Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non puo' effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu' coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi e' a cio' disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23946 del 25/09/2019
In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell’art. 720 c.c., della “preferenziale” assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purchè assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.