LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3314-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA FOOTBALL CLUB LAVELLO, R.M.A.;
– intimati-
avverso la sentenza n. 281/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
L’Associazione Sportiva Football Club Lavello e il suo legale rappresentante R.M.A. proponevano tre distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza contro tre avvisi di accertamento per imposte dirette ed IVA relativi agli anni 2005 e 2006.
La sentenza di accoglimento dei tre ricorsi riuniti veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, limitatamente ad uno degli avvisi di accertamento, essendo stati gli altri due definiti nelle more con condono. Si costituiva in giudizio R.M.A. eccependo – tra l’altro – la tardività dell’appello.
La CTR, con sentenza n. 207/2/2016, rilevata preliminarmente la tempestività del gravame, lo rigettava nel merito.
Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la suddetta pronuncia veniva accolto con ordinanza n. 2169/2018, con rinvio alla CTR della Basilicata per un nuovo esame.
Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi al giudice del rinvio riproponendo l’eccezione di inammissibilità dell’appello e contestando nel merito la pretesa tributaria.
La CTR, con sentenza depositata il 13 giugno 2019, dichiarava l’appello inammissibile, in quanto proposto oltre i termini di legge.
Avverso tale decisione, con atto del 10 gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione o falsa applicazione deLL’art. 2909 c.c. e ART. 324 c.p.c., nonchè dell’art. 383 c.p.c., per non avere il giudice del rinvio dichiarato inammissibile l’eccezione di controparte relativa all’asserita tardività dell’appello dell’Ufficio essendosi formato sul punto il giudicato interno.
La censura è fondata.
Dagli atti processuali allegati al ricorso ed in parte qua in esso trascritti, in ossequio al principio di autosufficienza, emerge che la CTR, con la menzionata sentenza n. 207/2/2016, si è pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione formulata dal contribuente, rilevando che “In rito, l’appello è tempestivo dal momento che si applica la contestata sospensione…”. Avverso tale capo della sentenza non è stata proposta alcuna doglianza da parte dei contribuenti, i quali sono rimasti intimati nel giudizio per cassazione promosso dall’Agenzia delle entrate, di modo che sulla questione dell’ammissibilità dell’appello si è formato il giudicato interno.
Questa Corte ha al riguardo affermato che nel contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, nè formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (Cass. n. 18600 del 2015; Cass. n. 26200 del 2014). Si è inoltre precisato che in ragione della natura “chiusa” del giudizio di rinvio, la parte soccombente non può dolersi dell’omesso rilievo officioso di una questione di diritto nuova, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l’operatività del principio di diritto in essa enunciato (Cass. n. 19436 del 20/07/2018).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e del terzo, concernenti rispettivamente l’asserita tempestività dell’appello e l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021