Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19071 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16734/2016 R.G. proposto da:

MONTEMERLO s.s. Società Agricola, p.i.v.a. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Stefano Cappa, ed, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato Alessia Giorgianni; presso quest’ultima in Roma, alla via Sistina, n. 42, elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, c.f. *****, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA del DEMANIO, c.f. *****, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2274/2015 della Corte d’Appello di Torino;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2020 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. La “Montemerlo s.s. Società Agricola”, proprietaria di taluni terreni ubicati lungo l’alveo del fiume *****, citava a comparire dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte sua a titolo originario delle porzioni di terreno estromesse dall’alveo del fiume Po ed accedute ai terreni frontisti di sua proprietà.

2. Si costituivano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio.

Eccepivano, tra l’altro, il difetto del requisito della naturalità dell’evento, attesa la presenza in loco di massicce opere antropiche.

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Espletata la disposta c.t.u., con sentenza n. 4380/2013 l’adito tribunale accoglieva la domanda dell’attrice.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio proponevano appello.

5. Resisteva la “Montemerlo s.s. Società Agricola”.

6. Con sentenza n. 2274/2015 la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta in prime cure dall’appellata; condannava l’appellata alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che l’appellata, all’uopo onerata ai sensi dell’art. 947 c.c., nel testo applicabile ratione temporis, antecedente alla novella di cui alla L. n. 37 del 1994, non aveva dato prova rigorosa della verificazione delle condizioni dell’invocato acquisto a titolo originario e prova in suo favore non potevano costituire gli esiti della consulenza tecnica.

Evidenziava segnatamente che la società appellata non aveva fornito dimostrazione rigorosa del verificarsi di un fenomeno di progressivo ed impercettibile incremento dei suoi terreni frontisti e del carattere integralmente naturale di un siffatto fenomeno.

Evidenziava che del resto sicuro riscontro della concorrente influenza della causa antropica sull’attuale conformazione dei terreni si desumeva pur dai documenti allegati dall’appellata.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Montemerlo s.s. Società Agricola”; ne ha chiesto in virtù di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 941,942,947 c.c. (nel testo antecedente alla novella di cui alla L. n. 37 del 1994) e art. 2697 c.c.; l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto dell’ampia documentazione prodotta a dimostrazione del carattere esclusivamente naturale dell’evento.

Deduce che da tali documenti si evince che le opere antropiche si erano limitate a “consolidare” la formazione, per effetto di eventi naturali, dei terreni de quibus agitar, sicchè in nessun modo le stesse opere possono considerarsi concause dei possibili nuovi incrementi.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che la corte distrettuale non ha considerato che i terreni retrostanti le opere di difesa erano emersi ancor prima della realizzazione di tali opere da parte della pubblica amministrazione.

Deduce che del resto i consulenti di parte hanno concordato sul fatto che “l’abbandono del paleo alveo più antico non può essere fatto risalire alla costruzione delle difese”; che invero non possono ritenersi rilevanti opere antropiche realizzate al più tardi agli inizi degli anni ‘70 del novecento nella formazione di terreni già emersi tra il 1882 e gli anni ‘60 del novecento.

Deduce infine che la corte territoriale ha omesso di esaminare i fatti decisivi illustrati nelle osservazioni tecniche del proprio consulente.

11. I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Invero con ambedue l’mezzi di impugnazione la società ricorrente censura essenzialmente il giudizio “di fatto” cui la Corte d’Appello di Torino ha atteso, giudizio di cui si adduce l’erroneità in dipendenza dell’inesatta ed incompiuta valutazione degli esiti istruttori (“vi sono circostanze documentate che dimostrano che i terreni oggetto di causa sono emersi per fatti naturali e che, con riguardo alla loro emersione, non hanno avuto alcuna incidenza le opere idrauliche realizzate sulla sponda del fiume Po”: così memoria, pag. 2; “le opere spondali rilevate dal CTU (…) non hanno avuto alcuna incidenza sulla formazione dei terreni alluvionali oggetto della presente causa, in quanto dette opere hanno assolto semplicemente la funzione di protezione dei terreni già formatisi naturalmente (…)”: così memoria, pag. 5).

Entrambi i mezzi di impugnazione dunque si qualificano in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. D’altronde è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini appieno si giustifica la disamina contestuale dell’uno e dell’altro motivo, che in ogni caso sono privi di fondamento e da respingere.

12. Ovviamente gli asseriti vizi motivazionali rilevano oltre che nei limiti della (novella) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica sì osserva quanto segue.

Da un canto, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), la corte territoriale ha, lo si è anticipato, compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Ulteriormente la Corte di Torino ha non solo dato conto, testualmente, delle conclusioni dell’ausiliario di ufficio (il quale, “esaminati i documenti tecnici e gli atti epistolari relativi emessi dalla pubblica Autorità investita del controllo del territorio, (ha concluso nel senso) che i terreni oggetto di vertenza si sono formati per cause non completamente naturali (…)”: cfr. sentenza d’appello, pag. 10), ma ha specificato altresì che, comunque, mancava la prova della coincidenza tra l’estensione dei terreni richiesti in accessione e l’estensione dei terreni eventualmente già emersi in epoca antecedente alla realizzazione delle opere antropiche (cfr. sentenza d’appello, pag. 13).

D’altro canto, è da escludere che la corte torinese abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua.

13. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul plano della correttezza giuridica (in proposito cfr. Cass. 3.4.2002, n. 4753, secondo cui, anche nel vigore delle norme di cui agli artt. 942, 946 e 947 vecchio testo del codice civile (anteriormente, cioè, alla novella di cui alla L. n. 37 del 1994), le accessioni fluviali comportavano l’acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi solo se determinate da eventi naturali, e non dall’opera artificiale dell’uomo; Cass. 17.2.2020, n. 3854).

14. A tal riguardo si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrarlo avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando (è il caso di cui al presente ricorso) ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità; Cass. 18.4.2001, n. 5687).

Tanto, evidentemente, in ordine alle osservazioni tecniche del 14.12.2011 a firma del consulente di parte ricorrente.

In secondo luogo, la ricorrente censura la pretesa omessa erronea valutazione delle risultanze di causa (“il Giudice di secondo grado ha obliterato il valore definitivo dei decreti del Magistrato del Po”: così memoria, pag. 6; “il Giudice di secondo grado ha omesso di considerare il contenuto della CTU di primo grado e dei sopralluoghi e delle verifiche in forza delle quali essa è stata redatta”: così memoria, pag. 7; “l’alluvione non può essere stata, nella fattispecie, indotta da difese spondali per essere stato accertato che le stesse sono di tipo longitudinale e non trasversale”: così memoria, pag. 9).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26,9.2018, n. 23153).

15. In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Montemerlo s.s. Società Agricola”, a rimborsare ai controricorrenti, Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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