Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18957 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1194-2020 proposto da:

C. SRL SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA MAZZIA;

– ricorrente –

contro

D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIANO SAUDELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale, accolta la domanda avanzata da D.C.V. nei confronti di C. s.r.l. Società Agricola, accertato il confine fra i due fondi limitrofi di proprietà delle parti in causa, ai sensi dell’art. 950 c.p.c., condannò la convenuta a rilasciare l’area illecitamente occupata e al rimborso delle spese;

– la Corte d’appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto rigettò l’impugnazione, condannando la C. s.r.l. al pagamento delle ulteriori spese legali;

ritenuto che l’appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi e che D.C.V. resiste con controricorso;

ritenuto che con le prime tre censure, fra loro correlate, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2734,2697,1140 e 950 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assume l’erroneità della sentenza impugnata;

– per non avere tenuto conto nella sua integralità delle dichiarazioni confessorie del rappresentante legale di essa società, il quale aveva ammesso di avere in buona fede coltivato, credendola della società, un’area di proprietà dell’attore, e, accortosi dell’errore, avendo smesso la coltivazione; nè la decisione aveva tenuto conto delle risultanze dei sopralluoghi del ctu, dalle quali emergeva l’assenza di coltivazione;

– avrebbe dovuto essere la controparte a fornire la prova che l’alterazione dei confini non era stata causata da violenti agenti atmosferici;

– pur vero che l’azione di regolamento dei confini ha anche effetto recuperatorio, ma, nella specie, poichè al momento del sopralluogo non risultava coltivazione di sorta, andava esclusa occupazione e, quindi, necessità della pronuncia di condanna.

CONSIDERATO

che il complesso censuratorio sopra in sintesi riportato non supera il vaglio d’ammissibilità per il concorrere di più ragioni:

a) la Corte d’appello ha fondato la sua decisione sulle risultanze di aerofotogrammetrie, dalle quali era dato trarre che nel 2011 i due fondi risultavano divisi da confini naturali inequivoci e che nel 2013 il confine in parola era scomparso e i due fondi risultavano “confusi e coltivati in continuità” e una tale “ratio decidendi” non risulta essere stata precipuamente contestata;

b) inoltre la Corte locale, con motivazione in questa sede incensurabile, e, peraltro, neppure censurata, evidenzia le ragioni che la portavano reputare inattendibile la proclamazione di buna fede di C.C., rappresentante legale dell’appellante;

c) di poi, la sentenza chiarisce che “nessuna prova circa l’intervenuta restituzione spontanea dei fondi occupati può desumersi dal fatto che i terreni in questione nel 2015 fossero incolti, giacchè tanto dimostra solo che nel 2015 il C. si è astenuto dal coltivarli, che è cosa ben diversa dalla restituzione”;

d) la doglianza è, inoltre, palesemente aspecifica, sotto il profilo del difetto di autosufficienza, non essendo questa Corte stata posta in condizione di conoscere gli atti sui quali essa si fonda, costituiti dalla relazione del CTU;

e) la critica, nella sostanza, appare inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360, c.p.c., vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

f) attraverso la denunzia di violazione dell’art. 116, c.p.c., la ricorrente mira al raggiungimento dello scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione delle predette norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);

considerato che il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato pagato al rimborso delle spese di causa, nonostante non si fosse opposta al regolamento del confine, risulta manifestamente infondato alla luce di quanto prima esposto;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, cosi consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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