Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.19056 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6004/2016 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAOLO ORLANDO, 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOMMARIA UGGIAS;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELVIA RECINA, 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA DE PETRILLO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 374/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI, depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avv. Uggias, per il ricorrente e l’avv. De Pettino, per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

P.G. chiamava in giudizio C.A.M. e con la citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, Sezione distaccata di Olbia, esponeva:

a) che, con scrittura privata del 10 giugno 2002, il convenuto C. le aveva venduto un terreno agricolo per il prezzo di Lire 50.000.000, di cui Lire 10.566.225 erano versati alla firma della scrittura a titolo di caparra confirmatoria e in conto prezzo e la rimanenza da versarsi in rate mensili di Lire 1.000.000;

b) che tra le parti era stato verbalmente pattuito che il pagamento delle rate dovesse avvenire presso il domicilio dell’acquirente;

c) che il venditore, dopo la stipula del contratto, si era reso irreperibile;

d) che l’acquirente, incontrando il venditore per caso, era riuscita a versargli l’importo di Euro 2.885,69 il 23 luglio 2002 e l’ulteriore importo di Euro, 2.200,00 il 3 febbraio 2004, corrispondendo, perciò, sul prezzo complessivo di Lire 50.000.000, la somma di Lire 20.413.493;

f) che il venditore si era impegnato, a proprie cure e spese, in collaborazione con la parte acquirente e con l’arch. A., a realizzare la strada di accesso al fondo;

g) che l’attrice aveva invitato invano più volte il venditore a formalizzare la vendita.

Ciò posto l’acquirente, reiterando l’invito al convenuto a comparire dinanzi al notaio per il giorno 30 giungo 2009 per la stipula del rogito, concludeva in conformità con tali premesse, chiedendo al tribunale di accertare l’avvenuto trasferimento del fondo oggetto della scrittura, dietro il pagamento del prezzo ancora dovuto, e di statuire in ordine all’obbligo del venditore di realizzare la strada di accesso al fondo.

Chiedeva ancora la condanna del venditore al rilascio del fondo stesso in favore dell’acquirente.

Il convenuto si costituiva e, per quanto ancora interessa in questa sede, riconosceva l’avvenuta sottoscrizione del contratto e la ricezione degli importi indicati dall’acquirente. In quanto al resto contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla P.: a) il luogo di pagamento non aveva subito modifiche, per effetto di accordi verbali, rispetto all’indicazione contenuta nel contratto, che identificava tale luogo nel domicilio del creditore; b) il venditore non si era reso irreperibile, nè si era rifiutato di stipulare l’atto pubblico dietro il pagamento del prezzo residuo; b) egli aveva inoltre incaricato terze persone per la esecuzione dei lavori di ripristino di accesso al fondo. Ciò posto il convenuto deduceva il grave inadempimento del venditore rispetto all’obbligazione di pagamento del residuo prezzo, risalendo l’ultimo versamento al 3 febbraio 2004; chiedeva pertanto il rigetto della domanda dell’acquirente e, in via riconvenzionale, l’accertamento della legittimità del recesso da lui esercitato e del proprio diritto alla ritenzione della caparra ricevuta al momento della firma del contratto. Il tribunale rigettava la domanda dell’attrice, rilevando che, a fronte dell’eccezione di inadempimento dell’acquirente all’obbligo di pagamento del prezzo e delle ulteriori contestazioni mosse dal venditore, l’attrice non aveva provato l’esistenza di un accordo circa la fissazione del luogo di pagamento presso il proprio studio professionale, nè aveva provato di avere offerto il prezzo residuo. Il tribunale, pertanto, riteneva che la venditrice fosse inadempiente agli obblighi a suo carico derivanti dalla scrittura, essendo conseguentemente legittimo il recesso del venditore.

La Corte d’appello di Cagliari riformava la sentenza.

Essa riconosceva che, diversamente da quanto sostenuto dall’attrice, non era intervenuto fra le parti un accordo tacito per la modifica del luogo di pagamento: l’accettazione di pagamenti in luoghi diversi, secondo la corte d’appello, non aveva il significato univoco di una tacita rinuncia del venditore a che i pagamenti fossero eseguiti presso il suo domicilio, come prescrive l’art. 1182 c.c.. La corte di merito aggiungeva che non costituiva obbligo del venditore attivarsi perchè il contenuto della scrittura fosse trasfuso in un atto pubblico, evidenziando che l’acquirente non aveva fatto un’offerta formale di pagamento tale da costituire in mora il creditore. Nondimeno, proseguiva la corte d’appello, il tribunale, prima di accogliere la domanda riconvenzionale del venditore, avrebbe dovuto valutare, in applicazione dell’art. 1460 c.c., se il mancato pagamento del prezzo non fosse giustificato in ragione del comportamento, a sua volta inadempiente del venditore, il quale non aveva consegnato il fondo e aveva omesso la realizzazione, prevista dal contratto a suo carico, della strada di accesso al fondo venduto. La corte d’appello provvedeva a compiere essa stessa tale valutazione, in esito alla quale concludeva che l’inadempimento dell’acquirente, rispetto all’obbligazione di pagamento delle rate mensili, si giustificasse in considerazione dell’inadempimento del venditore; e che fra i rispettivi inadempimenti era prevalente l’inadempimento del venditore. Quindi accoglieva la domanda della P., riconoscendo l’avvenuto trasferimento, con la condanna del venditore a consegnare il fondo.

Per la cassazione della sentenza C.A.M. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.

P.G. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione, formulata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per la mancata produzione del decreto di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. Infatti, tale decreto risulta depositato l’8 marzo 2016, in data precedente l’iscrizione del ricorso, avvenuta il 15 marzo 2016.

altrettanto infondata l’eccezione con la quale la controricorrente eccepisce la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il ricorso non conterrebbe la sommaria esposizione dei fatti di causa. Il ricorso, infatti, valutato nel suo insieme (Cass. n. 17036/2018), consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016).

In quanto all’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente in relazione all’art. 360-bis c.p.c., n. 1, la stessa è superata dalla riconosciuta fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso (infra).

2. Con il primo motivo, rubricato “nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di allegazione dei fatti e per ultrapetizione con riferimento all’art. 1460 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, il ricorrente censura la sentenza rimproverando alla corte d’appello di avere statuito su un’eccezione – quella di inadempimento – che non era stata proposta dall’acquirente. La P., nel promuovere il giudizio, non aveva minimamente dedotto che il mancato pagamento del prezzo, da parte di essa acquirente, fosse da considerare quale reazione all’inadempimento del venditore rispetto all’obbligazione di consegnare il fondo e di realizzare la strada. Si sottolinea che l’acquirente, sulla premessa di una tacita modificazione del luogo di pagamento rispetto all’indicazione contrattuale (dal domicilio del creditore-venditore a quello del debitore-acquirente), aveva giustificato il mancato pagamento del prezzo a causa della irreperibilità del venditore e del disinteresse di lui a ritirare le rate mensili presso lo studio professionale dell’acquirente.

Pertanto, “appare evidente che la sentenza d’appello si pone in contraddizione con il principio dispositivo dei fatti in quanto risulta fondata su un fatto (il rifiuto di pagamento conseguente al mancato trasferimento del possesso) mai allegato dalla parte e, inoltre, ha fatto derivare da tale fatto (mai allegato) un effetto giuridico mai dedotto o richiesto (l’eccezione di inadempimento)” (pag. 11 del ricorso).

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza in riferimento all’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di allegazione dei fatti e per ultrapetizione con riferimento agli artt. 1476,1453 e 1176 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

L’unica contestazione mossa dalla P. al venditore è stata, nel corso dell’intero giudizio, di non essersi reso disponibile alla stipula della vendita dinanzi al notaio. La circostanza relativa alla mancata realizzazione della strada, dedotta in primo grado e prontamente contestata dal convenuto, non era stata riproposta in appello. La relativa domanda, di condanna del venditore alla realizzazione della strada, si doveva, perciò, intendere come rinunciata.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1470,1476,1498 c.c., nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamente imputato la frustrazione del sinallagma contrattuale, nonostante fosse già intervenuto il trasferimento della proprietà alla mancata consegna del bene e non come invece avrebbe dovuto essere al mancato pagamento del prezzo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1453,1460 e 1385 c.c..

Nonostante l’appellante avesse rinunciato alla domanda di realizzazione della strada, la corte d’appello ha ritenuto ugualmente di poter ravvisare un inadempimento imputabile del venditore derivante dalla supposta mancata esecuzione dell’opera. Essa non ha tenuto conto che, a fronte delle contestazioni del venditore, l’acquirente aveva riconosciuto che la strada era stata realizzata, rinunciando alla relativa domanda di condanna del venditore proposta in primo grado. Il ricorrente ribadisce che, in ogni caso, in presenza dell’effetto traslativo già verificatosi in favore dell’acquirente, il pagamento del prezzo assumeva un significato prevalente rispetto all’obbligo di consegna gravante sul venditore.

Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli art. 1453 e 1385 c.c., nella parte in cui ha erroneamente imputato al venditore la rinuncia ad eccepire l’altrui inadempimento e ad avvalersi della risoluzione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento delle altre censure.

Si deve premettere che è incontroversa la qualificazione della scrittura inter-partes quale vendita immediata e non come preliminare di vendita. La sentenza impugnata contiene in proposito due affermazioni, che non hanno costituito oggetto di censura. Con la prima affermazione la corte d’appello ha riconosciuto che l’eventuale trasformazione della domanda originaria, in ipotesi volta a ottenere una sentenza costitutiva, in domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento delle proprietà, non costituiva imitano libelli, ma semplice emendano, consentita anche in grado d’appello. Con la seconda ha riconosciuto che la domanda della P., correttamente interpretata, era volta già inizialmente a ottenere l’accertamento di un trasferimento già avvenuto, salva la esigenza della ripetizione dell’atto in forma pubblica ai fini della pubblicità.

Nelle vendite con effetti reali, una volta espresso il consenso sulla cosa e sul prezzo nelle forme prescritte, il compratore consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, la proprietà del bene (Cass. n. 1518/1976).

L’art. 1476 c.c., considera il trasferimento della cosa venduta come oggetto di una specifica obbligazione del venditore, derivante dalla conclusione del contratto (Cass. n. 4080/1975; n. 4818/1981; n. 5394/1997; n. 1960/2008; n. 7171/2018).

Quanto al tempo in cui deve avere luogo la consegna, le parti sono libere di regolarlo a loro piacimento, e quindi bisogna attenersi anzitutto al termine che sia stato stabilito esplicitamente dal contratto (Cass. n. 569/2008). Lo stesso dicasi per il pagamento del prezzo, che deve essere eseguito dal compratore nel termine e nel luogo fissati nel contratto. Se non vi sono termini per l’adempimento delle due obbligazioni, o se questi termini sono già scaduti entrambi, il compratore, può, con la exceptio imedempleti contractus (art. 1460 c.c.) rifiutarsi di pagarlo fino a quanto il venditore non consegna la cosa o non offra di consegnarla contemporaneamente al pagamento del prezzo. Non occorre la preventiva offerta di adempimento da parte dell’acquirente, bastando che quest’ultimo si sia dimostrato pronto ad eseguire la prestazione a proprio carico (Cass. n. 4531/1987).

Anche il venditore da parte sua, e con la medesima exceptio, può sospendere la consegna della cosa fino a quando non sia pagato il prezzo dall’acquirente (Cass. n. 1055/1986).

Se il contratto tace al riguardo la consegna va fatta appena è avvenuto il trasferimento del diritto (Cass. n. 4266/1985), anche in presenza di un termine stabilito per il pagamento del prezzo. Infatti, l’apposizione contrattuale di un termine per il pagamento del prezzo e non pure per la consegna della cosa non esclude che questa vada fatta subito: “in presenza di un termine contrattuale previsto per il solo pagamento) del residuo prezzo e non anche per la consegna degli immobili formanti oggetto di contratto di compravendita, mentre il venditore non può rifiutare di trasferire materialmente all’acquirente il potere di fatto sulla cosa, incorrendo nella violazione dell’art. 1476 c.c., n. 1 e art. 1477 c.c., l’acquirente legittimamente può ritardare il pagamento del prezzo, ai sensi dell’art. 1460 c.c. (Cass. n. 460/1983)”.

E’ stato precisato che il ritardo nell’esecuzione dell’obbligazione di consegna di un immobile non dà luogo a mora se sia mancata, da parte del creditore, intimazione al debitore o richiesta allo stesso rivolta per iscritto (Cass. n. 52/1976).

4. Il principio inadimplenti non est adimplendum sancito dall’art. 1460 c.c., trae fondamento dal nesso di interdipendenza tra le contrapposte prestazioni nei contratti sinallagmatici e risponde alla esigenza della simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione del proprio rifiuto di adempiere, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico – sociale del contratto, tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata (Cass. n. 6564/2004; n. 6656/2005 n. 13969/2006).

Secondo la giurisprudenza della Suprema corte, l’exceptio inadimpleti contractus, di cui all’art. 1460 c.c., costituisce un’eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all’iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d’ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l’avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un’interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 11728/2002; n. 10764/1999; n. 20870/2009; n, 17424/2010).

Si precisa che l’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., è invocabile, oltre che al fine di paralizzare la domanda di adempimento, anche nei confronti di una domanda di risoluzione del contratto promossa dalla controparte (Cass. n. 4529/2001; n. 5933/2011).

5. La corte d’appello, al fine di giustificare la valutazione della fattispecie nella prospettiva dell’art. 1460 c.c., pure in mancanza di una esplicita proposizione da parte della P. della relativa eccezione, ha posto l’accento sulla seguente deduzione della compratrice, proposta in grado d’appello: “il giudice non ha valutato che a fronte dell’importo totale di Euro 25.822,84, l’avv. P. ha versato quasi la metà del prezzo senza mai essere entrata nel possesso del terreno (…l Alcuna valutazione è stata formulata in ordine alla mancata comunicazione sull’asserita realizzazione della strada (…)”.

Secondo il giudice d’appello tali deduzioni imponevano al giudice di “valutare se l’acquirente P. avesse una qualche giustificazione per omettere i pagamenti e, in particolare, se potesse avvalersi del disposto di cui all’art. 1460 c.c.”.

Si deve certamente confermare il principio che l’eccezione di inadempimento, di cui all’art. 1460 c.c., non richiede formule sacrali, essendo sufficiente che il suo esercizio risulti dalle difese del contraente e dagli atti di causa. Ma proprio in questa prospettiva, implicitamente fatta propria dal giudice d’appello, non può che rimarcarsi che l’acquirente aveva giustificato il ritardo nel pagamento delle rate con l’irreperibilità del venditore, non con il rifiuto del medesimo di dar corso alla consegna. Del resto, secondo la stessa ricostruzione della corte di merito, le sole iniziative dell’acquirente, precedenti alla lite, non erano dirette a far valere, già in pendenza del termine per il pagamento delle rate (richiesta costituente l’essenziale presupposto dell’exceptio come configurata dalla corte d’appello nel caso di specie), l’obbligazione attuale del venditore di eseguire la consegna della cosa. La corte d’appello, anzi, riconosce che quelle iniziative non avevano altro fine se non quello di invitare il venditore a presentarsi dinanzi al notaio per formalizzare il trasferimento. Discende da tali considerazioni, risultanti con chiarezza dalla sentenza impugnata, che la sussistenza del legame fra i rispettivi inadempimenti, secondo la logica dell’exceptio, costituisce una valutazione ufficiosa ex post da parte della corte d’appello, non giustificata dalla dialettica processuale, nè dallo svolgimento degli eventi. In conclusione, le parti avevano sottoposto ai giudici di merito la soluzione di un conflitto diverso: e cioè se il recesso del venditore fosse realmente giustificato dal ritardo del compratore nel pagamento del prezzo, alla stregua di una valutazione complessiva della vicenda, che tenesse conto del comportamento di ambedue i contraenti.

La corte d’appello ha eluso la soluzione di tale conflitto, ipotizzando l’applicabilità di una disciplina che richiedeva un’iniziativa, legata alla sussistenza di ben determinati presupposti, che la parte interessata non aveva assunto.

Assorbiti gli altri motivi.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione ai primi due motivi, con rinvio per nuovo esame delle domande delle parti alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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