Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18874 del 03/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15546-2014 proposto da:

G.F., FA E FRA YACHTING SAS, D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA VULCANO e NATALE MANGANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 173/38/13, depositata il 10.12.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– “Fa e Fra Yachting s.a.s”, D.M., socio accomandante e G.F., socio accomandatario proponevano distinti ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento – relativi alle annualità dal 2004 al 2007 – con cui venivano recuperate Iva ed Irap dovute dalla società e venivano accertati maggiori redditi in capo ai soci oltre ad essere recuperati i redditi da partecipazione in capo ai medesimi; tali atti traevano origine da PVC della G. di F. del ***** che aveva constatato l’inesistenza, in quanto fittizia, dell’attività imprenditoriale, finalizzata solo alla fruizione delle agevolazioni fiscali contemplate dalla normativa vigente.

– L’ufficio si costituiva in tutti i giudizi così instaurati.

– La commissione tributaria provinciale di Torino rigettava i ricorsi – previa riunione dei medesimi – con sentenza che, gravata d’appello ad iniziativa dei contribuenti, era confermata dalla CTR con la sentenza sopra menzionata.

– I contribuenti si dolevano della contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza laddove la stessa non aveva tenuto conto che per la società cancellata (nel 2008) “senza che i soci avessero ricevuto alcunchè in sede di riparto finale, non poteva, ex art. 2495 c.c., configurarsi alcuna responsabilità dei soci, sia direttamente, sia per vincolo solidale o parziale che fosse.” (così la sentenza della CTR); inoltre i contribuenti censuravano “l’affermazione relativa alla mancata contestazione circa la dichiarata natura fittizia dell’attività di noleggio della imbarcazione effettuata dalla società, ma senza addurre specifici motivi a sostegno della doglianza.” (il passaggio è tratto, ancora, dalla sentenza impugnata).

– La CTR, nel rigettare l’appello, richiamava la giurisprudenza di questa Corte (in particolare la sentenza n. 6070 del 12.3.2013), la quale ha chiarito che l’estinzione della società di persone non determina la cancellazione dei debiti sociali, che, al contrario, si trasferiscono ai soci in funzione della loro responsabilità, illimitata o meno, prevista dalla loro partecipazione alla società stessa. Il secondo giudice affermava quindi che l’art. 2945 c.c., non può essere applicato alla fattispecie in esame, per poi concludere per la infondatezza delle censure concernenti la natura dell’attività svolta dalla società – qualificata come fittizia in entrambi i giudizi di merito – a ragione della genericità delle contestazioni formulate, nella rilevata assenza di specifici elementi utili a contestare la affermata natura fittizia dell’attività svolta dalla società.

– Per la cassazione di tale sentenza parte i contribuenti e la società, cessata alla data del *****, in particolare, in persona dell’allora rappresentante legale e liquidatore D.M., propongono ricorso affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3) “Omessa motivazione circa un punto decisivo della contesa, ovvero sul recupero a tassazione dei costi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

– Prima di esaminare il contenuto dei motivi, occorre, in via preliminare, evidenziare che – per come risulta dagli atti ed è, peraltro, incontestato tra le parti – la società è stata cancellata nel 2008: da ciò discende che il ricorso originario della stessa – di data posteriore – va dichiarato inammissibile, atteso che “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stressa dalla capacità di stare in giudizio” (Cass. n. 22014 del 2020).

– L’esame del ricorso riguarda quindi solo i soci.

– Con il primo motivo parte ricorrente assume che gli accertamenti emessi dagli uffici successivamente all’estinzione della società siano illegittimi per violazione dell’art. 2495 c.c., a norma del quale – continua l’assunto di parte contribuente – l’azione dei creditori sociali sarebbe ammissibile solo in relazione a pretese maturate e consolidate prima dell’estinzione, e comunque entro i limiti delle utilità conseguite in base al bilancio di liquidazione.

– Il motivo non è fondato.

– La CTR ha correttamente fondato la decisione sulla interpretazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 6070 del 12.3.2013, a tenore della quale l’estinzione della società di persone non determina la cancellazione dei debiti sociali, che, al contrario, si trasferiscono ai soci in funzione della loro responsabilità, illimitata o meno, prevista dalla partecipazione di ciascuno di essi alla società medesima.

– Si tratta di interpretazione ormai consolidata (si vedano, in particolare e di recente, Cass. n. 1635 del 2020 e, Cass. a SS. UU., n. 619 del 2021: in quest’ultima, resa in tema di regolamento di giurisdizione, si rinviene, al par. 2.6, un significativo passaggio sulla questione in esame), alla quale il collegio intende dare continuità.

– Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza laddove la CTR, con riguardo alla contestata natura fittizia della società, ha ritenuto “generiche le contestazioni mosse al riguardo in sede di appello, senza indicazione di specifici elementi ed argomentazioni utili”.

– Il motivo è inammissibile dal momento che la questione concernente la natura fittizia della società non ha – come affermato dalla CTR e qui non contestato – neppure costituito oggetto di contestazione già in primo grado da parte dei soci D. e G., che hanno invece sostenuto la illegittimità e contraddittorietà dell’azione accertatrice e la carenza di motivazione degli atti impositivi. La CTR, del resto, ha ritenuto provata richiamando pure espressamente la statuizione di primo grado – la fittizietà delle operazioni, insoddisfatto, invece, l’onere di fornire la prova contraria.

– Inammissibile è anche il terzo motivo che denuncia vizio motivazionale, neppure proponibile nella formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata il 10.12.2013.

– Conclusivamente, il ricorso originario della società va dichiarato inammissibile, il primo motivo del ricorso dei soci va rigettato e gli altri dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Dichiara la inammissibilità del ricorso originario della società; rigetta il primo motivo del ricorso dei soci, inammissibile il resto; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro settemila, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472