LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7731-2020 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE della RISCOSSIONE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANCARLO GRECO;
– ricorrente –
contro
S.M.M., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELA PIBIRI;
– controricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5792/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 09/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 9 ottobre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto S.M.M. contro il preavviso di fermo di beni mobili registrati emesso a seguito del mancato pagamento (anche) di una cartella relativa ad IRPEF per l’anno 1996. Riteneva la CTR fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla contribuente sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, che aveva ritenuto – secondo i giudici di appello – che “i crediti IRPEF non cristallizzati in decisioni della giustizia tributaria soggiacciano al termine quinquennale di prescrizione”.
Avverso la suddetta sentenza Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
Resiste con controricorso la contribuente.
L’Agenzia delle entrate ha deposito mero atto di costituzione.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.; errata applicazione della prescrizione quinquennale in materia di IRPEF, inapplicabilità dell’art. 2948 c.c., n. 4. Rileva che la CTR non aveva correttamente interpretato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, essendo il termine di prescrizione correlato alla natura del credito azionato ed è quindi decennale per i tributi erariali.
Il ricorso è fondato.
Va anzitutto rammentato che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. n. 32308 del 2019; Cass. n. 15244 del 2020).
Questa Corte a sezioni unite, nella sentenza n. 23397 del 2016, ha affermato che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Il suddetto principio di diritto è stato ribadito da Cass. n. 11760 del 2019, secondo cui la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, conv. con modif. nella L. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell’intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).
La CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo ritenuto prescritto il credito IRPEF per il decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento, divenuta definitiva, e la notifica del preavviso di fermo di beni mobili registrati, senza considerare che, vertendosi in materia di tributi erariali, la prescrizione è decennale in quanto correlata alla natura del credito.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021