Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19108 del 06/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10765-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

J.E.F. COMMUNICATION SAS DI C.I. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7802/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 17/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 17 ottobre 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla J.E.F. Communication s.a.s. di C.I. & C. contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2014, veniva determinato maggior reddito di impresa ai fini delle imposte dirette e maggiore imponibile ai fini IVA. Ai finì IRPEF, il reddito veniva imputato ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto dell’11 marzo 2020, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.

La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.

L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, essendo la controversia sostanzialmente una.

Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata nè dagli atti processuali che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, nè che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.

In conclusione, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Stante il rilievo d’ufficio del difetto di contraddittorio, le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per l’integrazione del contraddittorio;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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