Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19079 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29480-2018 proposto da:

COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO GRIMALDI;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2525/2018 del TRIBUNALE di SALERNO depositata il 4/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il Comune di Capaccio chiede la cassazione della sentenza d’appello con cui il Tribunale di Salerno ha rigettato l’impugnazione che aveva proposto avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione al verbale di accertamento della violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, per mancato deposito del materiale fotografico comprovante il proseguimento della marcia nonostante il semaforo rosso;

– a sostegno della fondatezza della contestazione elevata il Comune aveva dedotto di avere tempestivamente depositato tale documentazione in primo grado;

– tuttavia, il tribunale aveva ritenuto la circostanza sfornita di prova poichè l’appellante si era limitato a depositare in copia la documentazione fotografica, il che non dimostrava l’avvenuto tempestivo deposito della stessa in primo grado;

– inoltre il tribunale evidenziava come dal verbale dell’unica udienza espletata non emergesse la conferma dell’asserito deposito;

– la cassazione è chiesta sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, dal Comune di Capaccio; non ha svolto attività difensiva l’intimato M.S..

CONSIDERATO

che:

– ai fini della delibazione dei tre motivi, tutti sostanzialmente incentrati sulla produzione documentale è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio del primo grado;

– ciò posto ed al fine di formulare nuova proposta ex art. 380-bis c.p.c., all’esito della suddetta acquisizione, dispone rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per formulare nuova proposta all’esito dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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