Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19008 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28262-2014 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DI *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE DE FINA;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente a SE MEDESIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1797/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 ‘dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

RILEVATO

che:

p. 1. Il Consorzio di Bonifica di ***** (già Consorzio Bacini *****) propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1797 del 10.10.2013, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza 14.11.2008 del Tribunale di ***** che, in accoglimento della domanda di M.L., aveva:

dichiarato che il fabbricato di proprietà di questi, sito nell’abitato del Comune di *****, non era soggetto a contribuzione a favore del Consorzio di bonifica;

condannato quest’ultimo alla restituzione dell’importo di lire 975.580, pari a quanto dal M. versato a titolo di oneri di contribuzione fino all’anno 1999 (escluse due annualità ritenute prescritte);

– condannato il Consorzio al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 9.039,11, di cui Euro 6.000,00 per onorari, Euro 2.719,00 per diritti ed Euro 320,11 per spese.

La Corte di Appello, nella sentenza qui impugnata, ha confermato totalmente la decisione di primo grado, osservando che: era ‘certò che nel caso di specie non fosse stato adottato il perimetro di contribuenza, ovvero altro atto equivalente che svolgesse la funzione di delimitare il territorio gravato dall’onere di contribuzione alle spese delle opere di bonifica;

– non risultava che la proprietà del M. avesse comunque tratto da queste opere alcun beneficio concreto e specifico ex art. 860 c.c. e L.R. Emilia Romagna n. 42 del 1984, art. 13;

– in particolare, questo beneficio (non emergente nè dalla documentazione versata in causa nè dalla consulenza tecnica d’ufficio depositata, in esito a sopralluogo, nel primo grado di giudizio) non poteva derivare dalla sola ricomprensione dell’immobile entro il territorio di bonifica consortile nel quale erano state eseguite le opere;

– la liquidazione delle spese di lite da parte del tribunale era correttamente avvenuta entro i parametri tariffari dello scaglione proprio delle cause di valore non determinabile, avendo il giudizio ad oggetto precipuo l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo di contribuzione consortile da parte dell’immobile dell’attore.

La Corte d’appello ha poi condannato il Consorzio appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate, secondo lo scaglione di riferimento del valore indeterminabile, nella somma onnicomprensiva di Euro 3.960,00, oltre accessori di legge.

Resiste con controricorso e memoria il M..

Anche il Consorzio ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., dal momento che il beneficio, pur in effetti non derivando dalla sola inclusione dell’immobile entro il territorio di bonifica, scaturiva comunque dall’esecuzione delle relative opere, nella specie comprovata. Si trattava, del resto, di un beneficio ‘generalè perchè relativo a più immobili inseriti nel medesimo ambito territoriale omogeneo, ma al contempo ‘specificò perchè riferibile partitamente a tutti questi immobili, secondo il criterio già indicato dalla corte di legittimità (Cass. SSUU n. 8960/96).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Per non avere la Corte d’appello considerato che, nella specie, vi era stata l’adozione del piano di classifica, come anche accertato dal consulente tecnico d’ufficio, e che la sola ricomprensione dell’immobile in quest’ultimo piano esonerava il Consorzio da qualsivoglia onere probatorio sull’esistenza del beneficio fondiario specifico.

p. 2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche poste, sono infondati.

Ad inquadramento della materia, va qui richiamato quanto già stabilito da questa corte di legittimità, secondo cui: – l’adozione degli strumenti consortili, segnatamente del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Già le SSUU hanno avuto modo di affermare, in particolare, che: “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell”an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (SSUU n. 11722 del 14/05/2010).

Questo principio si pone nel solco di SSUU n. 26009 del 30/10/2008, secondo cui: “in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione. Resta ovviamente ferma la possibilità da parte del giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo”.

Cass. 17066/10 ha altresì osservato che il contribuente è sempre ammesso a provare in giudizio – anche in assenza di impugnativa diretta in sede amministrativa del piano di classifica – l’insussistenza del beneficio fondiario; sia sotto il profilo della sua obiettiva inesistenza, sia in ordine ai criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato. Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.

Il principio è poi stato ribadito da Cass. n. 20681/14 e da Cass. n. 21176/14, secondo cui: “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.

Più recentemente si è riaffermato (Cass. n. 9511/18 ed altre) che: “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio”; e inoltre (Cass. n. 6839/20) che: “in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l’ente impositore è esonerato dall’onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d’intervento e dall’avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell’ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l’onere probatorio gravante sul contribuente.”

p. 2.3 Ciò premesso, nella concretezza del caso il giudice di merito ha appunto ritenuto raggiunta la prova della insussistenza di beneficio specifico in capo al fabbricato del M., posto nell’abitato del Comune di *****; ed a tale conclusione la Corte territoriale è giunta in considerazione della documentazione prodotta in giudizio e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, così come già vagliate dal Tribunale.

La decisione qui censurata non ha dunque illegittimamente sovvertito l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. perchè non ha affatto posto a carico del Consorzio l’onere della prova del beneficio fondiario; al contrario, si deve osservare come la ragione decisoria poggi essenzialmente sulla valutazione complessiva del quadro istruttorio e, in particolare, sulla più volte menzionata consulenza tecnica d’ufficio che, pur riferendo dell’esecuzione delle opere, aveva tuttavia escluso che queste ultime fossero da porsi in relazione causale con la determinazione di un vantaggio specifico al fabbricato dell’attore.

Dunque, indipendentemente dalla questione dell’effettiva pregressa adozione di un piano di classifica (negata con certezza dalla Corte d’appello ed invece affermata dal Consorzio ricorrente anche sulla base della stessa consulenza tecnica d’ufficio), resta che:

– correttamente, secondo i su riportati principi, la Corte territoriale non ha tratto convincimento di beneficio fondiario specifico a seguito e per effetto della sola esecuzione di opere di bonifica nell’ambito territoriale consortile;

– non vi è stato alcun indebito accollo di onere probatorio a carico del Consorzio, quanto disamina delle prove in tal senso offerte dal M. (in raffronto a quelle dedotte dal Consorzio) e loro valutazione tecnico-peritale;

– il convincimento circa il raggiungimento della prova della insussistenza di un beneficio specifico riconducibile alle, pur eseguite, opere di bonifica si risolve in una evidente delibazione di merito, per sua natura insindacabile nella presente sede di legittimità.

p. 3.1 Con il terzo e quarto motivo di ricorso il Consorzio si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 13 c.p.c., nonchè della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004, nella specie applicabile, oltre che dell’art. 5 Reg. n. 40 del 2012 sui parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia. Ciò per avere la Corte d’appello confermato la sentenza del Tribunale anche sul capo di liquidazione delle spese di lite in misura esorbitante rispetto allo scaglione di valore della causa, individuabile con riguardo all’importo dei contributi chiesto dall’attore in restituzione (Euro 571,59).

p. 3.2 I motivi – suscettibili anch’essi di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche sollevate – sono fondati nei termini che seguono.

Il M., nell’atto introduttivo del giudizio, aveva formulato due domande connesse, aventi ad oggetto:

– la dichiarazione, previa eventuale disapplicazione di ogni contrario atto amministrativo, “che l’immobile sito in ***** (…) con annesso orto (…) non è soggetto a contribuzione a favore del Consorzio (…)”;

– la condanna del Consorzio convenuto “a restituire all’attore la somma di lire 1.106.756 con interessi legali dal giorno della domanda all’effettivo saldo”.

Con la prima domanda, in particolare, l’attore formulava un petitum di accertamento negativo di obbligo contributivo conseguente sia alla insussistenza di beneficio fondiario sia alla non inclusione del fabbricato nel perimetro di contribuzione.

Questa domanda andava tuttavia anch’essa riferita alle annualità dedotte in giudizio, in relazione alle quali veniva dal M. richiesta la restituzione dei contributi versati (disputatum).

Va dunque fatta qui applicazione di quanto stabilito – esattamente in termini con la presente fattispecie – da Cass. n. 18012/18 (in causa Consorzio di ***** c/ S.) secondo cui: “la corte d’appello ha liquidato le spese sul presupposto del valore indeterminabile della controversia; di contro, alla controversia doveva essere attribuito il valore desunto della pretesa tributaria indicata nell’avviso di mora (lire 25.000, nel controvalore in Euro), alla cui notifica era conseguita – come si dice nell’incipit della sentenza stessa – l’azione di accertamento negativo; come detto il contributo di bonifica possiede indubbia connotazione tributaria (v. tra le altre Cass. Sez. U n. 8770-16), e in materia tributaria vige il principio dell’autonomia dei singoli periodi; l’azione di accertamento negativo andava dunque ai fini del valore della causa relazionata all’obbligazione desunta dall’avviso di mora, visto che ogni debito tributario si misura in relazione ai fatti che si siano verificati – o che si assuma non si siano verificati – nel corrispondente periodo”.

La natura tributaria del contributo e la periodicità annuale dell’obbligo tributario (a sua volta correlato alla possibile mutevolezza, di anno in anno, dei presupposti di contribuzione) depongono quindi per l’adozione di un criterio di liquidazione delle spese di lite diverso da quello applicato dal Tribunale e confermato dalla Corte di Appello (con il riconoscimento di un quantum di quasi diciotto volte superiore al tributo richiesto in restituzione), perchè basato sullo scaglione di riferimento dell’importo stesso, non già sullo scaglione delle cause di valore indeterminato.

Poichè la riliquidazione delle spese di lite in questione involge una valutazione di ordine prettamente fattuale in relazione all’attività difensiva in concreto svolta ed a tutti gli altri parametri normativi, si impone la cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte:

– accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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