LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8737-2020 proposto da:
G.G., R.M., G.L.V., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PLINIO 7, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA VIRGILIO, rappresentate e difese dall’avvocato TIRINNOCCHI SALVATORE;
– ricorrenti –
contro
GA.GI.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1552/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:
– Giosue G., comproprietario per ***** d’un immobile, citò in giudizio gli altri comproprietari dei restanti *****, perchè si provvedesse alla divisione e il Tribunale, verificata la non comoda divisibilità del bene, lo attribuì all’attore, con obbligo di conguaglio;
– la Corte d’appello di Palermo rigettò l’impugnazione avanzata dai convenuti R.M., G.L.V., G.G. e G.S.;
ritenuto che R.M., G.L.V. e G.G. ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura e che la controparte è rimasta intimata;
considerato che il motivo, con il quale i ricorrenti denunziano la “non corretta applicazione” degli artt. 112 e 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che la Corte locale aveva violato la regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non merita di essere accolta, valendo quanto segue:
– costituisce principio di diritto consolidato che nel giudizio di divisione, l’istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicchè, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d’appello (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3497, 6/2/2019, Rv. 652441);
– pertanto, correttamente la Corte di Palermo ha reputato ammissibile la richiesta d’attribuzione del bene proposta dall’appellato con memoria, depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c.;
– del pari corretto deve reputarsi il giudizio d’irrilevanza del fatto che l’assegnatario in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale si fosse limitato a richiamare l’atto introduttivo, senza far cenno della successiva specifica istanza d’assegnazione: proprio perchè l’assegnazione costituisce solo una modalità attuativa della divisione, estranea al “genus” di domanda o eccezione, libera da ogni barriera preclusiva, non v’era necessità di riconferma in sede di precisazione delle conclusioni, valendo esattamente l’opposto e cioè, che in caso di mutato volere, l’istante debba espressamente revocare l’istanza d’assegnazione.
CONSIDERATO
che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che non v’è luogo a statuizione sulle spese essendo la controparte rimasta intimata;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021