Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18962 del 05/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 232-2021 proposto da:

B.G., D.A.B., BA.IV., C.A., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

BA.IV., D.A.B., B.G., M.L.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 12/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.G. ed altri hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, punto 2) avverso il decreto della Corte di appello di Perugia depositato il 26 maggio 2020.

L’intimato Ministero della Giustizia ha notificato il 13 gennaio 2021 controricorso contenente ricorso incidentale articolato in unico motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.).

La Corte d’appello di Perugia, accogliendo l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, avanzata da B.G. ed altri, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità per equa riparazione di Euro 1.162,10 (comprensivo degli interessi al tasso legale negati nel decreto opposto) in favore di ciascuno dei ricorrenti, compensando tuttavia parzialmente le spese processuali per la “divaricazione fra quanto richiesto in fase monitoria e quanto liquidato”, e condannando il Ministero al rimborso della residua frazione di spese, liquidate in Euro 1.423,00 per compensi.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), perdendo efficacia il ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., comma 2, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti principali hanno presentato memoria.

Il ricorso principale è inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi del decreto impugnato e per carenze nella esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 (qui applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta se vi è soccombenza reciproca, ovvero nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Ora, la Corte d’appello di Perugia ha considerato, quale ragione di compensazione parziale delle spese, sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, la “divaricazione fra quanto richiesto in fase monitoria e quanto liquidato”.

E’ vero che questa Corte ha affermato che nel procedimento d’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (Cass. Sez. 6 – 2, 16/07/2015, n. 14976; Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22021). Tuttavia, è stato anche chiarito sempre da questa Corte che, come in ogni altro caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore al richiesto, con riferimento a domanda di equa riparazione risultata fondata in rapporto ad una minore durata eccedente il termine ragionevole rispetto a quella pretesa dall’attore, il giudice di merito può correttamente ravvisare una soccombenza reciproca, agli effetti dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e perciò compensare le spese di lite, sulla base di valutazione discrezionale, fondata sul principio di causalità, che resta sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 6 – 2, 21/07/2020, nn. 15499 e 15500).

Il primo motivo di ricorso non specifica quale fosse il contenuto originario della domanda di equa riparazione proposta, quale fosse in particolare il petitum, e quali fossero perciò le ragioni della “divaricazione fra quanto richiesto in fase monitoria e quanto liquidato”, in maniera da rivelare la fondatezza della prima censura proposta.

Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile. I ricorrenti assumono che il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto della facoltà riconosciuta al giudice, quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, punto 2, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018. La censura è però priva di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, denunciando un vizio “in iudicando”, non individua i parametri dei singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci, nonchè gli importi, della tariffa professionale violata, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità. Nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, i ricorrenti principali sostengono che, poichè lo stesso decreto impugnato affermava di aver applicato i minimi tariffari, riportando calcolo e fasi, era inutile farne menzione nel ricorso. In tal modo, i ricorrenti mostrano di equivocare la funzione della specificità dei motivi per i quali si chiede la cassazione e della indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il ricorso, ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, specificità che costituisce requisito di forma e di contenuto del ricorso stesso ed alla quale non può evidentemente supplire la lettura diretta della sentenza impugnata. Tale onere di specificità imponeva perciò ai ricorrenti, nel censurare la complessiva quantificazione delle spese processuali operata dalla Corte di Perugia, di indicare i minimi delle singole voci della tariffa, tenendo conto dell’aumento invocato per l’assistenza di più parti, onde rivelare l’errore commesso dai giudici del merito.

Stante l’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo proposto dal Ministero il 13 gennaio 2021 avverso il decreto della Corte di appello di Perugia pubblicato il 26 maggio 2020 perde di efficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, restando inefficace il ricorso incidentale e regolandosi le spese processuali secondo soccombenza nell’ammontare indicato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficace il ricorso incidentale e condanna in solido i ricorrenti principali a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 05 luglio 2021

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