LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14828-2015 proposto da:
EDILINVESTIMENTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato GUIDO MARIA POTTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO SIDERI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2357/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBRADIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 2357/14, depositata il 5.5.2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– Edilinvestimenti srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento e successivo avviso integrativo del primo, in tema di Ires, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2004, avente ad oggetto atto di compravendita di immobile – definito in “pessimo stato di manutenzione e conservazione” – al prezzo convenuto di Euro 80 mila. L’Ufficio constatava che l’acquirente aveva stipulato un mutuo ipotecario pari ad Euro 135 mila e che il valore medio O.M.I., riferito al mercato immobiliare in questione era pari ad Euro 167.550,00. Avvalendosi della procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 7, l’Ufficio aveva poi potuto acquisire -dalla banca erogatrice del finanziamento in favore di parte acquirente – la perizia di stima redatta per l’istituto bancario recante un valore del bene pari ad Euro 168.750,00 e l’atto preliminare di compravendita nel quale risultava convenuto tra le parti il medesimo importo (Euro 168.750,00). Da qui l’accertamento di maggiori ricavi e la conseguente rideterminazione dei tributi sopra menzionati.
– Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo rigettava il ricorso con sentenza che, gravata di appello ad opera della società, era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.
– Per la cassazione di tale sentenza la contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di quattro motivi (secondo e terzo accorpati) che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 215 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c. in relazione all’art. 360 c.c., comma 1 n. 3”; 2) e 3) “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, u.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”; 4) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3”.
– Con il primo motivo, la ricorrente deduce di avere, sin dal ricorso di primo grado, disconosciuto la sottoscrizione apposta sul preliminare; disconoscimento accompagnato da querela (prodotta in copia) contro ignoti e perizia grafologica giurata. A fronte di ciò, avrebbe dovuto l’Agenzia delle Entrate proporre istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.; non essendo ciò avvenuto la sentenza appare censurabile laddove afferma “l’irrilevanza ai fini del decidere dell’asserita falsità della sottoscrizione del contratto preliminare, attualmente priva dell’accertamento giudiziale definitivo”, così implicitamente -ed erroneamente- riconoscendo la valenza probatoria della scrittura per effetto della non ancora maturata definitività dell’accertamento giudiziario in ordine al formalizzato disconoscimento.
– Osserva il collegio che – per come evidenzia la stessa ricorrente a pag. 8-il preliminare rappresenta uno degli elementi presuntivi su cui si fonda la decisione impugnata; tale circostanza va valutata in uno al fatto che l’atto impositivo per cui è causa precisa che ciascuno degli elementi su cui si basa la pretesa fiscale “(valore o.m.i., importo del mutuo, valore della perizia e atto preliminare) rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante del fatto che l’Edilinvestimenti abbia conseguito ricavi effettivi superiori a quelli dichiarati”.
– Da quanto esposto discende che la censura -sebbene colga un vizio della decisione- è tuttavia priva di decisività e quindi non può essere accolta.
– Con i motivi secondo e terzo, da parte ricorrente accorpati e illustrati mediante argomentazioni riferibili ad entrambi, la contribuente lamenta così ribadendo quanto esposto sin dal primo grado del giudizio – che l’atto impositivo è stato emesso in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, secondo il cui disposto possono essere emessi nuovi avvisi di accertamento per integrare o modificare quelli già in precedenza notificati al contribuente solo in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; inoltre i nuovi elementi – e gli atti o fatti attraverso i quali questi sono venuti a conoscenza dell’Ufficio – devono essere specificamente indicati, a pena di nullità.
– Il motivo non è fondato.
– Nell’avviso di accertamento integrativo che è stato trascritto per intero dalla ricorrente si legge, in premessa, che la contribuente è stata destinataria di verifica fiscale parziale (accesso mirato) terminata il 19.7.2007 con la notifica di un verbale; l’avviso dà quindi atto della emissione di un primo atto di accertamento emesso il 29.9.2007 e notificato il 2.10.2007 per poi fare riferimento all’atto di compravendita per cui è causa, a proposito del quale -per quanto di interesse nella presente sede – è richiamata la “ulteriore documentazione”, costituita dalla perizia di stima e dal preliminare. Premesso che, quanto al secondo documento, nulla deve aggiungersi a quanto esposto a commento del primo motivo, resta da valutare la perizia di stima, trasmessa dalla banca l’1.10.2007 per come precisato dall’Ufficio già in sede di controdeduzioni, il cui testo è stato pure trascritto dalla contribuente nel ricorso per cassazione. La notifica del primo atto impositivo è coeva alla trasmissione della perizia, documento a cui non può non riconoscersi il carattere della novità e la non conoscenza -nè conoscibilità- in capo all’Ufficio all’atto della formazione del primo avviso di accertamento: da qui la conformità dell’attività dell’amministrazione al dettato del D.P.R. n. 600 del 1973 che, all’art. 43, comma 3, consente di integrare o modificare in aumento l’avviso di accertamento emesso in precedenza. E, del resto, la doglianza si fonda su un assunto che non trova riscontro nella norma, ossia dell’equiparazione tra “nuovo” e “sopravvenuto”, essendo sufficiente che gli atti e le circostanza non fossero conosciuti al momento dell’emissione dell’avviso.
– Con l’ultimo motivo, la ricorrente ripropone le doglianze già espresse nella fase del merito in riguardo all’asserito mancato assolvimento dell’onere della prova, in particolare soffermandosi sulla perizia di stima, riproponendo le valutazioni relative al contenuto della medesima, diffusamente esposte dinanzi alla CTR, così finendo con il censurare, del tutto inammissibilmente nella presente sede, l’apprezzamento del merito della controversia.
– Conclusivamente, i motivi primo, secondo e terzo vanno rigettati, inammissibile il quarto.
– Nulla devi disporsi in punto spese, atteso che l’Ufficio non ha svolto attività di sorta, essendosi costituito all’esclusivo fine di prendere parte alla eventuale discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c..
PQM
Rigetta i motivi primo, secondo e terzo, inammissibile il quarto.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021
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