LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 194 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che 1. rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Giusca s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to Filomena Girardi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Rosario Stingone, in Roma, Via Lucrezia Romana n. 128;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 329/17/13, depositata in data 20 dicembre 2013, non notificata.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO
che:
-con sentenza n. 329/17/13, depositata in data 20 dicembre 2013, non notificata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Giusca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 753/44/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. *****, n. *****, n. ***** con i quali l’Ufficio di Casoria, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato nei confronti di quest’ultima, l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Irap, e detrazione Iva, per gli anni 2002-2004, afferenti operazioni ritenute inesistenti;
-la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) gli avvisi di accertamento facevano riferimento a fatti descritti nel p.v.c. della G.d.F. non allegato agli atti stessi nè tantomeno notificato alla contribuente non avendo – a fronte della contestazione dell’appellante – l’Agenzia fornito in giudizio la relativa prova, con conseguente nullità degli atti impositivi per difetto di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2; 2) inoltre, ai fini Irpeg e Irap, nella determinazione del reddito imponibile l’Ufficio aveva computato come ricavi le fatture emesse per operazioni inesistenti ma non aveva detratto i relativi costi documentati sempre da fatture per operazioni inesistenti, mentre, invece, si sarebbe dovuto semmai procedere all’accertamento induttivo, tenendo presente, nel recuperare a tassazione i ricavi, anche la incidenza dei relativi costi;
– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, la società contribuente;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la CTR ritenuto nulli gli avvisi di accertamento in questione per carenza di motivazione per relationem non essendo stato ad essi allegato il p.v.c. della G.d.F. al quale rinviavano, ancorchè, nella specie, quest’ultimo fosse stato regolarmente notificato alla contribuente in data 27.11.2006 e il relativo contenuto essenzialmente riprodotto nella motivazione degli atti impositivi medesimi;
– il motivo è inammissibile;
-dalla sentenza impugnata si evince che la contribuente aveva eccepito, nei gradi di merito, in primo luogo, la nullità degli avvisi per difetto di motivazione per relationem non essendo stato il p.v.c. della G.d.F. cui rinviavano gli stessi nè allegato nè tantomeno notificato alla società; la CTR ha accolto tale assorbente eccezione di nullità degli atti impostivi per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 sul presupposto che l’Agenzia non avesse fornito prova della avvenuta notifica del richiamato e non allegato p.v.c. della G.d.F.;
-premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. Parimenti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, u.p., stabilisce che solo se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. n. 28713 del 2017; n. 407 del 2015; n. 18073 del 2008; v. da ultimo, Cass. n. 14995 del 2020), nella specie, quanto alla denunciata violazione di legge, per essere stato il contenuto essenziale del p.v.c. della G.d.F., ad avviso dell’Agenzia, riprodotto nella motivazione degli atti impositivi medesimi – il motivo difetta in punto di specificità e autosufficienza, non avendo l’Agenzia riportato in ricorso il contenuto degli avvisi medesimi; questa Corte ha al riguardo, affermato che “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019); in particolare, “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass., Sez. 5, Sent. n. 9536 del 19/04/2013; Sez. 5, Sent. n. 8312 del 04/04/2013; Sez. 5, Ord. n. 16147 del 28/06/2017; nello stesso senso, Sez. 5, Sent. n. 29093 del 13/11/2018);
– quanto alla denunciata violazione di legge per essere stato, ad avviso dell’Ufficio, regolarmente notificato in data 27.11.2006, alla contribuente il richiamato p.v.c., essa tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la CTR, con una valutazione in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, accertato la mancata prova da parte dell’Agenzia dell’avvenuta notifica del detto p.v.c.; va, al riguardo, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18721 del 13/07/2018; Cass., sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26961);
– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto – mal governando i principi distributivi dell’onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti – che l’Amministrazione avesse illegittimamente ripreso a tassazione i ricavi per operazioni inesistenti senza detrarre i relativi costi documentati, il che sarebbe stato possibile, a determinate condizioni (di cui all’art. 109 TUIR), soltanto nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti;
– l’inammissibilità del primo motivo, rende inutile la trattazione del secondo, con assorbimento dello stesso;
– in conclusione, il ricorso va rigettato;
– le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte: rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente Giusca s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021