Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19101 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35208-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

LINEA COLORE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 467/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dalla LINEA COLORE s.r.l. in liquidazione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, ai fini IRES, IRAP ed IVA, venivano disconosciuti costi per operazioni soggettivamente e (in parte) oggettivamente inesistenti.

Riteneva il giudice di appello che le dichiarazioni rese da C.L., amministratore e socio unico della MEDIAPLUS s.r.l., secondo cui circa il 75% degli importi fatturati e riscossi dalla sua società veniva successivamente retrocesso ai clienti, erano rimaste prive di oggettivo riscontro. Osservava, in particolare, che il C. era inattendibile per aver formato documentazione fiscale inesistente e per avere interesse a sostenere di aver percepito proventi inferiori a quelli effettivi e documentati dai bonifici bancari, evidenziando altresì l’incompletezza dell’indagine svolta dagli organi accertatori.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, artt. 2697 e 2729 c.c. Rileva che le fatture contestate riguardavano operazioni soggettivamente inesistenti che, parzialmente, erano anche oggettivamente inesistenti. Riguardo alle prime, censura la sentenza impugnata per aver annullato l’intera ripresa a tassazione, pur potendo la società contribuente dedurre i costi, se effettivamente sostenuti, solo ai fini IRES ed IRAP, ma non anche ai fini IVA, non ricorrendo nella specie un caso di ignoranza incolpevole del contribuente. Quanto alle operazioni (anche) parzialmente oggettivamente inesistenti, lamenta che la CTR aveva errato, reputando inattendibili le dichiarazioni rese dal C. e nel richiedere all’Ufficio ulteriori elementi di prova, posto che, essendo la MEDIAPLUS s.r.l. una “cartiera”, spettava al contribuente dimostrare che le operazioni erano state integralmente effettuate e che le relative somme erano state realmente versate; in mancanza di tale prova, i relativi costi rimanevano indeducibili non solo ai fini IVA, ma anche ai fini IRES e IRAP.

Il ricorso è fondato.

Va ribadito che:

– In tema di IVA, l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. n. 27566 del 2018).

– In tema di IVA, qualora l’amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020);

– In tema di Iva, una volta assolta da parte dell’amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 17619 del 2018).

Orbene, la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi sopra richiamati. Ed invero, essendo comprovato che le fatture erano state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, la CTR avrebbe dovuto, per annullare anche la ripresa ai fini IVA, accertare che la contribuente avesse adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Anche per quanto concerne le fatture emesse per operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti, i giudici di appello non hanno fatto buon governo dei criteri di riparto dell’onere della prova elaborati da questa Corte, omettendo di considerare la prospettazione della difesa erariale – il cui positivo riscontro avrebbe soddisfatto l’onere probatorio sulla stessa gravante secondo cui la società (MEDIAPLUS s.r.l.) che aveva emesso le fatture contestate era una “cartiera”, come dimostrato dal fatto che il suo legale rappresentante ( C.L.) era stato condannato per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e ponendo illegittimamente a carico dell’Ufficio l’onere di fornire un riscontro oggettivo alle dichiarazioni accusatorie rese dal C..

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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