LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2481/2016 R.G. proposto da:
Carves Packaging s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Arturo Rianna, come da procura a margine del ricorso, presso il cui studio elett.te domicilia in Somma Vesuviana alla via San Giovanni de Mathia n. 25; domiciliata in Roma p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ge.Se.T. Italia S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma alla via Isonzo n 42/A presso lo studio dell’avv. Antonella Puoti, unitamente agli avv.ti Maria Voccia De Felice e Roberta Finizio, da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Somma Vesuviana alla P.zza Vittorio Emanuele III;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6185/34/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 22/6/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 6185/34/15, depositata in data 22 giugno 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 543/12/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento della TARSU per varie annualità tra il 2005 ed il 2012;
3. la CTR, confermando la decisione di primo grado, aveva ribadito l’inesistenza della notifica del ricorso introduttivo in quanto effettuata avvalendosi di un’agenzia di recapito privata;
4. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 15 gennaio 2016, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Ge.Se.T S.p.A. resisteva con controricorso, il Comune di Somma Vesuviana non si costituiva in giudizio.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, avendo l’agenzia di posta privata svolto le mere funzioni di incaricata della consegna diretta, la notifica doveva ritenersi certamente valida;
2. con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 2, lett. O, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto inesistente la notifica effettuata a mezzo posta privata benchè la norma non specifichi che il servizio universale debba essere fornito da Poste Italiane o da altro operatore.
OSSERVA CHE:
1. I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento nei termini appresso indicati.
1.1 La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, nonchè quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.
La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.”
1.2 Pur avendo ritenuto che la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, che l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo escluda che si possa parlare di inesistenza, che in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione della controparte, il Giudice della nomofilachia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perchè l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.
Perchè l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453 del 2017).
Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile.
1.3 Poste in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell’ammissibilità del ricorso, secondo le S.U. di questa Corte la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio.
La mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di posta privata dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, la proposizione del ricorso “…al momento della spedizione nelle forme sopra indicate” (giusta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2).
All’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell’atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell’impugnazione.
2. Tanto premesso, nel caso in esame si è in presenza di una notifica nulla, in quanto effettuata da un operatore di un’agenzia di recapito privata senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concreta regolazione interna vigente “ratione temporis”, che è rimasta tale perchè non sanata dal raggiungimento dello scopo, in quanto nessuna delle parti convenute risulta costituita nel giudizio di appello.
2.1 A fronte di una notifica nulla, occorre verificare se possa trovare o meno applicazione altro consolidato principio secondo cui nel processo tributario la notifica dell’atto d’impugnazione nulla (e non inesistente), non determina ex se l’inammissibilità del ricorso, bensì il conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell’intimato, di ordinarne anche d’ufficio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Vedi Cass. n. 1038 del 2021; Cass. n. 2142 e n. 3666 del 2019; n. 18104 e n. 10500 del 2018; n. 8426 del 2017; n. 25095 del 2016), norma applicabile anche al procedimento tributario (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 28352).
Secondo quanto evidenziato sempre da Cass. SU n. 299 del 2020, le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicchè necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile; nel procedimento notificatorio assume poi rilevanza sia il momento di impulso, che si realizza con la consegna dell’atto da notificare da parte del notificante, sia quello della consegna dell’atto al destinatario, in quanto lo scopo della notificazione è raggiunto solo quando sia certo che l’atto sia stato conosciuto o sia entrato nella sfera di conoscibilità del soggetto cui essa va riferita.
Ebbene, la mancanza di certezza legale in ordine alla data di consegna dell’atto all’operatore di posta privata, non può che caratterizzare anche le successive attività del procedimento notificatorio, finalizzate ad attestare le modalità e la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatore privato, privo di poteri certificativi.
Ne consegue che, in presenza di una notifica nulla non sanata dalla costituzione della parte convenuta, all’impossibile valorizzazione del momento di consegna dell’atto all’agente notificatore da parte del notificante si unisce anche quella dell’impossibile valorizzazione del momento del pervenimento e della consegna dell’atto al destinatario, non essendo possibile riconoscere efficacia fidefacente all’attestazione dell’incaricato di un’agenzia di recapito privata rispetto a nessuno degli adempimenti da cui discende la certezza che l’atto sia giunto a conoscenza, o nella sfera di conoscibilità, del destinatario.
Ne consegue che rispetto a tale notifica non si potrà mai effettuare una verifica con esito positivo della tempestività del ricorso, in quanto risulterà sempre priva di certezza legale non solo la data di consegna dell’atto da parte del notificante ma anche quella di consegna dell’atto al destinatario.
3. Risultando con certezza l’inosservanza del termine di decadenza dall’impugnazione, che in quanto correlata alla tutela d’interessi indisponibili è, come tale, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato (Vedi Cass. n. 11666 del 2015), si rende superfluo l’ordine di rinnovazione della notifica nulla.
Sul punto è sufficiente evidenziare che “Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti”. (Vedi Cass. n. 8980 del 2020; n. 16141 del 2019; n. 12515 del 2018) 3.1 Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “In caso di notifica di un ricorso in appello a mezzo operatore privato privo di titolo abilitante, nulla perchè non sanata dalla costituzione della parte appellata, è superfluo concedere un termine per la rinnovazione, atteso che alla mancanza di certezza legale della data di consegna dell’atto al destinatario, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, consegue la palese inammissibilità dell’impugnazione per tardività, sicchè la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.”
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
4.1 Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all’esito dell’intervento delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021
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