Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18961 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29153-2020 proposto da:

V.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FLORIANO SANTORO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 25/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

V.A. propone ricorso articolato in quattro motivi per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’appello di Bari il 25 agosto 2020. Questo decreto, reso nel giudizio di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali pari ad Euro 510,00 per compensi ed Euro 42,38 per esborsi, dopo aver liquidato l’equa riparazione in Euro 2.435,00.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensive.

I primi tre motivi di ricorso denunciano la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,4,5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 112 c.p.c.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I primi tre motivi di ricorso sono fondati nei limiti di seguito specificati.

Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non modificata dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, entrato in vigore il 27 aprile 2018 (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 – 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352).

Peraltro, poichè l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, ove, come nel caso in esame, sia accolta l’opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (Cass. Sez. 6 – 2, 22/12/2016, n. 26851).

E’ stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Deve comunque ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 2, 05/08/2016, n. 16392, e cioè che, nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purchè non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà, anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2.

La liquidazione disposta dalla Corte di Bari in complessivi Euro 510,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4 (Euro 1.198,50: Euro 255,00 per la fase di studio; Euro 255,00 per la fase introduttiva; Euro 283,50 per la fase istruttoria; Euro 405,00 per la fase decisionale) (Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).

L’accoglimento delle prime tre censure, nei limiti indicati in motivazione, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., essendo tale censura diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto della sentenza impugnata, a seguito del quale le valutazioni sulla soccombenza delle precorse fasi del giudizio vanno effettuate dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio.

Conseguono l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto in motivazione, i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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