LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34106-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
PONSACCO IMMOBILIARE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1319/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 5 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Ponsacco Immobiliare s.r.l., società cancellata dal Registro delle Imprese il 12 febbraio 2013, in persona del socio unico G.A., avverso la decisione della Commissione tributaria di Pisa che aveva respinto il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP e IVA per l’anno 2010.
Avverso la suddetta pronuncia, l’Agenzia delle entrate, con atto del 5 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 2495 c.c. e art. 382 c.p.c., comma 3. Rileva la ricorrente che il ricorso, sia in primo grado che in appello, era stato proposto dalla “cessata Ponsacco Immobiliare s.r.l.” e non dalla socia G.A., cui era stato notificato l’avviso di accertamento dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Poichè il ricorso era stato proposta da una società già estinta, priva quindi della capacità processuale, veniva in rilievo una causa di improponibilità originaria della domanda, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, il che comportava la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata.
La censura è fondata.
Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti trascritti in ricorso e allo stesso allegati in ossequio al principio di autosufficienza che la Ponsacco Immobiliare s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 12 febbraio 2013 e che l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato alla soda unica G.A., in quanto, a seguito della intervenuta estinzione, le obbligazioni della società si erano trasferite ai soci. Dagli atti processuali emerge, altresì, che sia il ricorso di primo grado sia l’appello sono stati proposti dalla “cessata Ponsacco Immobiliare s.r.l.”, in persona del socio G.A..
Ciò posto, va rilevato che secondo l’orientamento espresso da questa Corte nel processo tributario la cancellazione dal Registro delle Imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (Cass. n. 23365 del 2019; conf. Cass. n. 5736 del 2016). La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese determina l’estinzione dell’ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest’ultimo caso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (Cass. n. 21188 del 2014).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, dovendosi cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., u.c., poichè la causa non poteva essere proposta.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata poichè la causa non poteva essere proposta.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021