Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19024 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12513/2018 R.G. proposto da:

P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Spinella e dall’avv. Daniele Di Stasio, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Dardanelli, n. 46;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in qualità di successore di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 16, n. 5970/16/17, pronunciata il 12/06/2017, depositata il 17/10/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’08 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTO E DIRITTO

1. P.M. impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’intimazione di pagamento derivante da una cartella di pagamento emessa sull’iscrizione a ruolo di Irpef, addizionali e accessori, per l’anno 1999, e dedusse, tra l’altro, alcuni vizi dell’intimazione e la mancanza e/o la nullità della notifica della prodromica cartella esattoriale.

2. La C.T.P. di Roma dichiarò inammissibile il ricorso, con sentenza (n. 6100/2016), confermata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, la quale, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha disatteso l’appello del contribuente aderendo alla decisione del primo giudice secondo cui la pretesa impositiva s’era cristallizzata per mancata impugnazione della cartella, quale atto presupposto dell’impugnata intimazione; d’altra parte, ad avviso della Commissione regionale, le eccezioni sollevate dal contribuente, soltanto con la memoria illustrativa depositata in primo grado, erano tardive poichè avrebbero dovuto essere proposte nel ricorso introduttivo, o, eventualmente, come motivi aggiunti, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2; inoltre, sempre per “completezza espositiva”, ad avviso della C.T.R., contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ai fini della notifica della cartella, consegnata al portiere, non era necessario l’invio al destinatario della notifica di una seconda raccomandata informativa, e, ancora, prosegue la Commissione, il concessionario della riscossione non era tenuto a produrre in giudizio copia integrale della cartella, per l’operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., dell’atto d’esazione fiscale pervenuto all’indirizzo del destinatario e a quest’ultimo ritualmente consegnato; infine, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento, da parte dell’appellante, della conformità delle “copie agli originali” (con riferimento all’avviso di ricevimento della notifica della cartella), non era stato effettuato in modo chiaro e circostanziato.

3. Il contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, avverso la decisione d’appello e ha depositato una memoria in prossimità dell’adunanza camerale; l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso.

4. Con il primo motivo di ricorso (“I – Error in procedendo e in iudicando, violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, e dei principi stabiliti sul punto dalla giurisprudenza, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., violazione ed errata applicazione dell’art. 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e, comunque, per carenza ed erroneità della motivazione.”), si censura la sentenza impugnata là dove, del tutto immotivatamente, si qualificano come tardive le eccezioni sollevate dal ricorrente in primo grado, con la memoria illustrativa, anzichè con l’atto introduttivo della lite o con i motivi aggiunti. S’addebita alla C.T.R. di non avere considerato che, nel ricorso introduttivo, il contribuente aveva eccepito l’omessa notifica della cartella prodromica all’intimazione e che, con la successiva memoria illustrativa (vale a dire nella prima difesa utile, come prescritto dall’art. 215 c.p.c.), in replica alle controdeduzioni di Equitalia Sud Spa (in seguito “Equitalia”), egli s’era limitato ad eccepire la mancata conformità all’originale, in possesso dell’Agente della riscossione, della copia semplice (prodotta in giudizio da controparte) dell’avviso di ricevimento della notifica della cartella, a precisazione delle precedenti difese, senza ampliare il tema del decidere e senza nemmeno “integrare” i motivi di ricorso.

5. Con il secondo motivo (“II – Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso e comunque non corretto esame degli atti e dei documenti di causa, violazione ed errata applicazione degli artt. 210,214,215 c.p.c. e ss., e dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza, violazione degli artt. 2712 c.c. e ss., degli artt. 2716,2718 c.c. e ss., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per omessa pronuncia su fatti decisivi del giudizio e, comunque, per motivazione in parte omessa ed in parte carente e contraddittoria.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato, da un lato, che non è necessario che l’Agente della riscossione depositi in giudizio la copia integrale della cartella, anche in considerazione della presunzione di conoscenza della stessa cartella, ai sensi dell’art. 1335 c.c., qualora essa sia giunta all’indirizzo del destinatario; dall’altro, che l’eccezione del contribuente circa la mancata conformità all’originale della copia semplice dell’avviso di ricevimento della notifica della stessa cartella era generica, omettendo di ordinare a Equitalia di depositare in giudizio l’originale dell’avviso di ricevimento e della cartella su cui si fondava l’avviso di intimazione impugnato, e, infine, valutando, sia pure implicitamente, i documenti prodotti dall’Agente della riscossione idonei e sufficienti a dimostrare la notifica della cartella.

6. Con il terzo motivo (“III – Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., violazione ed errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e della L. n. 890 del 1982, art. 7, carente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè errata applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia e anche per un carenza della struttura argomentativa, per avere affermato che il giudice di primo grado si era già espresso sulla rituale notifica della cartella (prodromica all’impugnata intimazione) senza rilevare che, in realtà, la C.T.P. non aveva affatto valutato l’eccezione di nullità della notifica di tale atto presupposto, sollevata dal contribuente nel ricorso introduttivo e precisata con le memorie illustrative. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto valida la notifica diretta della cartella a mezzo posta da parte di Equitalia, senza che sia richiesto all’ufficiale postale alcun altro adempimento se non quello di curare che la persona che riceve l’atto apponga la firma sul registro di consegna, trascurando che, in tale ipotesi, le disposizioni normative di riferimento e la giurisprudenza (di merito e di legittimità) prevedono, come requisito di validità, l’invio della raccomandata informativa, quando l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario.

7. Con il quarto motivo (“IV – Violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., omesso e comunque non corretto esame degli atti e dei documenti di causa, omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, omessa e contraddittoria motivazione nonchè omessa applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”), si denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sull’eccezione sollevata dal contribuente nell’atto introduttivo del giudizio (e riproposta come motivo di gravame), di carenza di motivazione dell’intimazione di pagamento, con specifico riferimento al criterio di calcolo degli interessi moratori.

8. Il contribuente, con memoria del 27/05/2021, ha chiesto l’estinzione del giudizio, per cessazione della contendere, per effetto della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. La memoria, con l’allegata documentazione, non risulta, però, notificata da parte del difensore del contribuente all’Agenzia delle entrate.

9. Ove anche s’interpreti tale istanza quale atto di rinuncia al ricorso per cassazione, trova comunque applicazione il principio per cui, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, la rinuncia non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativa del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/03/2018, n. 5421). Anche nel caso in esame è il ricorrente a manifestare, con la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il proprio sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.

10. Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendo conto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.

11. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016 (Cass., sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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