Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18887 del 03/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7977/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

TONALI HOLDING s.p.a e TONALI s.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4719/07/14 depositata in data 19/09/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR meneghina accoglieva in parte l’appello, nel resto confermando la legittimità degli atti impugnati e rigettando l’appello incidentale delle società contribuenti; si trattava di avvisi di accertamento per IRES, IVA ed IRAP 2008 notificati del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 40-bis e art. 41-bis, alla Tonali Holding s.p.a. quale consolidante e alla Tonali s.p.a quale consolidata; tali atti procedevano al recupero di costi vari, per difetto di inerenza, di competenza e comunque dei requisiti di deducibilità degli stessi;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a quattro motivi; le società contribuenti sono rimaste qui intimate.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 95, e dell’art. 109 TUIR, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto assolto l’onere di dimostrare l’inerenza delle spese relative all’indennità chilometrica dei dipendenti e. dell’amministratore, basandosi solo su documenti interni alla stessa;

– il motivo è inammissibile;

– lo stesso infatti, a fronte di un accertamento in fatto puntuale del giudice dell’appello (che peraltro ha esaminato centinaia di pagine di documentazione, ritrovando ivi anche la firma dei dipendenti interessati) è articolato in modo da sollecitare la Corte a un riesame del merito, che non è consentito in questa sede di Legittimità;

– il secondo motivo censura la sentenza impugnata di nullità per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice del gravame ritenuto non di competenza i costi sostenuti a fronte dell’attività svolta dal collegio sindacale della società verificata senza argomentare in ordine alle ragioni poste a base della statuizione;.il seguente terzo motivo denuncia poi, in via di subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 109TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto provata la competenza delle spese sopradette basandosi semplicemente sul prospetto di calcolo depositato in giudizio;

– il motivo è fondato;

– non risulta infatti che la CTR abbia minimamente preso in esame le censure proposte in sede di appello dell’Ufficio, debitamente trascritte in ricorso per cassazione (pagg. 7 sino 10 dell’atto); le stesse deducevano articolate ragioni in fatto e in diritto secondo le quali i compensi del Collegio sindacale risultavano essere di competenza dell’esercizio 2009 e non dell’esercizio 2008;

– sotto questo profilo, quindi, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

– alla luce della statuizione sul motivo che precede, il terzo motivo, formulato in via di subordine, è assorbito in tale decisione;

– il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 109TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR annullato il rilievo relativo alla deduzione di costi derivanti dal contratto di service agreement stipulato tra la capogruppo Tonali Holding s.p.a. e la controllata Tonali s.p.a., ritenuti non provati quanto all’effettività delle prestazioni rese e quanto alla loro inerenza e difettando l’effettivo beneficio ricevuto dalla società “figlia” oltre che la impossibilità di provvedere al reperimento sul mercato dei servizi offerti dalla capogruppo;

– il motivo è inammissibile;

– invero, la CTR ha accertato in fatto (anche se sulla sola base del contratto inter partes) che i costi sono stati realmente pagati a fronte della prestazione di servizi amministrativi e contabili: non è stata operata alcuna inversione dell’onere della prova non avendo la CTR non affermato che spettasse all’ufficio dimostrare che i costi non erano stati sostenuti, oppure che il contribuente poteva dedurre i costi senza provarli, in violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 109 TUIR. Più semplicemente, la CTR ha ritenuto provato avere la contribuente documento di aver sostenuto questi costi, con accertamento di fatto non più censurabile in questa sede;

– conseguentemente, è accolto il solo secondo motivo; la sentenza è cassata sul punto con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo e il quarto motivo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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