Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19105 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3943-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2598/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava al Fallimento della ***** s.r.l. cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis in relazione alla dichiarazione Modello IVA 2011, anno d’imposta 2010, con cui si era provveduto al recupero dell’importo indicato dal contribuente come “credito risultante dalla precedente dichiarazione per il 2009”. Ciò in quanto la dichiarazione Modello IVA 2010, anno d’imposta 2009, risultava omessa, poichè presentata il 29 dicembre 2011, oltre i termini di legge.

La Commissione tributaria provinciale di Varese accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Riteneva la CTR che il recupero dell’imposta non poteva, nel caso di specie, essere effettuato mediante procedura accertativa automatizzata.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della CTR veniva accolto con ordinanza n. 26128/2017. Osservava la Corte che l’amministrazione finanziaria poteva nella specie operare, con procedure automatizzate, il controllo formale della dichiarazione, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.

Rilevava inoltre che la CTR aveva dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di appello tra i quali vi era anche la censura della decisione appellata in punto di asserita prova della effettiva spettanza del credito IVA. Cassava quindi la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, con sentenza depositata il 17 giugno 2019, rigettava l’appello dell’Ufficio riconoscendo la spettanza del credito IVA. Riteneva la CTR che il Fallimento avesse dimostrato il diritto alla detrazione del credito IVA sulla base delle liquidazioni periodiche relative agli anni dal 2008 al 2011, le quali, “in assenza di contestazioni relative alla veridicità dei dati ivi riportati, costituiscono lo strumento attraverso il quale ricostruire il complesso delle operazioni svolte nell’anno d’imposta sì da risultare ultronea la produzione delle fatture di acquisto e vendita”.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare, deducendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza dell’impugnazione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis, 55 e 30. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto esaustivo, ai fini della prova del credito IVA, il mero esame delle liquidazioni periodiche, pur non essendo le stesse assistite da ulteriore documentazione contabile (fatture, contratti cui i documenti contabili pertengano) che dimostri l’esistenza e l’entità del credito.

La censura si palesa inammissibile.

Secondo l’insegnamento dalle Sezioni Unite (sent. n. 8053 del 2014), “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”; “L’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 20, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Ciò posto, va rilevato che la ricorrente, con l’unico mezzo di impugnazione formulato, prospetta in realtà, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che le liquidazioni periodiche IVA relative agli anni 2008-20092010-2011, in difetto di contestazioni relative alla veridicità dei dati nelle stesse riportati, costituissero documentazione idonea al fine di ricostruire il complesso delle operazioni svolte nel periodo di imposta in considerazione, senza che fosse necessario, per riconoscere la spettanza del credito, la produzione di ulteriore documentazione e segnatamente delle fatture emesse.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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