LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26662/2017 R.G. proposto da ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 14 presso lo studio “Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario”, rappresentata e difesa dagli avvocati Pauletti Enrico e Nicastro Rosamaria;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope /eisdall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 529/05/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte, pronunciata il 23.02.2017, depositata il 4.04.2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Don. RUSSO RITA.
RILEVATO
Che:
1.- Enel Produzione s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento notificatole dalla Agenzia delle entrate, a seguito di una procedura DOCFA 2005, relativo ad un impianto di produzione di energia idroelettrica sito nel territorio comunale di Venaus; la società aveva proposto rendita catastale pari ad Euro 55.042,00; l’Agenzia del territorio l’aveva elevata ad Euro 737.640,00 La società ha contestato la decadenza dal potere di accertamento, la carenza di motivazione dell’avviso, la illegittima inclusione delle opere idrauliche nei beni suscettibili di attribuzione di rendita, la eccessività del valore dei beni. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello la società, e la CTR del Piemonte con sentenza depositata il 13 maggio 2011 ha accolto l’impugnazione ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento e assorbiti gli altri motivi. La Corte di Cassazione con ordinanza 26981/2013 su ricorso dell’Agenzia delle entrate ha annullato la sentenza e rinviato al giudice d’appello in diversa composizione.
La CTR in sede di rinvio ha quindi esaminato le questioni assorbite e ha rigettato l’appello della società, ritenendo infondata l’eccezione del vizio di motivazione con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte sulla motivazione dell’avviso emesso a seguito di procedura DOCFA; ha ritenuto l’adeguatezza della valutazione, considerando i valori calcolati come già comprensivi del coefficiente di vetustà,in quanto è stato applicato un coefficiente del 10% per vetustà e si tratta di un impianto di lunga durata.
3. Avverso la predetta sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. La società ha depositato memoria, il processo è stato trattato alla udienza camerate del 2 marzo 2021.
RITENUTO
Che:
3. – Con il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione al denunciato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento deducendo la mancata indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche a supporto della nuova rendita determinata nonchè i criteri tecnici impiegati in sede di stima, ed eccependo la non sanabilità in giudizio della omessa motivazione.
Il motivo è infondato.
3.1 – Si tratta nella fattispecie di attribuzione di nuova rendita a seguito di procedura DOCFA, come dedotto dalla parte e come si evince dall’avviso di accertamento, scansionato e incluso nelle pagine del ricorso; detto avviso di accertamento oltre a riportare i dati oggettivi dell’immobile include una “relazione di stima sintetica” tabella con elementi estimali per determinare la rendita catastale.
Deve quindi osservarsi che la procedura DOCFA’ è a struttura fortemente collaborativa e partecipativa, che muove dalla iniziativa del contribuente e ciò incide, di conseguenza, sugli oneri di motivazione dell’avviso di accertamento (Cass. 21505/2010; Cass. 30166/2019).
Il giudice d’appello, confermando la sentenza di primo grado, si è quindi attenuto al consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale “qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la merci indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e verificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 30166/2019; Cass. n. 23237/2014).
4.- Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in quanto l’Agenzia non avrebbe dato alcuna indicazione circa i criteri tecnici che sono stati impiegati in sede di stima limitandosi ad affermare solo in sede di costituzione in giudizio che il valore dei fabbricati e dei terreni sono sono stati ricavati attraverso le procedure proprie di quest’ufficio che seguono correttamente i principi dell’estimo. In particolare aumento di indicare in sede di accertamento gli impianti similari presi a riferimento e ciò non è sufficiente alla prova. I valori attribuiti ai beni in contestazione sono invece da ritenersi eccessivi ed incongrui in mancanza di riscontro probatorio. Con il terzo motivo del ricorso la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1939, artt. 19, 28 e 61 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (Legge di stabilità 2015) censurando la sentenza impugnata in ordine alla dedotta eccessività del valore attribuito all’impianto per mancata applicazione del coefficiente di vetustà e obsolescenza; altresì sostenendo la cogenza dei parametri di cui alla Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 documento di prassi che ha assunto valenza di legge valida etga omnes perchè recepito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
11 giudice d’appello ha accertato che nella stima sono stati presi a riferimento valutazioni di turbine di altre centrali di cui almeno una già di proprietà Enel; che la stima è stata svolta prendendo riferimento valutazioni per altre centrali e studi specialistici ed inoltre essa è adeguata considerando che si tratta di impianti di lunga durata e che è stato applicato un coefficiente di vetustà alle turbine.
Come sopra si è detto la DOCFA è una procedura fortemente partecipativa e competeva alla società l’onere di fornire specificamente la prova dei suoi assunti circa la ridotta potenzialità degli impianti in sede di verifica effettuata dai tecnici erariali durante il sopralluogo e la stima diretta; per quanto poi specificamente attiene alla disposizione di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, essa ha carattere di innovazione normativa e non è quindi applicabile retroattivamente ad una operazione di riclassamento, come quello di specie, avvenuta nel 2005 (Cass. n. 4922/ 2015; Cass. n. 606 e 607/2020).
Quanto al resto si tratta di un giudizio di fatto, di cui non può sollecitarsi la revisione in questa sede (Cass. n. 25146/2016; Cass. n. 4024/2014).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, da remoto, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021