (così testualmente nell’intestazione);
il motivo contiene due diverse censure:
– con la prima la ricorrente sostiene che l’esposizione sul parabrezza dell’autovettura investitrice di tagliando costituiva ragione sufficiente, indipendentemente dall’accertamento della effettiva sussistenza di un rapporto assicurativo, per riconoscere al danneggiato, a tutela del suo affidamento, azione diretta nei confronti dell’apparente assicuratore, con carattere esclusivo-alternativo e non concorrente, come invece affermato in sentenza, con quella esercitabile nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. sul presupposto dell’accertata mancanza o inefficacia della copertura assicurativa;
– con la seconda la ricorrente contesta proprio l’accertamento (negativo) al riguardo confermato in sentenza, deducendo l’inidoneità probatoria a tal fine della dichiarazione resa dalla medesima Fata Assicurazioni S.p.a.;
tale seconda censura, di rilievo logico preliminare, è inammissibile, sotto diversi profili;
essa infatti non si confronta con l’intera ed effettiva ratio decidendi sul punto spesa nella sentenza impugnata, la quale non poggia soltanto sulla considerazione della menzionata dichiarazione della Fata Assicurazioni S.p.a. (che si dice in sentenza essere stata versata in atti dagli attori in primo grado con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.), ma anche e, anzi, prima ancora, sul rilievo che la scopertura assicurativa dell’autovettura condotta dal L.C. non era stata “espressamente negata dall’appellante” (e dunque sul rilievo, evidentemente assorbente, che, sul punto, non era stato proposto specifico motivo di gravarne);
in ogni caso trattandosi di valutazione prettamente di merito, inerente alla ricognizione della fattispecie concreta, la stessa sfugge al sindacato di questa Corte:
a) sia per la preclusione che deriva – ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., (come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis) – dall’essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato il ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversità delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito;
b) sia perchè il vizio non è comunque dedotto nei termini in cui la giurisprudenza di questa Corte lo dice deducibile (Cass. Sez. U. nn. 8053-8054 del 2014): quale “omesso esame”, cioè, di un “fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; la censura manca, invero, di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, ma si risolve nella mera critica dell’esito valutativo del materiale istruttorio e nella sollecitazione di una nuova e diversa valutazione;
la prima censura deve invece dirsi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, avendo la corte territoriale sul punto deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e non offrendo, l’esame del motivo, elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
come rettamente ricordato in sentenza, questa Corte ha già chiarito, con ferma giurisprudenza cui deve darsi qui continuità, che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire l'”azione diretta” nei confronti dell'”apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività – alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del F.G.V.S., fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo R.C.A., ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione R.C.A. a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato – anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi – la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero – una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorità competenti in ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa R.C.A. – l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S. L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex art. 19, comma 1, lett. b), (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b))” (Cass. 13/10/2017, n. 24069, richiamata da successive pronunce conformi);
in base a tale principio l’esistenza di un contrassegno assicurativo sul parabrezza dell’autovettura investitrice, se poteva legittimare l’azione diretta nei confronti della assicurazione apparente (nella specie Fata S.p.a.) non valeva però di per sè ad escludere la possibilità, anche in tal caso affidata alla scelta del danneggiato, di agire, una volta verificata l’inesistenza di una valida polizza assicurativa (presupposto, come s’è detto, implicitamente ritenuto dalla corte di merito, ancor prima che giustificato dalla dichiarazione acquisita, precluso da giudicato interno per assenza di specifico motivo di gravame sul punto), anche (o soltanto, come nella specie) nei confronti della impresa designata dal F.G.V.S.;
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 291 “per avere la corte di appello erroneamente condannato la ricorrente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione oltre il limite del massimale di legge, nonostante non sia stata riscontrata alcuna mala gestio o ritardo nel pagamento di quanto spettante agli attori”; assume che il proprio comportamento processuale, come riconosciuto dalla stessa corte di appello allorquando ha escluso la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata, non è stato connotato da negligenza, inerzia o ingiustificato ritardo;
soggiunge che “il tribunale prima e la corte di Appello poi” non hanno tenuto conto che essa aveva “già corrisposto in data 09/07/2012 (e quindi nel corso del giudizio di primo grado) ad G.A. la somma di Euro 64.203,68 oltre ad aver messo a disposizione di tutti gli attori, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, l’intero massimale versando gli importi nei limiti di legge avendo già pagato la complessiva somma di Euro 789.890,48";
con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 1224 c.c., per essere stata condannata a pagare nei confronti di G.A. la somma all’attualità di Euro 199.239,00 senza considerare ai fini del calcolo la provvisionale concessa dal Tribunale di Benevento il 14/6/2012 di Euro 50.000.00; lamenta inoltre l’erroneità del computo degli interessi (da lucro cessante) dovuti per il ritardo nel pagamento delle somme dovute;
entrambi i suddetti motivi, secondo e terzo, sono inammissibili per la novità delle questioni che con essi sono veicolate, le quali invero non risultano in alcun modo trattate nella sentenza impugnata (la quale, giova ripetere, nel merito conferma integralmente quella di primo grado), nè di esse si dà atto che erano poste ad oggetto di specifico motivo di gravame;
è appena il caso invero di rilevare” con riferimento al secondo motivo, che è insufficiente ai fini dell’onere di indicazione della deduzione in appello della questione ivi posta, l’avere affermato (pag. 8, secondo cpv.) che il limite del massimale fu eccepito in appello, trattandosi di rilievo che non copre l’intera estensione della censura che avrebbe dovuto essere proposta in appello;
occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430/2018);
difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicchè sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196/2018);
il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle controparti, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta nel controricorso;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e distratte in favore dell’Avv. Giuseppe Bellaroba.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2021
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