LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7467/16) proposto da:
C.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giorgio Allocca, e Fioravante Orlando, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via Nicotera, n. 29;
– ricorrente –
contro
U.S., (C.F.: *****), e R.P. (C.F.:
*****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. Antonio Di Maria, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Annunziato Randazzo, in Roma, v. Circonvallazione Clodia, n. 36/B;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4446/2015 (depositata il 16 novembre 2015);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2002 C.G., dopo aver premesso di essere proprietario esclusivo di un immobile adibito a civile abitazione sito nel Comune di ***** (riportato in catasto alla partita *****, foglio *****, p.lla *****), esponeva che i confinanti U.S. e R.P., proprietari del caseggiato adiacente, verso la fine del mese di *****, avevano realizzato, senza alcun titolo, lungo il confine una consistente struttura a sbalzo in conglomerato cementizio, nonchè un locale con altra struttura in muratura, poggiandovi sul fianco esterno un tubo di gomma, in violazione di qualsivoglia norma sulle distanze previste dal codice civile e dal PRG vigente in detto Comune, il quale prescriveva la distanza di mt. 10,00 dalla costruzione e di mt. 5,00 dal confine, evidenziandosi, altresì, che predetti confinanti aveva eretto anche una struttura in cemento armato il cui angolo sovrastava per circa 20 cm. la proprietà di esso attore, ledendo pure la veduta diretta e laterale esercitata dalle finestre, nonchè del panorama.
Sulla base di tanto conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, i suddetti U.S. e R.P. per sentirli condannare all’abbattimento dei descritti manufatti realizzati in violazione delle indicate distanze legali, nonchè al risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento del valore commerciale del suo immobile, quantificati nell’importo di Euro 25.822,84, con vittoria delle spese giudiziali.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti si costituivano in giudizio, eccependo la violazione del “ne bis in idem” con riferimento ad un precedente giudicato penale asseritamente intervenuto sugli stessi fatti ed instando, in ogni caso, per il rigetto della domanda.
All’esito dell’istruzione probatoria, l’adito Tribunale di Benevento, con sentenza n. 704/2008, accoglieva per quanto di ragione la domanda, condannando i convenuti alla demolizione di tutte le opere realizzate in violazione dell’art. 905 c.c., oltre al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2.000,00, con interessi dalla domanda stessa al soddisfo.
2. Decidendo sull’appello formulato dai convenuti soccombenti e nella costituzione dell’appellato (che, a sua volta, avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4446/2015 (depositata il 16 novembre 2015), accoglieva il gravame principale, riformando totalmente la pronuncia impugnata, e rigettava quello incidentale, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte partenopea rilevava che il C. non aveva assolto all’onere della prova circa la proprietà sul tratto di terreno (identificato con la particella n. ***** del foglio ***** in agro di *****) interposto tra i fondi appartenenti alle parti in causa, senza che, perciò, fosse stato possibile riscontrare l’inosservanza, da parte della nuova costruzione, della distanza legale dal confine, come denunciata dallo stesso C., al fine dell’applicabilità dell’art. 873 c.c..
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il C.G..
Hanno resistito con controricorso gli intimati U.S. e R.P..
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli artt. 115,116 e 345 c.p.c., nonchè degli artt. 873,771 e 1159 c.c..
Secondo la prospettazione del C. la Corte di appello aveva omesso di valutare che, nelle more del giudizio dinanzi alla stessa, egli aveva fornito prova di essere divenuto proprietario della contestata particella frapposta alle proprietà delle parti in causa per usucapione che egli aveva inteso far valere nel giudizio intentato (iscritto al n. RG 3514/2004 presso il Tribunale di Benevento), contro di lui da Ri.Eu., che aveva esercitato l’azione di rivendicazione per l’accertamento della sua titolarità su detta particella e ciò sull’asserito presupposto che tale giudizio era stato interrotto a seguito del decesso del citato Ri. il *****, senza essere stato riassunto.
Il ricorrente aggiunge che tali circostanze erano state dedotte e riscontrate documentalmente in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica nel giudizio di appello sul presupposto che non era stato possibile provvedervi prima per causa a lui non imputabile, in tal senso prospettando anche le censure riconducibili dell’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5).
2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 873 c.c., rimarcando che la Corte di appello avrebbe mancato di rilevare la denunciata violazione delle distanze legali alla stregua delle risultanze della c.t.u..
3. Con la terza censura il ricorrente ha denunciato – in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., con la conseguente applicabilità dell’art. 873 c.c., sul presupposto che la Corte di appello non aveva preso in esame, sebbene lo stesso l’avesse dedotto nella memoria di replica, la circostanza secondo la quale le parti in sede di sopralluogo non avevano contestato la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa.
4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione degli artt. 950,1325,1350 e 873 c.c., sostenendo (ancora un volta) che la Corte di appello non aveva preso in esame, malgrado essa fosse stata dedotta nella memoria di replica, la circostanza secondo la quale le parti in sede di sopralluogo non avevano contestato la linea di confine tra le proprietà delle parti in causa, così potendosi ritenere configurato un negozio di accertamento, per effetto di un regolamento amichevole della linea di confine.
5. Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – il vizio di omessa pronuncia (perciò rilevante ai soli fini della violazione riconducibile al n. 4) sul motivo di appello incidentale, il quale, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, non riguardava la sola applicabilità dell’art. 873 c.c., ma anche la mancata pronuncia sulla quantificazione del danno operata dal Tribunale.
6. Rileva il collegio che il primo motivo è del tutto privo di qualsiasi fondamento.
Con esso, invero, il ricorrente ha introdotto nella presente sede di legittimità una questione del tutto nuova (tanto è vero che non ve nè traccia nella sentenza di appello), afferente alla supposta maturazione dell’usucapione in suo favore con riferimento alla particella in contestazione da cui avrebbe dovuto desumersi la titolarità in suo favore, che non era stata dedotta e che il C. avrebbe potuto far valere fin dal giudizio di primo grado (definito con sentenza del 2008), chiamando in causa, se del caso, il Ri. che, in altro giudizio, già iniziato nel 2004, aveva invece rivendicato la proprietà della medesima particella e in cui il C. pure si era costituito.
Il ricorrente sostiene, poi, che l’acquisto per usucapione avrebbe covuto desumersi dagli atti della causa intentata nei suoi confronti dal Ri., che poi era stato interrotto nel ***** per la morte di quest’ultimo e che, non essendo stato riassunto (circostanza, peraltro, contestata dal controricorrente avrebbe determinato l’acquisto della particella per usucapione a suo favore: specificando che tali documenti aveva potuto produrli solo in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica (che vengono trascritte), atti, però, con i quali – come è noto – non possono essere dedotte nuove domande e nuove prove, avendo solo funzione illustrativa delle domande già ritualmente proposte e delle difese già espletate nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante Cass. n. 89/2016) che con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi.
Deve, inoltre, aggiungersi che i documenti indicati dal ricorrente e relativi all’altro giudizio avrebbero potuto essere certamente prodotti prima della precisazione delle conclusioni in appello, donde non vi è alcuno spazio per l’applicabilità dei principi statuiti con le sentenze delle Sezioni unite di questa Corte nn. 8052 e 8053 del 2005, dal momento che – come risulta dalla sentenza di secondo grado – la causa era stata riservata per la decisione all’udienza collegiale del 26 giugno 2015, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c..
E tutto ciò senza considerare l’insostenibilità sul piano giuridico della prospettata tesi della possibilità di acquisire il titolo di usucapione, dedotto come eccezione o sotto forma di domanda riconvenzionale, contrapposte ad una domanda di rivendicazione, solo perchè il giudizio si sarebbe interrotto.
7. Il secondo motivo è da dichiararsi propriamente inammissibile poichè, con esso, il ricorrente tende a sollecitare una rivalutazione di merito nella presente sede di legittimità del contenuto e delle conclusioni risultarti dalla relazione del c.t.u., su cui la Corte di appello ha svolto un’adeguata motivazione desumendone che, in realtà, non poteva escludersi, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che la particella in contestazione potesse appartenere ad altri (proprio il Ri.) e che, in ogni caso, il C. non aveva offerto alcun titolo idoneo a comprovare la sua proprietà.
Sul piano generale va, poi, ricordato come sia consolidata la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 27000/2016 e Cass., n. 1229/2019) nel rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
8. La terza e quarta censura del ricorrente – esaminabili congiuntamene siccome afferenti alla stessa deduzione – sono anch’esse inammissibili non potendosi configurare alcuno dei vizi dedotti (riconducibili ai nn. 3, 4 e 5 c.p.c.) con riferimento alla mancata valutazione di fatti (nello specifico, quello asseritamente riferito alla mancata contestazione della linea di confine tra le parti in causa) prospettati solo in sede di memoria di replica, come sostenuto dalla difesa del C..
E’, infatti, indubbio che con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove, formulare nuove conclusioni o sollecitare nuovi accertamenti istruttori, su cui, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. ad es., Cass. n. 98/2016).
9. Il quinto ed ultimo motivo deve essere ritenuto inammissibile sia per difetto di specificità (non risultando integralmente trascritto il motivo di appello incidentale) ma, ancor prima, per difetto di interesse perchè, essendo stato accolto l’appello principale degli U. – R. con il rigetto della domanda del C., era venuto meno il presupposto stesso per la possibile revisione della condanna risarcitoria adottata con la sentenza di primo grado, che, per l’appunto, avrebbe potuto essere compiuta solo in caso di ritenuta fondatezza della originaria domanda principale per violazione degli artt. 873 e 905 c.c., invece esclusa dal giudice di appello (donde il dichiarato assorbimento nel gravame incidentale) che ha riformato la statuizione di prime cure.
10. Rileva, infine, il collegio che è inammissibile in questa sede di legittimità la richiesta di condanna – formulata in controricorso dalla difesa di U.S. e R.P. – alla restituzione, da parte del C., della somma di Euro 7.979,74, percepita in dipendenza di azione esecutiva dallo stesso intrapresa nei confronti di essi controricorrenti in virtù della sentenza del giudice di primo grado ed assegnata con ordinanza del giudice dell’esecuzione – in relazione al proc. iscritto al R.E. al n. 279/2012 – del Tribunale di Benevento in data 13 dicembre 2012 (depositata il 18 dicembre 2012), così come è inammissibile l’ulteriore connessa istanza di condanna del difensore del C. alla restituzione della somma di Euro 589,01, percepita a titolo di competenze professionali in relazione al predetto procedimento esecutivo.
Al di là che tali richieste sono estranee all’oggetto del giudizio ed ai motivi del ricorso per cassazione (non essendo state, peraltro; nemmeno dedotte a supporto di un eventuale ricorso incidentale), non trova ragione di applicazione l’art. 389 c.p.c., bensì, per effetto della riforma (in senso favorevole agli odierni controricorrenti) della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, risulta applicabile l’art. 336 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 10124/2009, Cass. n. 2135/2016 e Cass. n. 23972/2020), onde le predette richieste avrebbero dovuto essere formulate (quale possibile conseguenza dell’accoglimento del gravame) al giudice di secondo grado, tenuto conto che l’atto di appello è del 10 aprile 2009 e la sentenza di appello è stata adottata il 16 novembre 2015, a fronte dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione, in data 13 dicembre 2012 (quindi nelle more di svolgimento del giudizio di appello), con cui era stato definito il procedimento esecutivo fondato sul titolo costituito dalla provvisorietà dalla sentenza di primo grado relativamente alla condanna risarcitoria pecuniara in favore del C., ragion per cui gli attuali controricoricorrenti avrebbero potuto invocare il diritto alla restituzione al più tardi con la precisazione delle conclusioni in secondo grado, non trattandosi di domanda nuova (ma conseguente ad uno sviluppo processuale connesso verificatosi nel corso del giudizio di secondo grado). Rimane salva, ove ne sussistano i presupposti e non sia decorso il relativo termine di prescrizione, l’esercitabilità dell’azione di restituzione in separato giudizio per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal C. (e, quindi, della definitiva riconosciuta infondatezza della sua domanda originaria).
11. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto; con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidando nei sensi di cui in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cpa e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021
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