LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27640-2013 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 88/2012 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 19/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1. Il Consorzio di Bonifica ***** (ora Consorzio *****) propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 88/13/12 del 19/10/12, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittime le cartelle di pagamento notificate ad G.E. in recupero di contributi consortili 2004-2006 (per opere idrauliche di terza categoria) su terreni in proprietà di quest’ultimo, siti in Comune di Castelfranco di Sotto (PI) e ricompresi nel relativo piano di classifica e perimetro di contribuenza.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
il contributo era dovuto solo in presenza di un incremento di valore diretto e specifico degli immobili del contribuente per effetto delle opere di bonifica;
nel caso, come di specie, di coincidenza tra perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza, era onere del consorzio fornire la prova di tale incremento di valore specifico e diretto;
dalla documentazione prodotta non era dato qui riscontrare alcun beneficio di questo tipo in capo ai terreni del G..
Nessuna attività difensiva è stata da quest’ultimo posta in essere in questa sede.
Il Consorzio ha depositato memoria.
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della normativa sui contributi di bonifica; dal momento che nel caso (qui pacifico) di inclusione del terreno nel perimetro di contribuenza e nel relativo piano di classifica, il vantaggio diretto e specifico arrecato al terreno dalle opere consortili di tutela idraulica ed idrogeologica era presunto, con la conseguenza che spettava al contribuente – non già al consorzio, come erroneamente affermato dalla Commissione Tributaria Regionale – l’onere di provare il contrario.
p. 2.2 Il motivo è infondato.
La decisione della commissione tributaria regionale, per quanto conseguente all’affermazione di una regola effettivamente erronea (accollo dell’onere probatorio in capo al consorzio), risulta tuttavia corretta in diritto, là dove viene in concreto fatta discendere proprio da una valutazione probatoria (qui insindacabile) comunque attestante l’insussistenza nel caso specifico di vantaggio diretto dei terreni del G..
In linea di principio, va qui richiamato e ribadito quanto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui:
– l’adozione degli strumenti consortili, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento;
– qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.;
– qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).
Tale regola si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.
Più recentemente si è riaffermato (Cass. n. 9511/18 ed altre) che: “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio”; e inoltre (Cass. n. 6839/20) che: “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l’ente impositore è esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d’intervento e dall’avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell’ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l’onere probatorio gravante sul contribuente.”
Tutto ciò posto, va tuttavia considerato che nella concretezza della fattispecie – ed indipendentemente dall’erronea affermazione di principio cui si è detto – la commissione tributaria regionale ha valutato la “documentazione prodotta” dalle parti, ed in esito a tale valutazione ha escluso “la sussistenza di un beneficio concreto, diretto e specifico in capo all’immobile in controversia che abbia determinato un incremento di valore del bene stesso derivante dalle opere di bonifica poste in atto dal consorzio”. Si tratta di una ragione decisoria inequivoca e direttamente riferibile ad un convincimento di provenienza istruttoria, concretante il fatto che dalla documentazione in atti risultasse comunque provata l’insussistenza del presupposto dell’imposizione (beneficio fondiario diretto e specifico); e ciò in evidente accoglimento del motivo di opposizione fin dall’origine mosso dal contribuente, secondo cui nessun beneficio poteva nella specie in concreto essere arrecato al terreno di sua proprietà, stante “la sua ubicazione in zona sopraelevata priva di alcuna pericolosità idraulica” (così in sentenza).
Questa soluzione non si pone in contrasto con Cass. n. 26010/14 tra le parti (per l’anno 2003), dal momento che con quest’ultima decisione si sono esattamente riaffermati i suddetti principi di diritto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR per l’espletamento di quell’accertamento fattuale (nell’esatto governo dell’onere della prova) che, nella specie, si ritiene essere stato svolto con esiti qui non sindacabili. Analogamente è a dire – in punto di diritto – con riguardo a Cass. n. 3601/17, anch’essa riaffermativa dei medesimi principi di diritto qui ribaditi.
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – insufficiente ed apparente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio: per non avere la Commissione Tributaria Regionale preso in esame l’ampia documentazione amministrativa, tecnica e contabile prodotta dal consorzio, ed attestante l’esecuzione dei lavori sui corsi d’acqua che interessavano le zone di ubicazione dei terreni del contribuente. In particolare, la commissione tributaria regionale non aveva esaminato la dettagliata relazione tecnica, con allegati, prodotta in giudizio dal Consorzio e contenente sia l’elenco delle opere eseguite negli anni di riferimento, sia i corrispettivi per esse pagati.
p. 3.2 Il motivo è per più versi inammissibile.
In primo luogo esso doveva trovare inquadramento nella nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza di appello pubblicata dopo l’11 settembre 2012); disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione dell’art. 360, n. 5, in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed innumerevoli altre).
In secondo luogo, neppure può dirsi – pur volendo ‘recuperarè la doglianza alla luce della normativa sopravvenuta – che la commissione tributaria regionale abbia in effetti dato luogo ad ‘omesso esamè del fatto decisivo costituito dalla sussistenza/insussistenza di beneficio fondiario specifico e diretto; dal momento che, come già si è osservato nella disamina del primo motivo di ricorso, questo aspetto è stato invece partitamente esaminato e deciso. Va d’altra parte considerato che parimenti costante è l’indirizzo interpretativo secondo cui l’omesso esame deve vertere su elementi materiali (storici) costitutivi della fattispecie, e che la mancata considerazione di elementi istruttori può a tal fine rilevare solo in quanto risulti sintomatica di un’omessa motivazione. In particolare, si è stabilito che: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciatone per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. ord. n. 27415/18 ed altre). Nel caso in esame, per le già indicate ragioni, non si verte nell’ipotesi di specie; la censura mira anzi, sotto questo profilo, a sollecitare in questa sede una nuova valutazione probatoria, il che ne evidenzia un ulteriore e definitivo profilo di inammissibilità.
p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – ‘omessa pronuncia sulle richieste istruttorie del consorziò con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunchè sull’istanza, formulata in appello, di consulenza tecnica d’ufficio per accertare la sussistenza del beneficio conseguito o conseguibile dagli immobili in questione.
p. 4.2 I motivo è infondato.
Va intanto osservato (palesandosi sotto questo profilo finanche inammissibile) che esso non viene dedotto come vizio di natura motivazionale, bensì come ‘omessa pronuncià; e tuttavia quest’ultima viene poi riferita non già ad una domanda o eccezione costituenti il fondamento del contraddittorio tra le parti e l’oggetto della lite, bensì ad una istanza di natura istruttoria (disposizione di consulenza tecnica d’ufficio) avente, per giunta, natura prettamente discrezionale perchè non costituente mezzo di prova quanto strumento di valutazione tecnica delle prove già in atti.
Va poi considerato che, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi, in proposito, una specifica argomentazione; dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (tra le molte: Cass. nn. 452/15, 16254/12, 20311/11).
Estendendo questo consolidato principio al caso di specie, risulta evidente come il giudice di merito, con l’affermare che dalla documentazione prodotta non risultava la sussistenza di alcun beneficio fondiario concreto, diretto e specifico in capo all’immobile del contribuente, ha per ciò solo ritenuto sufficiente il quadro istruttorio conseguito, e ricostruibile senza l’ausilio delle cognizioni tecniche di un consulente d’ufficio; il che denota come, in realtà, neppure vi sia stata l’omessa pronuncia quand’anche la si voglia riferire ad un’istanza di natura prettamente istruttoria.
Non sfugge poi, da ultimo, come neppure emerga dalla doglianza la natura effettivamente decisiva dell’incombente pretermesso.
Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese vista la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
la Corte:
– rigetta il ricorso;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021