Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19013 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2575/2014 R.G. proposto da:

Z.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco di Lotti e Massimo Zizzari, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Sistina n. 125;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 377/28/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 30 dicembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 377/28/13, depositata il 30 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Z.A. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un sollecito di pagamento statuendo, però, per la compensazione, tra le parti, delle spese processuali;

– il giudice del gravame ha ritenuto che la statuizione sulle spese trovava fondamento:

– in ragione di una sopravvenuta giurisprudenza che legittimava l’impugnazione di un atto (sollecito di pagamento) non espressamente contemplato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

– nella circostanza che il contribuente, – deducendo (anche) l’omessa notifica dell’atto impositivo presupposto da sollecito di pagamento impugnato, – non aveva chiamato in causa l’ente impositore (Camera di commercio) cui l’atto impositivo era riferibile;

2. – Z.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

1. – il ricorrente denuncia “violazione ed errata e/o falsa applicazione delle norme del codice di rito, inter alla quelle inerenti la liquidazione delle spese di lite”, e dell’art. 92 c.p.c., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva illegittimamente integrato esso stesso la motivazione (carente) sulla disposta compensazione, – pronunciando, così, extra petita partium, senza considerare, da un lato, che non poteva riconoscersi l’esistenza di sopravvenuti mutamenti giurisprudenziali, a fronte del fondamento costituzionale del diritto di difesa, e, dall’altro, che non sussisteva alcun litisconsorzio necessario (con l’ente impositore) a fronte dell’impugnazione di atto proprio dell’agente di riscossione;

2. – il motivo di ricorso è fondato e va accolto;

3. – in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, che, ratione temporis, rinviava all’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla modifica operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, la Corte ha avuto modo di rilevare che le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., 31 maggio 2016, n. 11222);

– peraltro, già con riferimento ai “giusti motivi” di compensazione (“esplicitamente indicati nella motivazione”) previsti dal previgente testo dell’art. 92, comma 2, cit., – qual novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, – la Corte aveva rimarcato che i motivi di compensazione non potevano risolversi in ragioni manifestamente illogiche (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25594) o erronee (Cass., 3 luglio 2019, n. 17816);

3.1 – come, poi, reso esplicito dallo stesso contenuto della pronuncia (Cass., 30 ottobre 2012, n. 18642) che il giudice del gravame ha posto a fondamento di una delle ragioni di compensazione, costituiva arresto già consolidato, nella giurisprudenza della Corte, quello secondo il quale l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, – sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001, – così che il contribuente ha facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 cit. (v., ex plurimis, Cass., 25 febbraio 2009, n. 4513, ed ivi ulteriori riferimenti a giurisprudenza pregressa della Corte);

– del pari manifestamente erroneo risulta il riferimento, – quale ulteriore ragione di compensazione, – all’omessa evocazione in giudizio dell’Ente impositore, posto che, anche qui, secondo un consolidato orientamento della Corte, l’omessa notifica dell’atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, nullità che, giustappunto, può essere fatta valere impugnando l’atto consequenziale (Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791 cui adde, ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., 5 settembre 2012, n. 14861; Cass., 15 luglio 2009, n. 16444); e, in un siffatto contesto, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (v. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; Cass., 28 novembre 2012, n. 21220);

– per di più, si è rimarcato che, anche laddove evocato in giudizio l’Ente impositore, e ciò non di meno, rispetto alla parte ricorrente rileva, ai fini della condanna alle spese dell’agente della riscossione, il principio di causalità che giustifica la condanna in solido, in quanto se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell’ente creditore, ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni (Cass., 22 marzo 2017, n. 7371);

3.3 – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con liquidazione delle spese, ai sensi del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tabella A (v. Cass. S.U., 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406), in relazione a controversia rientrante nello scaglione sino a Euro 25.000, tenuto conto delle tre fasi ivi previste (di studio, introduttiva e decisoria), e con riduzione del 50% dei compensi in ragione dell’effettivo limitato valore della controversia e dell’unicità della questione dibattuta (omessa notifica di atti presupposti); così che i compensi vanno liquidati in Euro 775,00, quanto al primo grado, ed in Euro 930,00 per il secondo grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono quindi la soccombenza di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e condanna Equitalia Sud S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali liquidate in Euro 775,00, quanto al primo grado, ed in Euro 930,00 per il secondo grado di giudizio, oltre oneri accessori come per legge; condanna Equitalia Sud S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 300,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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