LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4127-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
***** SRL IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE N. 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4428/2016 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 4428/16, depositata il 7 luglio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate così integralmente confermando il decisum del giudice di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, in relazione a contratto di compravendita di complesso immobiliare registrato in data 12 gennaio 2012;
1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:
– con la gravata sentenza, la Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’avviso di rettifica e liquidazione “ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione del citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44 e ritenendo, comunque, congruo il valore dichiarato, tenuto conto della perizia di stima in sede fallimentare, della base d’asta e del parere favorevole degli organi della procedura”;
– “A prescindere dalla riconducibilità della fattispecie concreta al disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che, peraltro, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabile anche quando il trasferimento avviene, in sede di vendita giudiziale, nel corso di un concordato preventivo (cff. Cass., Sez. trib., 6 giugno 2007 n. 13217)” ricorrevano “plurimi elementi di fatto che depongono nella direzione della congruità del prezzo dichiarato” in quanto, – per come già accertato dal giudice di prime cure, – il prezzo pattuito per la compravendita risultava “congruo e coerente con il valore di mercato del bene, tenuto conto della perizia operata in sede fallimentare, dell’esito deserto dell’asta e dell’assegnazione dei beni ad un valore superiore a quello ritenuto congruo come valore di mercato sulla base della perizia disposta dal Giudice delegato.”;
– “l’importo complessivo della vendita, pari ad Euro 27.369.113,61, difficilmente sarebbe stato realizzato partendo da una base d’asta di Euro 20.700.000,00 a seguito di incanto andato deserto e dunque soggetto a possibili ribassi.”;
2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
– il Fallimento ***** S.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), artt. 44, 51 e 52, ed all’art. 14 preleggi, deducendo, in sintesi, che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione il criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, ha riguardo al prezzo di aggiudicazione, stante il carattere eccezionale di detta disposizione non riferibile, in quanto tale, ad una compravendita negoziata (così come nella fattispecie) al di fuori delle procedure d’asta;
– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, al R.D. n. 267 del 1942, art. 107, agli artt. 15 e 568 c.p.c., ed all’art. 2727 c.c., sull’assunto che la gravata sentenza erroneamente aveva sussunto la fattispecie sotto le disposizioni normative volte a disciplinare il prezzo di aggiudicazione, in una procedura concorsuale, piuttosto che sotto quelle volte ad identificare il presupposto impositivo col valore venale in comune commercio dei beni compravenduti, attesa la evidente diversità, rispetto a quest’ultimo, del giusto prezzo di aggiudicazione che, quale valore d’asta, “non è mai un valore di mercato” ma è tra “i più bassi possibili”;
2. – seppur il primo motivo di ricorso corrisponda all’orientamento interpretativo della Corte, – alla cui stregua si è rimarcato che la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, comma 1, ha natura eccezionale, posto che il relativo fondamento giustificativo si rinviene “nell’esistenza di una forma pubblica di gara, svolta sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la quale è idonea a garantire la determinazione di un prezzo di alienazione prossimo ai valori reali.” (così, ex plurimis, Cass., 12 ottobre 2018, n. 25526), – il decisum oggetto di impugnazione resiste al secondo motivo di ricorso che, pertanto, è destituito di fondamento;
3. – difatti, è ben vero che il giudice del gravame ha fatto riferimento (anche) al valore di realizzo della vendita del complesso immobiliare in questione, qual ricavabile dall’eventuale svolgimento di una procedura d’asta, ma non ha affatto identificato detto valore col presupposto impositivo nella fattispecie rilevante (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), art. 51, comma 2 e art. 52, comma 1), come anticipato avendo ritenuto condivisibile la valutazione di stima operata (con perizia) nell’ambito della procedura concorsuale ed avendo rimarcato che, seppur in detti termini già definito il valore di mercato dei beni, l’importo posto a base del contratto di vendita era stato maggiorato rispetto “a quello ritenuto congruo come valore di mercato sulla base della perizia disposta dal Giudice delegato.”;
– nè la ricorrente ha svolto, – nei limiti in cui a questa Corte è consentito il controllo della motivazione della gravata sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – una qualche censura in ordine ai criteri valutativi che, come detto, il giudice del gravame ha posto a fondamento della decisione e, dunque, con riferimento alla pretermissione di (altri) criteri di valutazione a carattere decisivo;
4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021