Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18960 del 05/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20511-2020 proposto da:

M.A., D.O., I.R., ME.MA., C.F.A., MO.RO., I.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 932/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

D.O. ed altri propongono ricorso articolato in quattro motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’appello di Perugia il 12 novembre 2019, in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza n. 7616 del 2019 di questa Corte. L’ordinanza di cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso avanzato contro il decreto 27 novembre 2017, ritenne non assolto l’onere di motivare le specifiche ragioni che giustificassero lo scostamento dai parametri CEDU, avendo la Corte di Perugia, in relazione alla domanda di equa riparazione formulata dai ricorrenti in data 7 settembre 2012, liquidato l’importo annuo di Euro 500,00 per anno di durata non ragionevole. Il giudice di rinvio ha affermato che il moltiplicatore annuo di Euro 500,00 trovasse giustificazione nel fatto che il patema d’animo degli istanti era stato “particolarmente ridotto”, avendo gli stessi ottenuto immediato soddisfacimento della propria domanda di giustizia con la pronuncia di una ordinanza cautelare. Il decreto del 12 novembre 2019 ha poi liquidato in Euro 1.198,50 le spese del primo giudizio di merito, in Euro 1.198,50 le spese del giudizio di legittimità e compensato le spese del giudizio di rinvio.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda di equa riparazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c e della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 6 CEDU, par. 1, quanto all’importo annuo liquidato.

Il terzo motivo censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per la immotivata compensazione delle spese processuali del giudizio di rinvio.

Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, in quanto la liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte d’appello di Perugia per il primo giudizio di merito e per il giudizio di cassazione sarebbe inferiore ai minimi dettati dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12 e 13 (indicando le singole attività e fasi ed i relativi importi tariffari).

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo terzo e quarto motivo, ed invece manifestamente infondato nel primo e nel secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Non sussiste il vizio di attività per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dell’equa riparazione, avendo su tale domanda il giudice del rinvio statuito nelle pagine 1 e 2 del decreto impugnato, con motivazione, seppur assai succinta, che è, del resto, specificamente censurata nel secondo motivo di ricorso.

Non è neppure fondato il secondo motivo: ai fini della liquidazione dell’equa riparazione, in fattispecie cui non sia applicabile, “ratione temporis”, la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, può ritenersi congrua, nei limiti del controllo di legittimità, la quantificazione dell’indennizzo, rapportata su base annua ad Euro 500,00 per anno di ritardo, ove il giudice, come avvenuto nella pronuncia resa in sede di rinvio, dia conto in motivazione delle peculiarità della singola fattispecie, che lo inducano a discostarsi dagli ordinari criteri di determinazione, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l’esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6 Convenzione, par. 1 (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772; Cass. Sez. 1, 02/09/2011, n. 18086; Cass. Sez. 1, 22/12/2011, n. 28453; Cass. Sez. 6 – 2, 13/11/2015, n. 23326). La Corte di Perugia, in sede di rinvio, ha affermato che il moltiplicatore annuo di Euro 500,00 trovasse giustificazione nel fatto che il patema d’animo degli istanti era stato “particolarmente ridotto”, avendo gli stessi ottenuto immediato soddisfacimento della propria domanda di giustizia con la pronuncia di una ordinanza cautelare. Tale ragionamento è conforme all’interpretazione di questa Corte, secondo cui l’apprestamento di una tutela cautelare, pur non incidendo sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, non osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 21/01/2019, n. 1527).

Non è fondato nemmeno il timore esternato dai ricorrenti nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, quanto alla mancanza di un titolo recante condanna all’indennizzo. E’ vero che, cassato con rinvio il decreto resto dalla Corte d’appello il 27 novembre 2017, l’efficacia di titolo esecutivo va attribuito al provvedimento pronunziato in sede di rinvio; tuttavia, poichè il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, nè si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l’integrazione con elementi extratestuali, opera il richiamo espresso alla prima condanna contenuta nel decreto dei giudici del rinvio (arg. da Sez. 6 – L, 26/11/2020, n. 26935).

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio secondo il principio della soccombenza, e dunque alla stregua dell’esito finale della lite. Qualora il giudice ritenga di giungere, come nella specie, alla compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato dalla L. n. 69 del 2009 (qui “ratione temporis” applicabile), la stessa può essere disposta ove sussistano i presupposti della soccombenza reciproca o della ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, presupposti che occorre però indicare esplicitamente nella motivazione della decisione.

Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già precisato ltresi il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, allegate tabella 12 e 13 (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La liquidazione disposta dalla Corte di Perugia in complessivi Euro 1.198,50 per il primo giudizio di merito ed in Euro 1.198,50 per il giudizio di legittimità, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla indicate tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4 (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).

Ricorrendo, peraltro, l’ipotesi di assistenza e di difesa di più parti comportante l’esame di identiche questioni e posizioni, deve anche essere motivato l’eventuale diniego dell’aumento affidato al potere discrezionale del giudice dal medesimo D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Conseguono l’accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso ed il rigetto dei primi due motivi, nonchè la cassazione del decreto impugnato nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo; cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472