Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18873 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12833-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GLOBAL INVESTMENT & TRADE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia n. 134/27/12 depositata il 29.4.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– Global Investment & Trade srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante recupero Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2003 e revoca di rimborso Iva per il medesimo anno. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate (per come si evince dalla sentenza impugnata), in conseguenza della mancata risposta al questionario afferente alla verifica dello status di società rientrante tra gli enti non operativi di cui alla L. n. 662 del 1996, ed in base ai dati e le notizie disponibili in anagrafe tributaria, l’attività svolta dalla società non era configurabile come attività imprenditoriale, perchè priva del carattere della sistematicità e dell’abitualità, come documentato dalle operazioni imponibili per l’anno in parola (solo un contratto di locazione stipulato con D&D Trade srl avente identica base sociale). La società contribuente lamentava l’assenza di adeguata motivazione dell’atto impositivo, limitato al riferimento ai dati e notizie in possesso dell’anagrafe tributaria; deduceva violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, risultando i ricavi effettivi per l’anno in questione superiori a quelli ricavati dal test di operatività; negava infine che sussistesse identità di compagine sociale tra le due società parti del menzionato contratto di locazione. L’Ufficio si costituiva contestando l’assunto della contribuente, in particolare rilevando come questa non avesse fornito elementi obbiettivi idonei ad escludere lo stato di non operatività. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso con sentenza che, gravata di appello ad opera dell’Ufficio, era confermata dalla CTR con la sentenza sopra menzionata.

– Per la cassazione di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di un unico motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Con il motivo in commento, la ricorrente ripropone la censura già prospettata in sede di appello e cioè l’adesione acritica alle argomentazioni della società nel ritenere la attendibilità del test di operatività eseguita dalla contribuente; al riguardo la ricorrente richiama le argomentazioni già svolte nel giudizio di appello laddove, dinanzi alla CTR, ha qualificato “come fallace e inattendibile il procedimento di calcolo seguito dalla parte nell’elaborare il test di operatività per l’anno 2004”.

– Il motivo è inammissibile perchè privo di autosufficienza.

– Nella seconda parte del motivo, in particolare, poi, la ricorrente prospetta un vizio di motivazione (che sarebbe apparente), che non compare nel titolo del motivo medesimo; a parte tale preliminare rilievo, si osserva che la sentenza impugnata si sottrae alla censura, essendo motivata con il richiamo, anche testuale, alla sentenza della CTP e con ulteriori specifiche considerazioni dedicate al test di operatività; e, comunque, le censure di parte ricorrente mirano ad un riesame del merito, attraverso la critica dell’apprezzamento espresso dalla CTR.

– Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

– Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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