LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7511-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.L.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO TAGLIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO PARISI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2703/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata l’11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 11 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, accoglieva l’appello proposto da D.L.A.G. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Riteneva la CTR fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal contribuente, osservando testualmente che: “E’ rilevabile infatti dalla documentazione prodotta dalle parti che tra la data di notifica delle cartelle a natura tributaria e l’iscrizione dell’ipoteca impugnata sono trascorsi più di cinque anni, che è il termine massimo, dopo la notifica delle cartelle divenute definitive come nel caso di specie essendo state le stesse ritualmente notificate”.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente vanno delibate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per novità della questione concernente la prescrizione decennale dei crediti erariali nonchè per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Secondo il controricorrente l’agente della riscossione avrebbe dedotto con il ricorso per cassazione, per la prima volta, che i crediti in contestazione avevano natura erariale e che, pertanto, nella specie era applicabile il termine di prescrizione decennale. Il ricorso sarebbe inammissibile anche per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in quale atto di causa era stata prospettata la questione afferente alla natura erariale dei crediti oggetto di causa.
Le eccezioni sono infondate.
Invero, dall’esame della sentenza impugnata emerge che la questione concernente la prescrizione decennale dei crediti erariali è stata prospettata sin dal primo grado di giudizio, avendo la CTR affermato che la CTP aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione “sostenendo che i crediti per IRPEF, IVA e Irap si prescrivono in 10 anni e che i tributi locali in 5 e che nel caso di specie detti termini non erano ancora trascorsi”. Risulta peraltro dall’atto di controdeduzioni trascritto in parte qua nel controricorso che l’agente della riscossione aveva affermato che nella specie trovava applicazione l’ordinaria prescrizione decennale.
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, non incide sul termine di prescrizione la circostanza che le cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria siano divenute definitive per mancata impugnazione, posto che il termine di prescrizione è correlato alla natura del credito azionato ed è quindi decennale per i tributi erariali.
Il motivo è fondato.
Va anzitutto rammentato che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020).
Questa Corte a sezioni unite, nella sentenza n. 23397 del 2016, ha affermato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il suddetto principio di diritto è stato ribadito da Cass. n. 11760 del 2019, secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. con modif. nella L. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell’intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).
La CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo ritenuto prescritta la pretesa tributaria essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, divenute definitive, e la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, mentre, per quanto concerne i tributi erariali, la prescrizione è decennale in quanto correlata alla natura del credito.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021