LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22019/2019 proposto da:
M.G., M.P., M.A., questi ultimi due in qualità di eredi di Ma.Go., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO BENEDETTI, e GIANNA FIASCHI;
– ricorrenti –
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE VINCELLI;
– controricorrente –
PROVINCIA DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO CRESCI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.G., M.P., M.A., questi ultimi due in qualità di eredi di Ma.Go., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO BENEDETTI e GIANNA FIASCHI;
– controricorrenti all’incidentale –
avverso la sentenza n. 89/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 28/02/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
uditi gli avvocati Alberto Benedetti, Mascia D’Antona, per delega dell’avvocato Giacomo Cresci, Marcello Cecchetti per delega dell’avvocato Giuseppe Vincelli.
FATTI DI CAUSA
M.G. e Go. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pisa, la Provincia di Pisa per sentir accertare l’insussistenza del credito di Euro 24.866,28, vantato nei loro confronti dal predetto ente, a titolo di indennità di occupazione per il periodo 2007-2012, di un’area asseritamente appartenente al demanio idrico.
Si costituì in giudizio la parte convenuta contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Firenze.
Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 20 novembre 2014, rilevò che le domande proposte presupponevano l’accertamento pregiudiziale in ordine alla natura demaniale o meno del corso d’acqua, accertamento rispetto al quale sussisteva la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e dispose, quindi, la sospensione ex art. 295 c.p.c., della causa sino alla risoluzione della controversia relativa alla qualificazione, o meno, dell’area in questione in termini di demanio idrico.
Il giudizio venne riassunto innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Firenze da M.G., P. e A., gli ultimi due quali eredi di Ma.Go..
Si costituì anche in quella sede la Provincia di Pisa che eccepì il proprio sopravvenuto difetto di titolarità passiva in relazione al rapporto de quo, ai sensi della L.R. Toscana 3 marzo 2015, n. 22, art. 2, in ragione del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla gestione del demanio idrico, tra cui l’introito dei relativi proventi, e sollevò eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 3 e 17, e dell’art. 11-bis, comma 5, della già indicata L.R. Toscana.
Il TRAP disattese tale eccezione sul rilievo che, in ragione dell’art. 111 c.p.c., non poteva ritenersi venuta meno la legittimazione passiva della Provincia.
Nel merito, dopo aver richiamato la c.t.u. espletata dinanzi a sè, il TRAP rilevò che l’Antifosso di *****, interamente tombato (fatta eccezione per due brevi tratti), fin dal suo inizio assolveva a funzioni di drenaggio della zona industriale, e dopo un breve tratto scoperto, riceveva le acque raccolte dai piazzali del cimitero e quelle stradali e che dalla consulenza tecnica si desumeva che, fin dalla sua origine, l’Antifosso di ***** svolgeva la funzione di raccogliere “le acque meteoriche dalle caditoie stradali e reflue dai numerosi collettori fognari misti gestiti” (come indicato dal consulente di parte della resistente), funzione peraltro riconducibile a quella di un collettore fognario.
Il TRAP ritenne, pertanto, che il tratto dell’Antifosso di ***** sottostante la proprietà dei ricorrenti avesse cessato di appartenere al demanio idrico.
Avverso la sentenza del TRAP la Provincia di Pisa propose appello, del quale chiesero il rigetto gli attuali ricorrenti.
Nel corso del giudizio di appello spiegò intervento la Regione Toscana, sostenendo la sussistenza della legittimazione della Provincia di Pisa e chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione proposta da quest’ultimo ente.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 89/19, depositata in data 28 febbraio 2019, accolse in parte l’appello e, in riforma della sentenza del TRAP, rigettò la domanda degli originari ricorrenti e compensò tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza da M.G., P. e A., gli ultimi due quali eredi di Ma.Go., hanno proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.
La Regione Toscana ha resistito con controricorso.
La Provincia di Pisa ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato – basato su un unico motivo e illustrato da memoria -, del quale i ricorrenti principali, con controricorso incidentale, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità ovvero il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente ritengono queste Sezioni Unite che non può essere accolta l’istanza – formulata dai ricorrenti, in pubblica udienza – di rimessione in termini per la notifica del controricorso al ricorso incidentale condizionato, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., sez. un., 15/07/2016, n. 14594; Cass., ord., 31/07/2017, n. 19059).
Va evidenziato che, nella specie, il destinatario della notifica dell’atto risulta, dall’A.R. prodotto, trasferito, come da attestazione dell’addetto al recapito del 13/11/2019, mentre il plico risulta, in base al timbro postale apposto sul medesimo A.R. e a quanto dedotto dai medesimi ricorrenti in memoria a p. 7, rispedito al mittente in data 2/12/2019. Pertanto, non avendo i ricorrenti neppure precisato la data in cui i medesimi hanno appreso l’esito negativo della notifica (essendosi limitati genericamente a far riferimento alle “settimane seguenti al 02.12.2019”) ed essendo stato il processo notificatorio riattivato solo in data 5.02.2020, il ricorso in parola risulta, in ogni caso, tardivamente notificato e, pertanto, inammissibile, non potendosi, per quanto appena evidenziato (Cass. 11/06/2018, n. 15056), ritenere sussistenti i presupposti per conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria nè per una eventuale riammissione in termini (Cass., 8/03/2017, n. 5974).
Ricorso principale 2. Con il primo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 34,112 e 295 c.p.c., e/o art. 156 c.p.c., comma 2. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e/o violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 142 (in relazione alla domanda originaria fatta valere avanti il Tribunale di Pisa ed all’accertamento pregiudiziale demandato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche)”.
Sostengono i ricorrenti che il TSAP avrebbe errato nell’identificazione del thema decidendum demandatogli ed avrebbe pronunciato ultra petita.
Deducono, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe illegittima, sotto altro subordinato profilo, in quanto, pur se dovesse ritenersi che il TSAP abbia inteso definire anche il “merito” della domanda originariamente proposta dai M., la statuizione sarebbe stata resa ultra petita per un duplice ordine di motivi: a) perchè la questione concernente la debenza o meno dell’indennità di occupazione del bene demaniale non avrebbe trovato ingresso nel giudizio a quo ed il capo della sentenza che ha declinato la giurisdizione non avrebbe formato oggetto di impugnativa da parte della Provincia di Pisa, b) perchè, come rilevato dal Tribunale di Pisa, la domanda originariamente proposta “non si esaurisce” nell’accertamento pregiudiziale in ordine alla natura demaniale o meno del corso d’acqua, venendo in rilievo anche i profili di contestazione del quantum richiesto. Pertanto, in questa ipotesi, sussisterebbe, ad avviso dei ricorrenti, oltre alla violazione dell’art. 112 c.p.c., anche la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 142, per incompetenza del TSAP in grado di appello a pronunciarsi sulla spettanza o meno dell’indennità di occupazione.
2.1. Il motivo è inammissibile quanto alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., non potendo tale violazione essere dedotta come motivo di ricorso avverso le sentenze del TSAP, considerato che, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204, il quale opera un rinvio recettizio al codice di procedura civile del 1865, in caso di pronuncia extra petita da parte del TSAP, non è esperibile il ricorso per cassazione, ma lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione allo stesso TSAP, contemplato da detta norma per i casi previsti ai nn. 4 (se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”), 5 (“se abbia aggiudicato più di quello che era domandato), 6 (“se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda) e 7 (“se contenga disposizioni contraddittorie”) dell’art. 517 c.p.c. 1865 (Cass. sez. un. 12 gennaio 2011, n. 505; Cass. sez. un. 10 settembre 2009, n. 19448; Cass. 10 luglio 2006, n. 15617; Cass. 14 dicembre 1981, n. 6591; v. anche Cass., sez. un., 6/05/2014, n. 9662).
Queste Sezioni Unite hanno pure da ultimo ribadito che, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 – che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 -, qualora il Tribunale Superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l’impugnazione esperibile è l’istanza di rettificazione al medesimo Tribunale Superiore e non il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 – 202 dello stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204 (Cass., sez. un., 25/06/2019, n. 16979).
2.2. Il motivo è, invece, infondato quanto alla dedotta violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 142, “per incompetenza del TSAP (in grado di appello) a pronunciarsi sulla spettanza o meno dell’indennità di occupazione”, risultando evidente, dalla lettura combinata della motivazione e del dispositivo, che il TSAP ha statuito solo sulla questione rimessa alla cognizione di quel Giudice (v. motivazione della sentenza impugnata, p. 17, dove si afferma che “alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale… la domanda originaria dei ricorrenti relativa al venir meno della demanialità va rigettata”).
Si osserva al riguardo, infatti, che l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche dalle enunciazioni inserite nella motivazione (Cass. 8/06/2007, n. 13441). Ed invero, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice; ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (Cass., ord., n. 18/10/2017, n. 24600; Cass. 10/09/2015, n. 17910).
3. Il secondo motivo è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di legge: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 143 e 144. Violazione e falsa applicazione degli artt. 822,824 e 947 c.c. (nel testo modificato dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 4). Violazione e falsa applicazione della L. 5 gennaio 1994, n. 37, art. 5 e del D.P.G.R. Toscana 12 agosto 2016, nt. 60/R, art. 39. Violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del D.lgs n. 112/201909 e del conseguente Accordo (S)tato Regioni del 20.06.2002, (in relazione ai motivi da quarto a ottavo dell’appello della Provincia di Pisa)”.
I ricorrenti deducono di aver rappresentato, sin dall’atto introduttivo, che già nel giugno 1965 il corso d’acqua denominato Antifosso di ***** non apparteneva al demanio idrico, il che sarebbe pure risultato dalla documentazione, e che il C.T.U., nella sua relazione, aveva osservato che “a partire dalla seconda metà del secolo scorso, fino ad oggi, l’urbanizzazione attorno al nucleo originario di ***** in destra emissario ha trasformato ulteriormente il territorio, inglobando progressivamente il collettore nell’ambito del sistema di drenaggio urbano”.
Sostengono i ricorrenti di aver prodotto e allegato “atti e fatti” idonei a dimostrare la volontà della P.A. di sottrarre il bene alle funzioni proprie del demanio idrico statale. In sintesi, ad avviso dei ricorrenti, vi sarebbero atti della P.A. locale e fatti che dimostrerebbero che l’Antifosso di ***** avesse perso già molti anni prima del 1994 – e, quindi, prima dell’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 37 (che ha espressamente escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico) – la funzione “idraulica” ed avesse acquisito in modo permanente ed irreversibile quella di collettore fognario e tale trasformazione sarebbe avvenuta con opere incompatibili con l’eventuale mera “tolleranza” da parte dell’autorità statale preposta alla gestione del demanio idrico.
Il TSAP avrebbe, pertanto, secondo i ricorrenti, erroneamente individuato le norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, atteso che la L. n. 37 del 1994, art. 5, comma 2, dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’art. 947 c.c. e andrebbe riferito al futuro, cioè a sdemanializzazioni verificatesi – a differenza di quella in questione – successivamente all’entrata in vigore della L. 12 agosto 2016, nt. 60/R. Violazione e falsa applicazione del D.lgs n. 112 del 2019, art. 86 e del conseguente Accordo (S)tato Regioni del 20.06.2002, (in relazione ai motivi da quarto a ottavo dell’appello della Provincia di Pisa)”.
I ricorrenti deducono di aver rappresentato, sin dall’atto introduttivo, che già nel giugno 1965 il corso d’acqua denominato Antifosso di ***** non apparteneva al demanio idrico, il che sarebbe pure risultato dalla documentazione, e che il C.T.U., nella sua relazione, aveva osservato che “a partire dalla seconda metà del secolo scorso, fino ad oggi, l’urbanizzazione attorno al nucleo originario di ***** in destra emissario ha trasformato ulteriormente il territorio, inglobando progressivamente il collettore nell’ambito del sistema di drenaggio urbano”.
Sostengono i ricorrenti di aver prodotto e allegato “atti e fatti” idonei a dimostrare la volontà della P.A. di sottrarre il bene alle funzioni proprie del demanio idrico statale. In sintesi, ad avviso dei ricorrenti, vi sarebbero atti della P.A. locale e fatti che dimostrerebbero che l’Antifosso di ***** avesse perso già molti anni prima del 1994 – e, quindi, prima dell’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 37 (che ha espressamente escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico) – la funzione “idraulica” ed avesse acquisito in modo permanente ed irreversibile quella di collettore fognario e tale trasformazione sarebbe avvenuta con opere incompatibili con l’eventuale mera “tolleranza” da parte dell’autorità statale preposta alla gestione del demanio idrico.
Il TSAP avrebbe, pertanto, secondo i ricorrenti, erroneamente individuato le norme regolatrici della fattispecie dedotta in giudizio, atteso che la L. n. 37 del 1994, art. 5, comma 2, dovrebbe essere letto in combinato disposto con l’art. 947 c.c. e andrebbe riferito al futuro, cioè a sdemanializzazioni verificatesi – a differenza di quella in questione – successivamente all’entrata in vigore della Legge citata; inoltre, nella specie, si sarebbe trattato di un passaggio dal demanio idrico statale a quello comunale, sicchè non sarebbe stato necessario accertare l’inequivoca volontà della P.A. di sottrarre il bene alla destinazione pubblica; comunque, i ricorrenti mai avrebbero rivendicato la proprietà dell’area sottostante il fabbricato eretto da Ma.Ad. e sarebbe stata, infine, irrilevante la circostanza che l’antifosso in parola fosse rubricato catastalmente nel demanio pubblico.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto con lo stesso si tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.
Va, inoltre, evidenziato che il TSAP, in base ad un accertamento in fatto, incensurabile in sede di legittimità, e nell’ambito della valutazione al medesimo rimessa, ha ritenuto insussistente “un’esplicita sdemanializzazione del bene in questione” riferibile, evidentemente, al periodo anteriore al tempo dell’entrata in vigore della L. n. 37 del 1994. Quel Giudice ha, infatti, evidenziato la non retroattività della L. n. 37 del 1994 e ha richiamato giurisprudenza di legittimità relativa a fatti inerenti al periodo anteriore a quello di vigenza di tale norma, rimarcando la sussistenza di elementi non compatibili con una inequivoca volontà della P.A. di sottrarre il bene in questione alla destinazione pubblica e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (v. sentenza impugnata pp. 17 e 18) (v. Cass., sez. un., 26/07/2002, n. 11101; Cass., sez. un., 29/05/2014, n. 12062; v. anche Cass. 28/09/2004, n. 19458).
4. Quanto precede assorbe ogni altra questione pure proposta dai ricorrenti.
Ricorso incidentale condizionato.
5. L’esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
6. Conclusivamente, alla luce di quanto precede, il ricorso principale deve essere rigettato e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.
7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021
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