LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1389-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.K., rappresentato e difeso dall’avvocato LUFRANO GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 8318/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi (1: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170; 2: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.) avverso l’ordinanza del 22 giugno 2019 resa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dal Tribunale di Ancona.
L’intimato M.K. resiste con controricorso.
M.K., ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal magistrato competente in un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, dopo che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona ne aveva rigettato la richiesta, aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del 14 marzo 2018 con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore con decorrenza dall’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126 del. L’ordinanza pronunciata all’esito dell’opposizione ha riconosciuto e liquidato i compensi per le attività svolte anteriormente all’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3, rivolta al magistrato, avendo rilievo l’istanza proposta al Consiglio dell’Ordine, ed ha condannato il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese processuali in favore del ricorrente.
Su proposta del relatore, che riteneva che il primo motivo di ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il primo motivo di ricorso è fondato. Come da questa Corte più volte affermato (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia, quale quella in esame, in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016).
Rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, in quanto la relativa censura, inerente al disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 (secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato), è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla ordinanza impugnata.
Il ricorso va pertanto accolto e va cassata senza rinvio l’ordinanza impugnata, in quanto la causa non poteva essere proposta ex art. 382 c.p.c., comma 3, per difetto di legittimazione a proporre l’opposizione, liquidandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza, stante la mancata costituzione del Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata e condanna M.K. a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021